Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Riesame delle domande di ReI. La divisione di competenze tra  i Comuni e l’INPS per la verifica dei requisiti

(msg.2937/2018)

Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, sia dalle Strutture territoriali INPS che dai Comuni impegnati nell’attività di raccolta, istruttoria e trasmissione delle domande di ReI, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni amministrative in merito alla gestione dei riesami delle domande di ReI.


In particolare, è necessario chiarire la suddivisione di competenze fra l’INPS e i Comuni, i due enti coinvolti nell’attività istruttoria.

L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza, il soggiorno e,  solo al momento di presentazione della domanda se presentata entro il 31 maggio 2018, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune, come previsto dall’articolo 9, comma 3, del predetto decreto e chiarito con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, avallata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui la funzione di riesame relativa a detti requisiti è in capo ai medesimi.

In merito ai requisiti familiari, previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 (cfr. la circolare n. 57 del 28 marzo 2018, paragrafo 2.2, così come precisato dal messaggio n. 1972 dell’11 maggio 2018), spetta al Comune la verifica dello specifico requisito familiare dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica, mentre, in merito al requisito della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore si precisa che, come già chiarito con il messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, ferma restando la verifica del requisito sulla DSU effettuata dall’Istituto, il Comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di genitore convivente.

Giova precisare che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 0002503 del 4 aprile 2018 nella definizione di tutore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, rientra anche quella di amministratore di sostegno e di curatore. Per la sussistenza del requisito familiare tutte e tre le figure devono essere necessariamente componenti del nucleo familiare richiedente il ReI, indipendentemente dal grado di parentela del disabile.

Diversamente, per i restanti requisiti familiari, per quelli concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.

È necessario, inoltre, precisare che fino a quando la domanda è in stato “bozza” e la stessa non transita in stato “completata”, i dati inseriti in procedura, ivi comprese le risultanze dei controlli, sono sempre modificabili.

Si chiarisce, infine, anche a seguito di interlocuzione con il Ministero vigilante, che l’individuazione del nucleo familiare scaturisce dalla dichiarazione ai fini ISEE del cittadino, nella quale il nucleo è autodichiarato. Poiché i Comuni sono gli enti tenutari delle anagrafi dei residenti, sulla cui base (fatte salve le ipotesi previste dal D.P.C.M. n. 159 del 2013) è costruito il nucleo ISEE, agli stessi enti compete (ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000) la verifica della veridicità della composizione del nucleo così come autodichiarato in DSU.


Il riesame su istanza di parte

Il richiedente la prestazione di ReI può presentare istanza di riesame dopo l’emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita; eventuali istanze di riesame presentate prima della definizione del procedimento devono essere gestite come mere istanze di sollecito.

Il richiedente che, a seguito della definizione della domanda di ReI, intenda contestarne l’esito può proporre apposita istanza di riesame presso la Struttura INPS che ha emanato il provvedimento, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione.

L’istanza deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente attraverso una delle seguenti modalità:

  • in forma cartacea, direttamente allo sportello;
  • all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS;
  • per posta ordinaria.

A seguito del riesame, la Struttura territoriale procede, in sede di autotutela, alla conferma del provvedimento già emanato o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in entrambi i casi, l’esito è notificato al richiedente la prestazione.

Laddove l’istanza di riesame abbia ad oggetto i requisiti la cui verifica compete ai Comuni (cfr. precedente paragrafo 1), ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Struttura INPS interesserà il Comune competente, che potrà valutare la fondatezza delle ragioni espresse nell’istanza di riesame, comunicandone l’esito all’Istituto, che a sua volta provvederà a notificarlo al richiedente.


Il riesame di ufficio

Qualora, a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria o di una effettuazione degli stessi oltre il limite temporale (con efficacia ordinatoria), rispettivamente di 15 o 5 giorni lavorativi, assegnato al Comune e all’INPS per la conclusione del procedimento istruttorio, emerga una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza, l’INPS procede alla riforma, in autotutela, del provvedimento già emanato, notificando il relativo esito al richiedente.

Il riesame d’ufficio è previsto anche nel caso di mero errore materiale, quando sia stato inserito, da parte del Comune o dell’INPS, un esito delle verifiche istruttorie non conforme alle risultanze documentali.


Riesami in caso di revoca, decadenza e irrogazione di sanzioni

Quanto illustrato per le ipotesi di riesame relative agli esiti dell’istruttoria si applica anche laddove la domanda, accolta in prima istanza, venga successivamente revocata o posta in decadenza.

