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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Procedura di consultazione sindacale
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, le aziende che intendono beneficiare della CIG, devono comunicare alle OO.SS. maggiormente rappresentative dei lavoratori, per ogni richiesta o proroga, la durata prevedibile della riduzione o sospensione dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati. Se la sospensione o riduzione supera le 16 ore settimanali, è previsto un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro (art. 5, co. 1 della L. n. 164/1975).
Negli altri casi di contrazione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’ art. 1 della L. n. 164/1975, l’imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle OO.SS.:
- le cause,
- la durata ed
- il numero dei lavoratori interessati,
a cui potrà seguire, su richiesta di una delle due parti, un esame congiunto sulla importanza degli eventi.
L’intera procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
La procedura di consultazione sindacale non è prevista per la CIG del settore edile e lapideo salvo che nei casi di richiesta di eventuali proroghe (msg n.028509 del 12/11/2010).