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ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente
Trattamento dei dati e misure di sicurezza: il disciplinare tecnico
(circ.171/2014) (art.11 e art.12)
L ’art.12 comma 2 del D.P.C.M. prevede che l’ Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, adotti un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei predetti dati e delle modalità di scambio delle informazioni di pertinenza della base dati ISEE.
In particolare, nel disciplinare sono descritte, in conformità alle prescrizioni normative, le misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi agli utenti delle prestazioni erogate, compreso l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall’Inps, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Inoltre, il documento specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.
Sono, altresì, regolamentate le modalità di alimentazione della banca dati ISEE, con riguardo anche allo scambio telematico di informazioni con Agenzia delle Entrate, nonché le modalità di accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione di una DSU, al fine di garantire la consegna ai soli soggetti legittimati e ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi.