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Reddito di cittadinanza
Finanziamento e monitoraggio
(circ.43/2019)
L’articolo 12 del decreto in trattazione reca la quantificazione e la copertura finanziaria relativa al Rdc e al Pdc, nonché agli incentivi di cui all’articolo 8. I limiti di spesa sono determinati nella misura di 5.894 milioni di euro per il 2019, di 7.131 milioni di euro per il 2020, di 7.355 milioni di euro per il 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Tali fondi sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”, e sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, da cui sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso Poste Italiane con cui è stipulata apposita convenzione.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per tenere conto degli incentivi è altresì accantonato, all’inizio di ciascuna annualità, un ammontare pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre sei mesi. È previsto, inoltre, un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che opera all'esaurimento delle risorse non accantonate.
Compete, inoltre, all’INPS il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi. Qualora l’ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili, previste dell’articolo 12 comma 1 del decreto in trattazione, l’INPS invia tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.
Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese.
La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.