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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Contributo a carico delle aziende
L’ art. 12 della legge n. 164/1975, prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento con percentuali variabili a seconda della consistenza della manodopera occupata, con esclusione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con C.F.L. (Contratti di Formazione e Lavoro, oggi contratti di inserimento) e con contratto di reinserimento (lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi).
Il contributo può essere:
- ordinario, versato mensilmente, con un’aliquota contributiva pari al 1,90% della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, per le aziende fino a 50 dipendenti e al 2,20% per le aziende con oltre 50 dipendenti;
- addizionale, in tutti i casi in cui la Commissione provinciale per la CIGO ritenga l’evento oggettivamente evitabile ed è pari al 4% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale per le aziende fino a 50 dipendenti e all’8% per le aziende con oltre 50 dipendenti. L’evento è oggettivamente non evitabile e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno all’azienda, improvviso e non prevedibile (circ.n. 57684 G.S. del 27/6/1975 e circ. n. 148 par. 2, lettera C) del 13/5/1994).