Eureka Previdenza

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Regime fiscale della prestazione

(circ.65/2016)

All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa

(circ.65/2016)

La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall’art. 24 del decreto 80/2015, rientra negli oneri finanziati mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo di legge in oggetto, sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).


Per gli anni successivi, anche l’applicazione di questo nuovo congedo è assicurato mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.”


Si rammenta che l’art. 27 del decreto 80/2015, sopra richiamato, prevede la clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e  delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel  caso  in  cui  si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  26,  il  Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

(circ.65/2016)

Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita).

Si evidenzia, altresì, che i periodi di sospensione sono utili ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS) e, pertanto, il trattamento economico corrisposto è imponibile ai fini della gestione ENPAS e INADEL, in funzione delle voci di riferimento utilizzate per determinare il calcolo del trattamento economico spettante.

Si riportano di seguito le indicazioni per l’elaborazione delle denunce contributive degli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici.


Si precisa che sono datori di lavoro pubblici le amministrazioni pubbliche, segnatamente:

  1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
  2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  4. le istituzioni universitarie;
  5. gli Istituti autonomi case popolari;
  6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
  8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  11. le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime
  12. le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti;
  13. la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti;
  14. Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS – ListaPosPA

Per le denunce riferite ai periodi retributivi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/2015 (25/06/2015) in cui la lavoratrice ha usufruito di uno o più periodi di congedo l’elemento E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" deve indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo fruito e del trattamento economico corrisposto.

Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero complessivo di giorni fruiti nel mese solare. Un giorno corrisponde al valore 1000.

Nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità oraria (in tale ipotesi il numero di ore fruibili corrisponde alla metà del numero di ore dell’orario medio giornaliero dell’ultimo mese retribuito  immediatamente precedente a quello in cui si utilizza il congedo) il valore da indicare nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere espresso in giorni o frazioni. Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 6 ore e la  dipendente usufruisca nel mese di 15 ore complessive di congedo, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore congedo usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000). Analogamente ne caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di ore 7.12 (7,20) e la dipendente usufruisca nel mese di ore 10.48 minuti (ore 10,80) complessive di congedo, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 1500 (numero ore congedo usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).

Si ricorda che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” elaborato per denunciare gli eventi in esame devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.

Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni complessivi o frazioni  di congedo, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 11, non deve incidere su tale periodo. In questo caso dovranno essere elaborati uno più elementi V1, casuale 7, CMU 11 che non comprendano il periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita”  si dovrà indicare, il tipo servizio 77 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera”  ovvero 78 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria”  nel caso di congedo fruito rispettivamente su base giornaliera od oraria. Negli elementi <Imponibile> e <contributo> delle  gestioni di riferimento della dipendente devono essere indicati rispettivamente, la quota imponibile della retribuzione erogata per il congedo  e il contributo corrispondente alla retribuzione imponibile.

Si evidenzia che i dati indicati nell’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11, non alimentano l’estratto conto dell’amministrazione (ECA), in quanto già compresi nell’elemento E0 relativo al mese in cui è stato usufruito il congedo.

I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” saranno utilizzati per monitorare i periodi e i trattamenti economici erogati agli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Pagamento diretto dell'indennità

(circ.65/2016)

Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità indicate nella domanda stessa.

Si rammenta che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Istruzioni operative per i datori di lavoro privati

(circ.65/2016)

 


Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da  parte dei datori di lavoro privati

Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente all’1/07/2016 con decorrenza giugno 2015. Il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo, mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “DVV” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera” ovvero “DVO” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art.24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base oraria”. Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

In particolare, le settimane o i giorni in cui si colloca l’evento DVV o DVO saranno valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente retribuita”.

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni DVV o delle ore DVO fruiti.

Si fa, inoltre, presente che al fine di ricostruire correttamente l’estratto conto dell’assicurato è necessario delineare precisamente la tipologia e durata dell’evento, valorizzando l’elemento <Giorno> interessato nel seguente modo:

-      in caso di fruizione giornaliera del congedo:

-          Elemento <Lavorato> = N;

-          Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1

-          Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVV

-      in caso di fruizione oraria del congedo:

-          Elemento <Lavorato> =  S

-          Elemento <TipoCoperturaGiorn> =  2

-          Elemento <CodiceEventoGiorn> =  DVO

-          Elemento <NumOreEvento =  Numero ore DVO fruite nel giorno

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà =  2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =  1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a giorni e sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

-      dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST> avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese interamente lavorato) i giorni corrispondenti all’evento DVV fruiti nel mese;

-      dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;

-      nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione <Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso Fondo Speciale Ipost) nell’elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell’elemento <FigurativiIPOST>, i <GiorniRetribuitiIPOST> relativi all’evento DVV;

-      nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in  <DiffAccredito>.

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a ore e sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

-      I giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> =  2 abbinato a <Lavorato> =  S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> =  2 abbinato a <Lavorato> =  N.

Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per le lavoratrici  con anzianità valorizzata in giorni le  giornate con <TipoCoperturaGiorn> =  2  verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio.

-      dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;

-      nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in  <DiffAccredito> .

Datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze lavoratrici iscritte alle gestioni pensionistiche ex Inpdap

I datori di lavoro di cui si tratta, avranno cura di valorizzare, oltre alla sezione PosContributiva del flusso Uniemens, anche la ListaPosPA del flusso UniEmens per gli eventi che danno diritto all’indennità per il congedo in esame.

Si indicano di seguito le modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica

Il quadro E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo.

Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui la lavoratrice fruisce del congedo si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”  valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Il congedo orario deve essere espresso su base giornaliera in funzione  dell’orario medio giornaliero.

Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 8 ore e la dipendente usufruisca nel mese di 20 ore complessive di congedo su base oraria, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).

Eventi dichiarati in PosContributiva

Codice

tipo servizio in ListaPosPA

Descrizione tipo servizio

ListaPosPA

DVV

79

 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera” datori di lavoro privati

DVO

80

“Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria” datori di lavoro privati

 

Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1 , causale 7, codice motivo utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi, oggetto di esame del presente punto 4.2.2, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.

Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi, nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non deve incidere su tale periodo.

Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, per i tipi servizi 79 e 80, si dovrà valorizzare, l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per il congedo ex art.24 del d. lgs. n.80/2015.

Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo servizio 79 o 80 si dovrà indicare, nell’elemento <imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep, il valore relativo alla retribuzione persa indicato nell’elemento <DiffAccredito> delle denunce della PosContributiva per il recupero delle indennità corrisposte per i congedi  maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18% della base pensionabile annua di cui all’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n.177.

I giorni indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”  e il valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> saranno utilizzati per valorizzare i periodi e le retribuzioni valutabili per gli eventi coperti da contribuzione figurativa nella posizione assicurativa degli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.


Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

Si rammenta che l’indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le regole previste per l’anticipazione dell’indennità di maternità; la base retributiva di riferimento utile alla determinazione dell’indennità è individuata tenendo conto delle sole voci retributive fisse e continuative dell’ultima retribuzione (par. 1).

Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa alla lavoratrice, relative al periodo di congedo in oggetto, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L064” avente il significato di “indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n.80/2015”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro.

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