Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza

(circ.172/2017)

L’articolo 12 del decreto legislativo disciplina in primo luogo le sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal ReI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato.

Inoltre, il medesimo articolo 12 prevede ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU.

Reddito di Inclusione (ReI)

Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza

(circ.172/2017)

L’articolo 12 del decreto legislativo disciplina in primo luogo le sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal ReI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato.

Inoltre, il medesimo articolo 12 prevede ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU.

Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato

Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato

Il comma 1 del citato articolo 12, stabilisce che i componenti del nucleo familiare debbano attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.

I componenti in età attiva del nucleo familiare possono essere convocati, oltre che secondo il calendario previsto nel progetto, anche nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

Pertanto, nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.  

Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego

Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego

L’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce che, nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Infine, il successivo comma 5 stabilisce la decadenza dal beneficio in parola e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi in cui, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, si verifichi una mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad ogni altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) e all’articolo 23, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Anche per le ipotesi di decadenza dal beneficio sopra riportate, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato

Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c) e d) del decreto legislativo, ovvero degli altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all’articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.

Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.

In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.

In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU

Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU

Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ma si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
  • la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
  • la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.

In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.  

Ai sensi del successivo comma 8, nel caso in cui, invece, il beneficio economico del ReI sia stato fruito per intero illegittimamente, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell’indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, si applica con le seguenti modalità:

  • nella misura minima (pari a 500 euro), in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
  • nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
  • nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
  • nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore.

La sanzione è comunque applicata nella misura massima (pari a 5.000 euro) nel caso in cui i valori dell’ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.

In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.  

Si precisa, infine, che in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Nel caso la mancata presentazione di una nuova DSU da parte del nucleo dia luogo ad una indebita percezione del beneficio economico del ReI ovvero alla percezione del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, oltre al recupero di quanto illegittimamente percepito, è prevista l’erogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 7 e 8, sopra richiamate, in ragione dell’ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.

Fatta salva l’ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è necessario presentare anche una nuova domanda di ReI. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito

Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito

L’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo, nonché il recupero dell’indebito derivante da dichiarazione mendace, di cui ai suesposti comma 7 e 8, avviene ad opera dell’INPS.

Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà.

L’INPS dispone, inoltre, in caso di decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.

I servizi di volta in volta competenti comunicano, nelle modalità stabilite dall’INPS, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo (mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio). Tali comunicazioni devono avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità successiva. L’INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Si precisa, in ultimo, che la mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

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