B) Le variazioni patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto in trattazione, il beneficiario è, inoltre, obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto istitutivo del Rdc.
circ.100/2019
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), del decreto istitutivo del Rdc.
Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3)[4], l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
Esempio: un componente del nucleo beneficiario di Rdc riceve a seguito di una successione un immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore ai fini IMU pari a 87.000 euro, come definito ai fini ISEE. Pertanto, in tale caso deve essere comunicato, entro 15 giorni, tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, l’avvenuta variazione che ha comportato il superamento della soglia massima di 30.000 euro per l’accesso al beneficio.