Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISEE 2020. Controlli sul patrimonio mobiliare posseduto

(msg.1274/2020)

In merito ai dati autodichiarati e/o precompilati relativi al patrimonio mobiliare posseduto, come già comunicato con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti gestito dall’Agenzia delle Entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nei Quadri FC2 della DSU e quanto risulta nell’Archivio stesso.
In particolare, è oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo e, qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono state rilevate tali omissioni o difformità (art. 4, comma 2, del D.M. 9 agosto 2019).
Nello specifico, in presenza di omissioni o difformità saranno riportati nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le seguenti informazioni:

  • i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità;
  • l’elenco dei rapporti finanziari esistenti nell’Anagrafe dei rapporti;
  • il codice fiscale dell’operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.);
  • la data di inizio e l’eventuale data di fine dei rapporti finanziari.

Tanto premesso, a seguito degli esiti dei controlli effettuati nei primi giorni dell’avvio delle nuove modalità di controllo sul patrimonio mobiliare, è emersa una problematica in presenzadi conti titoli e di Società di Gestione del Risparmio (SGR),ossia in presenza di fondi certificati contemporaneamente dall’Istituto di credito e dalla SGR, pur trattandosi, in tutto o in parte, delle medesime attività. Infatti, entrambi gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i rapporti finanziari gestiti per conto dei cittadini. Ne consegue che in fase di controllo del patrimonio mobiliare i valori inevitabilmente non coincidono con quelli autocertificati dal dichiarante in DSU.

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno adottato a decorrere dalla metà di marzo 2020, laddove possibile, criteri di neutralizzazione automatica della duplicazione degli importi. Gli utenti interessati, pertanto, potranno presentare una nuova DSU al fine di ottenere una attestazione ISEE senza difformità.

Qualora, nonostante l’applicazione di tali criteri di neutralizzazione, risultassero delle omissioni o difformità, come già chiarito in linea generale al paragrafo 6 del citato messaggio n. 96/2020, il cittadino dovrà presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità, documentando all’Ente erogatore la correttezza dei dati autodichiarati per il riconoscimento o la continuazione del beneficio, come previsto all’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In tali casi, la documentazione da esibire è sia quella rilasciata dall’Istituto di credito che quella della SGR, dalle quali risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Dichiarazione ISEE precompilata

(msg.96/2020)

In materia di ISEE l’articolo 10, comma 1 del D.lgs n. 147 del 2017 prevede un’importante novità rispetto alla normativa previgente in quanto, al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, introduce la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati).

La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del predetto decreto legislativo l’individuazione delle modalità tecniche per consentire ai cittadini di accedere alla DSU precompilata è regolamentata da un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.

In attuazione del suddetto comma 2 dell’articolo 10 è stato emanato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019, che ha disciplinato l’accesso alla DSU precompilata, le componenti della DSU precompilata che continuano ad essere autodichiarate, nonché le omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato.

Il comma 1 dell’articolo 6 del predetto decreto ministeriale ha altresì rinviato le specifiche tecniche per l’accesso alla DSU precompilata ad un provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che è stato approvato in data 20 dicembre 2019.

Il medesimo decreto ministeriale ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2020, un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto.

Resta fermo che è comunque sempre possibile, a scelta del dichiarante, presentare la DSU nella modalità già in uso non precompilata (art. 10 del D.P.C.M. n. 159 del 2013) ovvero nella nuova modalità precompilata (cfr. successivo par. 2).


La DSU precompilata

Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (cfr. successivo par. 2.3).

Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti (cfr. successivo par. 2.4) la DSU è presentata nella modalità non precompilata.

Accesso alla DSU precompilata

Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.

 In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:

  1. credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto;
  2. credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
  3. identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;
  4. CNS (Carta Nazionale dei servizi);
  5. CIE (Carta di identità elettronica 3.0).

L’accesso alla DSU precompilata può avvenire direttamente da parte del cittadino in modalità telematica oppure per il tramite di un CAF delegato con la stessa modalità.

Nel primo caso, il dichiarante, oltre a fornire gli elementi di riscontro, deve autodichiarare di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare ed indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Tali dati verranno verificati dall’Istituto presso il Sistema Tessera Sanitaria.

Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (ad esempio la casa di abitazione), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE (cfr. successivo par. 3), c.d. dati precaricati.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante ovvero dell’intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle entrate (cfr. successivo par. 2.3) nonché la compilazione dei modelli MB sopra indicati. La fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell’ente acquisitore ma non l’ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell’ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati e/o precaricati presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede all’Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di riscontro (cfr. successivo par. 2.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia trasmette all’INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione (cfr. successivo par. 2.5). Tali dati precompilati devono essere poi accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dallo loro ricezione ai sensi del comma 4, dell’articolo 4 del disciplinare tecnico. Infatti scaduto tale termine senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica tali dati sono cancellati dall’INPS e non è possibile completare il rilascio dell’ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l’acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni.

D’altro canto, in caso di accettazione o modifica nel predetto termine di tre mesi il dichiarante deve indicare inoltre gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati (cfr. successivo par. 2.6). Solo dopo aver espletato tali attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Elementi di riscontro

Come sopra anticipato, oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate “elementi di riscontro”. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle Entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.

In particolare, il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018) e costituiti dagli elementi di seguito indicati.

  1. Elemento di riscontro relativo al reddito:
    il dichiarante deve indicare:
    • l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche,
    • oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.

Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2020 la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2019 relativa ai redditi 2018). In presenza della sola CU per l’anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”.

  1. Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare:
    1)nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare, riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia inferiore a 10.000 euro il dichiarante deve indicare:
    • l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia
    • ovvero l’assenza di rapporti;

   2)nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare, riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia pari o superiore a 10.000 euro a sua scelta il dichiarante deve indicare:

  • il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU
  • oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.

In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.

Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente, per cui si fornisce l’elemento di riscontro, un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.

Nel caso in cui l’accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.

Esito del riscontro dell’Agenzia delle Entrate

In base all’esito dei riscontri sui dati di cui alla lettera a) e b) l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

1)          nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;

2)          nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l’accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato “protocollata” inserendo per, al massimo, altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

Dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio di tali dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

    i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
    i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
    il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
    il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
    il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):

    i trattamenti erogati dall’INPS;
    le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Pertanto nell’ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).

Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili (trattamenti erogati dall’INPS, redditi derivanti da modello 730 ovvero da modello Redditi) può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.

2.6 Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:

Quadro FC1 (dati del componente), Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari), Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli), Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli) e Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della “componente aggiuntiva” (cfr. Istruzioni alla compilazione della DSU, parte 3, par. 4) è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.

Sono altresì autodichiarati in questa fase, nell’ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:

    Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all’estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
    Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all’estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo, nonché l’indicazione della casa di abitazione del nucleo;
    Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.


Dati precaricati

Nell’ottica di agevolare e semplificare l’attività di compilazione della DSU sia in modalità precompilata sia in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione, è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all’INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE. In particolare possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:

    Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
    Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
    Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
    Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
    Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.

Nell’eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integramente inseriti dal dichiarante.


Inibizione del trattamento dei dati

Ciascun componente maggiorenne ha facoltà in ogni momento di inibire l’utilizzo dei propri dati presenti nella DSU e necessari all’elaborazione dell’attestazione ISEE, sia nel caso di DSU precompilata sia nell’ipotesi di DSU presentata nella modalità non precompilata. Se il cittadino esercita l’inibizione in un momento antecedente alla richiesta di accesso alla DSU precompilata per il nucleo familiare di cui il cittadino stesso risulta componente, l’Istituto non richiede all’Agenzia delle entrate la verifica degli elementi di riscontro indicati per l’accesso alla DSU precompilata. Se il cittadino esercita l’inibizione dopo la suddetta richiesta di verifica e prima del rilascio dell’attestazione ISEE, la DSU precompilata non è predisposta e i dati non ancora elaborati sono cancellati.

In tutti i casi in cui il cittadino esercita l’inibizione e questa sia stata regolarmente registrata sul sistema INPS, a decorrere dalla registrazione dell’inibizione non è possibile acquisire una DSU per il nucleo al quale appartiene il componente che ha esercitato l’inibizione (né in modalità precompilata, né in modalità non precompilata)

L’inibizione può essere manifestata mediante apposita funzionalità, resa disponibile nell’area autenticata INPS (accessibile anche mediante il portale di Agenzia delle entrate); rendendo apposita dichiarazione presso le Sedi dell’Istituto; secondo i canali previsti nel sito istituzionale dell’INPS, anche utilizzando un apposito modulo a tal fine predisposto e che sarà reso disponibile nella sezione dedicata. Nell’area autenticata del portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate l’utente è informato del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU precompilata, del soggetto che ha richiesto o acquisito tale DSU.


