Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

(circ.172/2017)

L’articolo 11 del decreto legislativo disciplina la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa.

Secondo il dettato della norma, quindi, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, così come dettagliati nel precedente paragrafo 1.3

I componenti del nucleo percettore del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.

Tali comunicazioni devono essere veicolate, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, tramite il modello ReI–Com, allegato alla presente circolare (allegato 3).

Esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell’ISEE e dell’ISRE, è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.

Laddove, invece, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri la mancanza del predetto requisito della condizione economica di bisogno, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.

Reddito di Inclusione (ReI)

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

(circ.172/2017)

L’articolo 11 del decreto legislativo disciplina la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa.

Secondo il dettato della norma, quindi, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, così come dettagliati nel precedente paragrafo 1.3

I componenti del nucleo percettore del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.

Tali comunicazioni devono essere veicolate, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, tramite il modello ReI–Com, allegato alla presente circolare (allegato 3).

Esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell’ISEE e dell’ISRE, è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.

Laddove, invece, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri la mancanza del predetto requisito della condizione economica di bisogno, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.

Compilazione del modello ReI-Com

Le predette comunicazioni ReI-Com sono effettuate anche all’atto della richiesta del beneficio, nelle ipotesi in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, in corso di validità ed utilizzato ai fini dell’accesso alla prestazione.

Precisamente, dovrà essere compilata l’apposita sezione ReI-Com della domanda, contestualmente alla presentazione della stessa, qualora nel quadro D sia stata selezionata l’opzione “uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2015; per l’ISEE 2018, l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI–Com della presente domanda.”

Diversamente, non occorrerà compilare la sezione ReI–Com laddove nessun componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa, ovvero le attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare siano state avviate tutte prima del 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’anno di riferimento è il 2015; per l’ISEE 2018, l’anno di riferimento è il 2016).

I dati contenuti nella sezione ReI-Com della domanda verranno utilizzati per aggiornare i valori ISEE ed ISRE, ai fini della verifica della sussistenza del diritto e, in caso affermativo, della misura del beneficio.

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