Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ma si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
- la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
- la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
Ai sensi del successivo comma 8, nel caso in cui, invece, il beneficio economico del ReI sia stato fruito per intero illegittimamente, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell’indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, si applica con le seguenti modalità:
- nella misura minima (pari a 500 euro), in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
- nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
- nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
- nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore.
La sanzione è comunque applicata nella misura massima (pari a 5.000 euro) nel caso in cui i valori dell’ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.
Si precisa, infine, che in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Nel caso la mancata presentazione di una nuova DSU da parte del nucleo dia luogo ad una indebita percezione del beneficio economico del ReI ovvero alla percezione del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, oltre al recupero di quanto illegittimamente percepito, è prevista l’erogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 7 e 8, sopra richiamate, in ragione dell’ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.
Fatta salva l’ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è necessario presentare anche una nuova domanda di ReI. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.