Modifica dell’anno di riferimento dei patrimoni ai fini ISEE

Come chiarito con il messaggio n. 3418 del 2019, a far data dal 1° gennaio 2020 è stato modificato l’anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE. Pertanto, l’anno di riferimento dei patrimoni non è più l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa (quindi, ad esempio, nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018).


Omissioni o difformità relative al patrimonio mobiliare

Sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobiliare viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti gestito dall’Agenzia delle entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nei Quadri FC2 della DSU e quanto risulta nell’Archivio stesso.

Tale controllo attiene attualmente solo alla numerosità dei rapporti finanziari e non anche ai saldi e alle giacenze degli stessi.

Al riguardo si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il controllo del patrimonio mobiliare sia per la DSU non precompilata che per quella precompilata (in caso di modifiche dei dati del patrimonio mobiliare precompilati) riguarderà le informazioni relative al saldo e alla giacenza dei rapporti posseduti.

In particolare, sarà oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo secondo i criteri di seguito indicati e, qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono state rilevate tali omissioni o difformità (articolo 4, comma 2 del DM).

Sul punto occorre distinguere se il valore dichiarato del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo è inferiore o meno alla franchigia di cui all’articolo 5, comma 6 del DPCM n. 159 del 2013.

Nel primo caso (patrimonio mobiliare complessivo dichiarato inferiore alla franchigia) verrà fornita l’indicazione che nell’Anagrafe dei rapporti risulta un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo di valore superiore alla soglia della franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Esempio:

Nucleo familiare formato da 2 componenti;

Valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 7.000 euro;

Franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro;

Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall’Anagrafe dei rapporti 9.000 euro.

In tal caso verrà esposta l’omissione/difformità (perché 9.000>8.000 euro)  e verrà data indicazione che il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare risultante nell’Anagrafe dei rapporti è superiore alla soglia della franchigia del nucleo relativa al patrimonio mobiliare.

Nel secondo caso (patrimonio mobiliare complessivo dichiarato pari o superiore alla franchigia) verrà fornita l’indicazione che nell’Anagrafe dei rapporti risulta un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo di importo pari o superiore a 5.000 euro rispetto a quello dichiarato.

Esempio:

Nucleo familiare formato da 2 componenti;

Valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 11.000 euro;

Franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro;

Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall’Anagrafe dei rapporti 20.000 euro.

In tal caso verrà esposta l’omissione/difformità (perché 20.000-11.000>=5.000 euro) e verrà data indicazione che il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare risultante nell’Anagrafe dei rapporti è superiore, rispetto a quanto dichiarato, di un importo uguale o maggiore di 5.000 euro.

Come sopra anticipato, in entrambi i casi saranno riportati nelle annotazioni dell’attestazione ISEE: i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità, l’elenco dei rapporti finanziari esistenti nell’Anagrafe dei rapporti, il codice fiscale dell’operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.), la data di inizio e l’eventuale data di fine dei rapporti finanziari.

Infine, si ritiene utile ribadire che, nei casi in cui siano rilevate delle omissioni o difformità (art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013), il richiedente la prestazione può:

1)          presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;

2)          presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

3)          richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.


Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze n. 497 del 31 dicembre 2019, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.

Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:

-       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2018;

-   è stato modificato nei modelli e nelle istruzioni l’anno di riferimento dei patrimoni (secondo anno precedente alla presentazione della DSU e non più anno precedente);

-  è stata integrata la copertina della DSU Mini e Integrale al fine di informare il cittadino della possibilità di scegliere tra due modalità di presentazione della DSU: quella nuova precompilata e quella già in uso non precompilata;

-  è stato inserito all’interno delle istruzioni un nuovo paragrafo relativo alla “DSU precompilata” (Istruzioni parte 1, par. 3) e conseguentemente sono stati modificati e integrati alcuni paragrafi già presenti nelle Istruzioni parte 1;

