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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Autorizzazione al trattamento CIG
Una volta approvata la domanda di integrazione salariale dalla Commissione provinciale ovvero il ricorso, su delibera del Comitato amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee, la Sede INPS competente rilascia l'autorizzazione che è presupposto, da un lato, per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati e, dall'altro, per la richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. Ove dovessero intervenire variazioni in aumento delle ore di lavoro non prestato rispetto a quelle della domanda accolta, il datore di lavoro deve presentare una denuncia di variazione entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso al termine del periodo originario autorizzato ovvero dalla data di notifica della stessa autorizzazione se non pervenuta nell'ambito del periodo interessato. L'Inps, sulla base di un nuovo modello di richiesta , sempre pervenuta per via telematica, provvederà ad emettere una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente.
Non può essere accolta una variazione della domanda originaria che preveda un numero maggiore di lavoratori interessati ovvero un ampliamento dell'ambito di durata del periodo richiesto (circ. n. 55627 G.S. del 17/5/1950).