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Reddito di Inclusione (ReI)
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
(circ.172/2017)
L’articolo 11 del decreto legislativo disciplina la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa.
Secondo il dettato della norma, quindi, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, così come dettagliati nel precedente paragrafo 1.3
I componenti del nucleo percettore del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.
Tali comunicazioni devono essere veicolate, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, tramite il modello ReI–Com, allegato alla presente circolare (allegato 3).
Esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell’ISEE e dell’ISRE, è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
Laddove, invece, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri la mancanza del predetto requisito della condizione economica di bisogno, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.