-  sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi relativi ai “Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva e a ritenuta a titolo di imposta” e ai “Redditi esenti da imposta” (Istruzioni parte 2, paragrafi 6.1 e 6.2);

-  è stata precisata nelle Istruzioni (parte 3, par. 2.1.3) la possibilità di valutare l’adeguatezza della capacità di reddito ai fini dell’ISEE Università, tenendo conto dei redditi del convivente di fatto dello studente universitario in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza;

-  sono stati integrati i modelli e le istruzioni per recepire le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e), del D.M. 9 agosto 2019, attuativo dell’ISEE precompilato, che richiede l’assenza della Certificazione Unica per poter barrare la casella relativa all’esonero, presente nella sezione II del Quadro FC8 della DSU. In particolare, ad esempio, nei paragrafi relativi all’esonero (Istruzioni parte 3, par. 5 e parte 4, par. 1.2.1) è stato precisato che non si deve compilare la sez. II del Quadro FC8, né barrare la casella “soggetto esonerato” nelle ipotesi di seguito riportate:

a)           componente del nucleo familiare che ha percepito solo redditi di lavoro dipendente e pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta o, se corrisposti da più sostituti, a condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio e in entrambi i casi sia stata rilasciata la Certificazione Unica;

b)           componente del nucleo familiare che ha presentato la dichiarazione dei redditi pur trovandosi in uno dei casi di esonero.

Non barrando la casella “soggetto esonerato”, la sezione II e/o la sezione III vengono compilate in via automatica con i dati provenienti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate.

 

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2016

(msg.7665/2015)

Come previsto dall’articolo 10, comma 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali, approva con apposito provvedimento il modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni.

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 erano stati approvati i modelli per la richiesta dell’ISEE e l’attestazione ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione che hanno trovato applicazione per l’anno 2015.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 363 del 29 dicembre 2015, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni che sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica. Resta fermo, invece, il precedente modello di attestazione allegato al citato decreto del 7 novembre 2014.

Si  riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:

  • sono state aggiornate le indicazioni agli anni e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2014;
  • è stata modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e  MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell’anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonché patrimoni;
  • è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell’unico genitore separato. A tal fine è stato modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2  per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;
  • è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
  • nelle istruzioni sono state inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare (ad esempio viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all’estero, viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i “trasferimenti” tra componenti dello stesso nucleo familiare, vengono indicate le carte prepagate con IBAN tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I);
  • è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi  a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III);
  • è stato inserito nel Quadro FC8 del modulo FC.3 una casella da spuntare nell’ipotesi di componente esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale o di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Ciò consente una migliore individuazione delle ipotesi in cui i dati reddituali vengono autodichiarati dal dichiarante.

Si informa, da ultimo, che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione saranno disponibili nel sito www.inps.it>SERVIZI>ISEE (portale “ISEE 2015”) per consentire la corretta compilazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Calcolo  dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità

(circ.137/2016)

Come è noto il Consiglio di Stato, rigettando con le sentenze in epigrafe gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, ha confermato quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo grado, annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, in sede di conversione del decreto legge n. 42 del 2016, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28/5/2016), è stato approvato l’articolo 2 sexies riguardante il calcolo dell’ISEE per i nuclei  familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Tale norma ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.


Reddito ai fini ISEE: esclusione dei trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità, non compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF

L’articolo 2 sexies, comma 1, lett. a) ha escluso dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le  indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.

Il comma 2 precisa poi che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del decreto legge citato. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane invariato quanto disposto dall’articolo 4,  comma 2 , lett. f)  del  D.P.C.M. n. 159 del 2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell’ISEE.


Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle spese e delle franchigie per persone con disabilità

Il comma 1 lett. b) dell’articolo 2 sexies del decreto legge convertito ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità previste nell’articolo 4, comma 4 lett. b), c) e d) con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile, come definito dall’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:

  • le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;
  • la retta per l’ospitalità alberghiera;
  • le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

Infatti,  in sostituzione di tali detrazioni il comma in esame prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.


Modifica algoritmo di calcolo dell’ISEE relativamente ai nuclei con componenti disabili.

Per effetto di tali novità normative introdotte dall’articolo 2 sexies, gli algoritmi di calcolo dell’ISEE (ISEE ordinario, ISEE sociosanitario residenze, ISEE corrente ecc.) sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Pertanto, gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.


