Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea

(msg.4516/2019)

Come illustrato con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, prevede l’obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999. Con tale certificazione devono essere comprovati i requisiti reddituali e patrimoniali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2019, nonché la composizione del nucleo familiare.

Il successivo comma 1-ter del citato articolo 2 elenca i casi di esclusione dall’obbligo sopra descritto, prevedendo che lo stesso non si applichi:

  1. a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  2. b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  3. c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.

Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale, con il quale saranno altresì definite le specifiche della documentazione da prodursi da parte dei cittadini non comunitari interessati.

Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, l’Istituto ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 novembre 2019 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione della norma di cui al predetto comma 1–bis, con le relative modalità attuative.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2009, i soli cittadini degli Stati o territori individuati nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto medesimo.

Di seguito si illustrano gli impatti sulle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) presentate dai cittadini non comunitari.


Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019

A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in parola, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate.

B) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al decreto interministeriale in commento, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, il cui contenuto è stato esplicitato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2019.

Tali cittadini sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del decreto, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.


Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero a marzo 2019

Si ricorda in primo luogo che le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, come chiarito con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, devono essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 .

Tanto rappresentato, le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in commento. Tali cittadini, infatti, sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge richiamato, come specificato alla precedente lettera B) del paragrafo 1 del presente messaggio.

Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.


Indicazioni operative e procedurali

Le domande interessate dalla integrazione documentale prevista dal decreto in trattazione sono caratterizzate, sulla piattaforma gestionale intranet, dallo stato “in evidenza alla sede”. I richiedenti interessati riceveranno, in ogni caso, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.

Reddito di cittadinanza

Integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019

(msg.3568/2019)

Primi chiarimenti resi con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, avente ad oggetto “Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”

Alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza sono state apportate significative modifiche con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Le novità introdotte in sede di conversione, illustrate dall’Istituto con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, hanno un impatto in particolar modo sulle prime domande di Reddito di cittadinanza presentate a partire dal 6 marzo 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, utilizzando il modello di domanda allo scopo predisposto, allegato alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019.

Tale modello, a seguito delle predette modifiche derivanti dalla richiamata legge di conversione, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, è stato coerentemente modificato, integrato e pubblicato in data 2 aprile 2019.

In merito alla decorrenza del beneficio, il comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, come specificato nel paragrafo 4, lettera a), della citata circolare n. 100/2019, ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. La norma, infatti, ha previsto che, per tali domande, il beneficio riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio”.

In forza di tale disposizione, pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, saranno poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.

A decorrere da ottobre 2019, come previsto dalla normativa citata, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli.

In particolare, si richiama l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis) resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.

Conseguentemente, onde evitare che la platea dei beneficiari Rdc/Pdc con decorrenza aprile debba nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei sistemi informativi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico e nel processo di presa in carico presso i Centri per l’impiego e i Comuni,i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, con le modalità di seguito descritte.

Tale integrazione, sussistendone tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità.

Tanto premesso, si descrivono, di seguito, le modalità operative con le quali potranno essere integrate le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda.


Invio della comunicazione al cittadino e modalità di accesso alla propria pagina web

Per consentire al cittadino di aggiornare le dichiarazioni di responsabilità rese al momento della domanda come descritto in premessa, a partire dal 4 ottobre p.v. l’INPS comunica, ai recapiti sms/e-mail indicati nel modello di domanda, il seguente link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione al quale collegarsi per effettuare, in maniera semplificata, le predette operazioni di aggiornamento.

Il collegamento alla pagina avviene in ambiente Internet senza necessità del PIN, previo riscontro attraverso l’apposita interfaccia in cui dovranno essere inseriti a cura del richiedente:

  • il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
  • il codice fiscale del richiedente;
  • il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms.

L’autenticazione alla pagina avviene previa visualizzazione dell’informativa in cui si rende noto che le dichiarazioni da aggiornare sono quelle di cui ai quadri F (Condizioni necessarie per godere del beneficio) e G (Sottoscrizione dichiarazione) del nuovo modello di domanda del Reddito e della Pensione di cittadinanza, in vigore a decorrere dalla conversione in legge del D.L. n. 4/2019.

Qualora il riscontro non dovesse andare a buon fine, il sistema restituirà il messaggio “Non è possibile procedere con la sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate in quanto i dati inseriti non sono corretti”. Sarà comunque possibile esperire un nuovo tentativo di autenticazione.

Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo, ma sarà possibile la tempestiva elaborazione in procedura della rata di Rdc/Pdc, spettante per la mensilità di ottobre, solo per le domande in cui le dichiarazioni saranno aggiornate non oltre la data del 21 ottobre p.v.

Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa dell’elaborazione da parte del sistema con il consueto calendario.

Qualora il riscontro sia stato positivo, cliccando sul tasto “CONTINUA” l’utente potrà accedere alla pagina per la sottoscrizione delle dichiarazioni.

Si richiama la necessità, nell’apporre il flag richiesto, che tutte le dichiarazioni siano contestualmente verificate e che qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione originaria della domanda ovvero al momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com Esteso, occorre astenersi dalla sottoscrizione, onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni non veritiere.

L’ultimo passaggio consiste nell’apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180” e occorre completare l’operazione mediante la sottoscrizione della pagina.