Anche in questi casi, in relazione alla competenza amministrativa per la verifica del requisito il cui venir meno ha causato la revoca o la decadenza, la decisione sul riesame competerà al Comune o all’INPS, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

In merito alle competenze dei Comuni, sono disponibili in procedura le utility per gestire le seguenti motivazioni di revoca (si ricorda che la revoca opera ex tunc e comporta il recupero di quanto indebitamente percepito):

  • mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
  • mancanza del requisito di residenza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
  • assenza di donna in stato di gravidanza accertata ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
  • mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
  • assenza nella DSU/ISEE, alla richiesta di ReI, di persona disabile ed almeno un suo genitore/tutore, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
  • composizione del nucleo familiare autodichiarata in DSU non veritiera (art. 71 del D.P.R. 445/2000).

La Struttura INPS, per le verifiche dei requisiti di propria competenza, procede in sede di autotutela alla conferma del provvedimento o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in entrambi i casi, l’esito del riesame è notificato al richiedente.

In merito, infine, alle sanzioni di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 147/2017, la cui disciplina sarà oggetto di successivo messaggio, si anticipa che l’istituto del riesame si applica nelle ipotesi in cui non è previsto per legge il ricorso amministrativo.

Con successivo messaggio verrà comunicato anche il rilascio della funzione informatica, con le relative indicazioni operative.

Reddito di Inclusione (ReI)

Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà

(circ.172/2017)

 


SIA

Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 si è provveduto a riordinare le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non potranno più essere presentate.

Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016.  

Peraltro, i predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità esposte nel paragrafo 4 della presente circolare, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.

In tal caso, la durata del beneficio economico del ReI prevista dall’articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, resta salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 6, ove necessario.

Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI.

Nei casi in cui, diversamente, non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può comunque essere richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, ma in ogni caso non prima della data del 1° dicembre 2017.

L’intero periodo di fruizione del SIA è, anche in questo caso, dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4, comma 5. Anche quando la richiesta di ReI avvenga dopo il termine della erogazione del SIA, la durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI.


ASDI

Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018 l’ASDI non è più riconosciuto. Sono fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro la stessa data.

Pertanto, l’autorizzazione di spesa per l’ASDI, di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019.

Per l’anno 2018, al fine di garantire la prestazione in favore di coloro che hanno maturato il diritto alla data del 1° gennaio 2018, è accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà.

In relazione all’effettivo utilizzo di tali risorse, a seguito di comunicazione dell’INPS dell’esaurimento delle erogazioni, nonché dell’ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento, disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente, è rimosso a partire dall’anno 2018.


Carta Acquisti

Ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Di conseguenza, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall’articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, confluiscono nel Fondo Povertà, che è conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Reddito di Inclusione (ReI)

Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa

(circ.172/2017) (circ.57/2018)

La legge di bilancio 2018 è intervenuta anche sulle disposizioni di finanziamento della misura di contrasto alla povertà, prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. In particolare, la citata legge ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 147/2017, relativo alle “disposizioni finanziarie”, rideterminando la dotazione del Fondo Povertà in 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui al citato articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

L’articolo 18 del decreto legislativo ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. Ugualmente, il successivo articolo 19 ha statuito che a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (art. 20, c. 1, secondo periodo).

Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa annuali, ai sensi del successivo comma 2, l’INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato.

Si precisa che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del predetto comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

Il monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI è curato dall’INPS, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri, entro il giorno 10 di ogni mese, la relativa rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.

In ogni caso l’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.


Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche

L’articolo 25 del decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano alle attività previste dallo stesso decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 8, in materia di servizi sociali e all’articolo 20 comma 1, relativo alla Carta ReI, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Reddito di Inclusione (ReI)

Regime transitorio

(circ.172/2017)

Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, il ReI può essere richiesto, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 della presente circolare, a far data dal 1° dicembre 2017. Si precisa che coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, e non sono già beneficiari di SIA, in caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l’ISEE entro il termine del primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio.

Si precisa altresì che coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal primo gennaio 2018, devono essere comunque in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.

Per l’anno 2018, inoltre, in fase di avvio del REI, in deroga a quanto previsto all’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

Il beneficio resta, comunque, sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro sei mesi dal mese di prima erogazione.

Il Piano per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l’impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso.

A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera b), del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni.

L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI, pari a 18 mesi, come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.

Reddito di Inclusione (ReI)

Regime fiscale

(circ.172/2017)

Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 del DPR n. 601 del 1973.

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