Ricalcolo d’ufficio dell’ISEE 2016

A seguito delle intervenute modifiche legislative richiamate ai paragrafi precedenti, per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE evitando il disagio della presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati a questa modifica legislativa, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle DSU,  l’Istituto provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:

  • ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);
  • ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate.
  • ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016)

Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell’originaria di presentazione  della DSU stessa.

Pertanto, ove successivamente alla data di presentazione della DSU originaria, siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo eccetera) ed il cittadino intenda far valere tali nuove situazioni, sarà onere dello stesso presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate, poiché il ricalcolo d’ufficio svolto secondo le informazioni acquisite con la DSU originaria non conterrebbe queste importanti variazioni riferite al nucleo familiare.

Le operazioni di ricalcolo d’ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre p.v..

L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a diposizione dall’Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell’Istituto).

Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo può derivare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.

A seguito dell’elaborazione del ricalcolo, gli Enti che accedono al sistema informativo per codice fiscale di un componente del nucleo visualizzano immediatamente l’attestazione contenente il valore ISEE che risulta dal ricalcolo. Qualora invece l’Ente erogatore volesse prendere a riferimento l’ISEE relativo alla dichiarazione presentata, calcolato secondo le modalità previgenti l’entrata in vigore del Dl 42/2016, tale valore potrà essere consultato specificando il protocollo della dichiarazione originaria.

Infatti, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all’articolo 2 sexies del decreto-legge più volte citato è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l’ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l’eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall’entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data.


Nuovi Modelli ISEE e relative Istruzioni alla compilazione

Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2 sexies, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 146 del 1° giugno 2016, pubblicato in data 1° giugno 2016 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in esame, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

Si  riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:

  • è stata modificata la denominazione dei campi relativi ai trattamenti nei Quadri FC4, FC8 e S3, precisando che sono esclusi quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità;
  • è stato eliminato nel Quadro FC7 il campo relativo alla retta per ospitalità alberghiera e la sezione delle spese per acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori;
  • è stata eliminata nel Quadro FC8 nella sezione III la parte relativa alle spese, inclusive dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale;
  • è stato eliminato nel Quadro FC9 sez II il riferimento al numero di disabili minorenni;
  • nelle Istruzioni è stato precisato nel paragrafo 6.5, parte 2, nel paragrafo 1.3 parte 4 e nel paragrafo 3 parte 5 che i trattamenti legati alla disabilità non rilevano nel calcolo dell’ISEE e non vanno quindi indicati;
  • nelle Istruzioni sono stati eliminati, in conformità con la modulistica, i riferimenti alla retta, alle spese per l’acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori e alle spese per i collaboratori domestici ed agli addetti all’assistenza personale;
  • nelle Istruzioni i riferimenti agli abbattimenti del reddito legati alla condizione di disabilità (franchigie), sono stati sostituiti con la previsione della maggiorazione della scala di equivalenza.

Si informa, da ultimo, che la nuova modulistica e le relative istruzioni sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015” per consentire la corretta compilazione.


Accertamento da parte degli Enti erogatori dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti percepiti per motivi diversi dalla condizione di disabilità

Con riferimento ai trattamenti percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità, comprese le prestazioni per il diritto allo studio universitario, l’articolo 2 sexies comma 2 fa salvo l’impianto normativo dettato dall’articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 2013. In base a tale disposizione, l’Ente erogatore in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne è già beneficiario, deve sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L’articolo 2 sexies, comma 2, del decreto legge puntualizza che tale sottrazione deve riguardare l’ammontare del trattamento già computato nell’ISEE stesso rapportato al parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

L’anno di percezione del trattamento da sottrarre, dunque, non è più l’anno precedente, ma il secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; ciò in coerenza con l’anno di riferimento dei redditi e trattamenti rilevanti ai fini del calcolo dell’indicatore.