Al riguardo, si invita a prestare attenzione poiché l’aggiornamento viene effettuato solo in caso di visualizzazione dell’esito positivo dell’operazione, di cui viene data notizia mediante apposito messaggio restituito dalla procedura.

Per una migliore comprensione delle operazioni da effettuare, si allega il prototipo della pagina front-end resa disponibile dall’INPS per l’aggiornamento delle dichiarazioni.


Accesso presso le Sedi INPS e presso gli intermediari (CAF ed Enti di Patronato)

La procedura descritta per l’aggiornamento delle dichiarazioni, da rendersi obbligatoriamente per continuare a fruire delle prestazioni Reddito e Pensione di cittadinanza, è stata strutturata in maniera semplificata.

Potrebbe tuttavia verificarsi che gli interessati non siano in grado di procedere autonomamente all’integrazione della domanda.

Potrà, dunque, registrarsi un afflusso agli sportelli delle Sedi dell’Istituto da parte di cittadini che chiedono assistenza per svolgere una funzione, sia pure semplice.

Analogo afflusso di utenti potrà verificarsi anche agli sportelli degli intermediari (CAF e Patronati), che sono stati informati dell’indispensabilità di procedere all’integrazione delle domande.

Si comunica infine alle Sedi che, a partire dal 14 ottobre 2019, sarà a disposizione anche una funzionalità per l’acquisizione dell’autocertificazione, attraverso l’applicazione intranet.

Reddito di cittadinanza

La decorrenza del beneficio

(circ.100/2019)

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge, il beneficio Rdc è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

Reddito di cittadinanza

Gestione delle istanze di rinuncia

(msg.2662/2019)

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la gestione delle istanze di rinuncia al Reddito di Cittadinanza ed alla Pensione di Cittadinanza (di seguito Rdc/Pdc).

Il decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non disciplina la possibilità e le modalità di rinuncia al beneficio in argomento. Da parte di alcuni beneficiari di Rdc/Pdc, sono giunte richieste volte a conoscere le modalità per rinunciare alla prestazione.

Pertanto, acquisito in data 1° luglio 2019 il parere della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si dispone quanto segue.

La rinuncia al beneficio si configura come unanime manifestazione di volontà del nucleo beneficiario. Atteso che il richiedente la prestazione è anche il titolare della carta Rdc/Pdc, la rinuncia potrà essere effettuata dal richiedente titolare della carta, il quale dovrà dichiarare che l’istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso.

Si allega al presente messaggio (Allegato n. 1) il modulo SR183 da utilizzare e presentare alle Strutture territoriali dell’INPS per la rinuncia al beneficio. Il modulo è inoltre disponibile sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Tutti i moduli”.

La rinuncia comporta la disattivazione della Carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa. Pertanto, eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.

Si precisa che le rinunce già presentate presso le Strutture territoriali potranno essere ritenute validamente presentate laddove abbiano un contenuto analogo a quello del modello di rinuncia allegato.

Si ricorda, inoltre, che la rinuncia non comporta in alcun modo la reviviscenza del ReI, laddove il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Reddito di Cittadinanza.

Le Strutture territoriali gestiranno l’istanza di rinuncia attraverso la specifica utility presente nella piattaforma intranet di gestione del Rdc/Pdc, inserendo, in particolare, la data di presentazione dell’istanza e avendo cura di conservare la stessa agli atti della sede.

Reddito di cittadinanza

Simulatore RdC/PdC

(msg.1954/2019)

Istruzioni per l'utilizzo del simulatore

Con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata introdotta una nuova prestazione denominata Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza (d’ora in poi RdC e PdC).

Per venire incontro alle richieste provenienti da una pluralità di soggetti (Strutture territoriali INPS, cittadini, CAF, ecc.) è stato predisposto, sul sito dell’Istituto, un simulatore che consente di valutare:

  • il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo 2 del decreto-legge citato, previsti ai fini dell’accesso al Rdc e alla PdC;
  • la misura della prestazione spettante.

Per le Strutture territoriali il simulatore è stato rilasciato nel portale intranet dell’Istituto. Per poter accedere alla nuova funzionalità di simulazione RdC/PdC è necessario collegarsi al sito intranet dell’Istituto al seguente percorso: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “ISEE post-riforma 2015, Intranet per le sedi”.

La funzionalità di simulazione è fruibile tramite apposita voce di menù ed è raggiungibile anche tramite link diretto presente in alcuni box della home page.

Il simulatore permette di effettuare due tipi di simulazione:

  • 1. Simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida;
  • 2. Simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati.

Per gli utenti esterni a breve il simulatore verrà rilasciato anche nel portale Internet dell’Istituto.

Per poter accedere alla nuova funzionalità di simulazione RdC/PdC sarà necessario collegarsi al sito dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i Servizi” > “ISEE post-riforma 2015”.

La funzionalità di simulazione sarà fruibile tramite apposita voce di menù e sarà raggiungibile anche tramite link diretto presente nella home page. In particolare:

  • la funzionalità di Simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida sarà disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
  • la funzionalità di Simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati è utilizzabile senza che sia necessario autenticarsi con PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del simulatore RdC/PdC si rinvia al manuale informativo allegato (Allegato n. 1).

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