Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Congedo per le donne vittime di violenza di genere Modalità di fruizione del congedo
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 5389
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Modalità di fruizione del congedo
(circ.65/2016)
Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell’art. 24 cit.). Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro
Premesso ciò:
- in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria;
- se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo in base al criterio generale previsto al comma 5 dell’art. 24 cit., ossia per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.