Disposizioni transitorie e finali

Il comma 3 dell’articolo 2 sexies fissa un termine massimo di trenta giorni per gli Enti erogatori per emanare gli atti necessari all’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate in conformità con le norme in esame facendo salve, fino a tale data, le prestazioni in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

Il comma 4 dell’articolo 2 sexies prevede che i commi 1 e 2 cessano di avere efficacia dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione del nuovo modello di DSU, attuativo delle future modifiche che verranno apportate al D.P.C.M. n. 159 del 2013, previste dal comma 1 dell’articolo in esame.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Accesso al SII (Sistema informativo ISEE)

(circ.73/2015)

L’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (ISEE) è un criterio di valutazione per la concessione di prestazioni sociali agevolate costituite da prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (agevolazioni fiscali e tariffarie, benefici assistenziali etc.).

Il Sistema informativo dell’ISEE (SII), costituito  e gestito  dall’INPS sotto il profilo tecnico ed informatico, è una Banca dati che consente all’Ente  erogatore (di seguito Ente) delle prestazioni sociali agevolate come sopra definite, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il loro riconoscimento.

Prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, che ha individuato nuove modalità di determinazione dell’ISEE (v. circolare INPS 18 dicembre 2014, n. 171 recante le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa), la fruibilità telematica del SII da parte dell’Ente avveniva, ai sensi dell’ art. 58, comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale, previa adesione ad una Convenzione quadro adottata con determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 18 luglio 2014.

Tale modalità è venuta meno per effetto del D.P.C.M. n. 159/2013, che, all’art. 12, comma 2, ha previsto che l’Istituto, al fine dell’applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza previste dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approvi con decreto direttoriale un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei dati e delle informazioni del sistema informativo dell’ISEE, delle modalità di accesso, di comunicazione e di consultazione di esso, mediante la definizione delle misure di sicurezza indispensabili per ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni erogate, compreso l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall’Inps, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In considerazione del contenuto del disciplinare tecnico, approvato con decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015, con la presente circolare sono fornite le prime nuove istruzioni operative per l’accesso al SII.


La tipologia di informazioni del SII accessibile dagli Enti erogatori.

L’Ente presso il quale sia stata presentata specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della stessa in capo al richiedente, sempreché questi o altro componente il suo nucleo familiare abbiano già presentato la DSU, può acquisire il valore ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni della DSU pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità.

L’Ente può richiedere all'INPS anche le informazioni contenute nella DSU quando procede all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti  assistenziali, previdenziali e indennitari,  incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo (art. 11, comma 10).

L’Ente può, altresì, richiedere le informazioni contenute nella DSU ai fini dei controlli sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante. In questa ultima ipotesi, qualora accerti la non veridicità dei dati, provvede a dare comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci (art. 11, commi 6 e 10).          

Si precisa che l'Ente è titolare del trattamento dei dati relativi ai richiedenti delle prestazioni da esso erogate, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.


Modalità e criteri di accesso

Gli Enti erogatori accedono ai dati di propria pertinenza, previa comunicazione al sistema ISEE della tipologia e del protocollo di una domanda di prestazione per il soggetto beneficiario che appartenga al nucleo ISEE interrogato.

Gli Enti erogatori possono accedere alle informazioni delle attestazioni e dichiarazioni ISEE, previa specifica richiesta:

    in modalità web dal Portale INPS attraverso l’uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall’Istituto agli operatori dell’Ente;
    in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività, attraverso una porta di dominio accreditata e secondo lo schema di mutua autenticazione previa valutazione da parte dell’Inps.


Strutture competenti e figure di riferimento Inps

Da un punto di vista organizzativo, le Direzioni regionali competenti per territorio sono preposte agli adempimenti amministrativi e tecnico-informatici, relativi all’accesso al SII.

In particolare, il Direttore regionale è responsabile delle comunicazioni all’Ente, comprese quelle relative ad abusi, anomalie, utilizzi non conformi ai fini istituzionali da parte degli operatori autorizzati.

Gli operatori amministrativi della Direzione regionale curano l’istruttoria delle domande di accesso al SII.

Il Referente Tecnico INPS, individuato tra i funzionari informatici della Direzione Regionale,  cura, in sinergia con l'Amministratore locale dell’Ente  e  la DCSIT,  gli adempimenti previsti dalle misure di sicurezza di cui al disciplinare tecnico. Lo stesso, anche tramite gli operatori abilitati delle Strutture territoriali, procede al rilascio ed alla gestione delle utenze di accesso al sistema e verifica, almeno con frequenza annuale e, di concerto con l’Ente, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e la correttezza degli accessi al SII. Inoltre, il medesimo Referente Tecnico, nel caso di richiesta di accesso in cooperazione applicativa, valuta in sinergia con la DCSIT, il possesso di appositi requisiti.

L’Ente, tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato, deve trasmettere, mediante PEC, istanza di mantenimento dell’autorizzazione all’accesso al SII (Allegato A), oppure di primo accesso al medesimo SII (Allegato B).

L’Ente deve, altresì, provvedere alla nomina dell’Amministratore locale (Allegato C) nel caso di accesso sia in modalità web sia in cooperazione applicativa e, solo in questa ultima ipotesi, anche alla nomina del Referente Tecnico per la Cooperazione Applicativa.

L’Amministratore locale, in particolare, è preposto all’assolvimento dei seguenti compiti:

    effettuare, con apposito modulo (Allegato D), la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell’Ente e delle autorizzazioni all’uso del servizio concesso dall’INPS;
    revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;
    adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l’unità interna responsabile del trattamento;
    comunicare eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi o acceduti;
    effettuare la verifica interna sull’adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
    adottare le procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
    monitorare il corretto utilizzo delle utenze da parte degli utenti dell’Ente autorizzati;
    comunicare all’INPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

Il Referente Tecnico per la Cooperazione Applicativa è responsabile della tenuta del certificato digitale per l’autenticazione client (di seguito certificato digitale) e rappresenta il punto di contatto tecnico per l’attivazione dell’accesso in cooperazione applicativa.


Il procedimento tecnico-amministrativo per l’accesso
5.1. Considerazioni generali

Il procedimento è differenziato a seconda che l’Ente sia già stato abilitato o meno all’accesso al SII.

Nel primo caso, il procedimento ha natura solo “tecnica”, atteso che l’Ente dovrà nominare l’Amministratore locale e l’eventuale Referente Tecnico per la Cooperazione Applicativa.

Nel secondo caso, il procedimento “tecnico” è preceduto da un procedimento  di tipo amministrativo, in cui si dovrà valutare la sussistenza dei presupposti normativi legittimanti l’accesso al SII.

5.2. Enti già abilitati all’accesso al SII

La Direzione regionale, tramite PEC, informa l’Ente che, ai fini del mantenimento dell’autorizzazione all’accesso, il legale rappresentante o suo delegato, deve inoltrare alla medesima Direzione, tramite PEC, apposito modulo (Allegato A), unitamente al modulo di nomina dell’Amministratore locale (Allegato C), entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della comunicazione.

La Direzione regionale dovrà far presente che l’Amministratore locale, tra gli altri compiti, è tenuto ad effettuare una ricognizione dei profili già abilitati e chiedere la disabilitazione delle utenze per le quali siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione (ad es: decesso dell’utente, cessazione dell’attività lavorativa, conferimento di mansioni diverse non legittimanti l’accesso al SII, etc.).

Le Direzioni regionali dovranno monitorare l’andamento delle richieste, sollecitando per tempo prima della scadenza gli Enti che non si sono ancora adeguati.

Al termine del periodo previsto, in caso di mancato riscontro ai solleciti, e quindi di mancato inoltro degli Allegati A e C, debitamente compilati e sottoscritti, la Direzione regionale provvederà alla disabilitazione delle utenze dell’Ente, previa notifica del relativo provvedimento.

Con successivo messaggio saranno impartite alle Sedi specifiche istruzioni in merito alla procedura per la registrazione dei nominativi degli Amministratori locali.

L’Ente, già abilitato all’accesso in modalità web nell’anno 2014, può richiedere l’accesso in cooperazione applicativa, compilando, in aggiunta ai precitati moduli (Allegati A-C), apposito modello di domanda specificamente previsto per la cooperazione applicativa (Allegato E), nel quale dovrà comunicare alcuni elementi che saranno oggetto di apposita valutazione da parte del Referente Tecnico INPS.

5.3. Enti da abilitare all’accesso al SII

Ai fini dell’accesso al SII, l’Ente non ancora abilitato deve inoltrare, tramite PEC, alla Direzione regionale competente per territorio una richiesta di accesso (Allegato B), nella quale, oltre ai dati generali dell’Ente, siano indicati la normativa di riferimento che legittima l’Ente all’acquisizione dei dati e le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti.

La Direzione regionale valuterà la sussistenza dei presupposti per l’accesso al SII (riferimenti normativi e finalità istituzionale)  e richiederà tempestivamente all’Ente le eventuali integrazioni necessarie qualora riscontri l’assenza dei dati richiesti ovvero gli stessi risultino insussistenti, contraddittori oppure incompleti.

A conclusione del procedimento amministrativo, la Direzione regionale adotta e successivamente comunica all’Ente, tramite PEC, apposito motivato provvedimento di rigetto o accoglimento dell’istanza. In caso di accoglimento dell’istanza verranno contestualmente comunicate all’Ente le due opzioni di  accesso al SII,  modalità web e cooperazione applicativa.

A seguito della ricezione del provvedimento di accoglimento, l’Ente, se non vi ha già provveduto, dovrà compilare ed inoltrare alla Direzione regionale, tramite PEC, appositi moduli secondo le indicazioni riportate nei successivi paragrafi 5.4. e 5.5.

5.4. Richiesta di utenze per l’accesso al SII in modalità web

Per il rilascio di credenziali di accesso al SII in modalità web l’Ente deve inoltrare la seguente documentazione:

1. atto di nomina dell’Amministratore locale (Allegato C), nel quale dovrà essere indicato anche l’indirizzo IP pubblico dell’Ente di accesso alla rete internet.

2. richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell’Ente e delle autorizzazioni all’uso del servizio concesso dall’INPS (Allegato D). La richiesta dovrà essere sottoscritta dal funzionario da abilitare e dal soggetto che svolge le funzioni di Amministratore locale (legale rappresentante o altro soggetto appositamente nominato). Ad ogni richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del funzionario da abilitare.

Il Referente Tecnico INPS dovrà verificare la completezza e l’idoneità della documentazione (Allegati C-D) e provvedere, tramite gli operatori abilitati delle Strutture territoriali, all’assegnazione delle credenziali di accesso con le autorizzazioni richieste, nel rispetto dei limiti specificati nella griglia allegata (Allegato G).

Nel caso in cui l’utente da abilitare risulti già in possesso di un PIN, il Referente Tecnico Regionale procederà alla sola estensione del profilo autorizzativo.

5.5. Richiesta di accesso al SII in cooperazione applicativa

L’Ente che intenda accedere al sistema in cooperazione applicativa, deve inoltrare apposita richiesta, compilata in conformità allo specifico modulo (Allegato E), mediante la quale comunica gli elementi che saranno oggetto di apposita valutazione: numero potenziale di richiedenti la prestazione sociale agevolata, ambito territoriale dei richiedenti (comunale, provinciale, regionale, nazionale) e l’eventuale periodo di concentrazione degli accessi (es: l’Ente è vincolato ad erogare una prestazione sociale agevolata entro una data scadenza, previa istruttoria di un elevato numero di istanze).

Lo stesso Ente deve, altresì, indicare se è in possesso di un certificato di qualificazione della porta di dominio rilasciato da Agenzia per l’Italia Digitale. In caso contrario, il legale rappresentante o suo delegato deve sottoscrivere apposita richiesta di emissione del certificato digitale (Allegato F), allegando il Certificate Request, generato secondo le specifiche tecniche allegate al modulo.

L’Ente, inoltre, deve provvedere all’individuazione del soggetto con funzioni di Amministratore locale (Allegato C).

Il Referente Tecnico INPS valuta la sussistenza dei requisiti legittimanti l’accesso, in coordinamento con la DCSIT.


Servizi di call center per gli operatori degli enti erogatori

Il numero verde 800864210, già utilizzato per la Convenzione Quadro per la fruibilità dei dati, gestito dal contact center multicanale, fornirà supporto alle Amministrazioni Pubbliche che necessitano di informazioni per la compilazione e l’inoltro della richiesta di accesso, secondo le modalità previste.

Si ricorda che il predetto numero, abilitato a ricevere chiamate soltanto da rete fissa, è presidiato da operatori opportunamente formati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Impatti sulla Convenzione Quadro fruibilità dati

In considerazione dell’avvio della nuova modalità di accesso al SII, il relativo servizio sarà eliminato dal catalogo servizi di cui alla Convenzione quadro fruibilità dati, sia per la modalità online (ISEE) sia per quella in cooperazione applicativa (WSISEE).

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