Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Soggetti aventi diritto - Genitori di figli handicappati minorenni

Ai genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni con disabilità graveconviventi o nonanche se l’altro genitore non lavora (circ. 138/2001) spettano:

I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni, conviventi o non, anche adottivi, con disabilità grave, possono fruire dei permessi anche quando l’altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, ecc. (circ. 133/2000, punto 2.2 e circ. 138/2001).

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Permessi retribuiti

Soggetti aventi diritto - Genitori di figli handicappati minorenni

Ai genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni con disabilità graveconviventi o nonanche se l’altro genitore non lavora (circ. 138/2001) spettano:

I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni, conviventi o non, anche adottivi, con disabilità grave, possono fruire dei permessi anche quando l’altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, ecc. (circ. 133/2000, punto 2.2 e circ. 138/2001).

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino

Fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino,i genitori anche adottivi hanno diritto, in modo alternativo e non cumulativo nell'arco dello stesso mese ai seguenti benefici:

  • prolungamento del congedo parentale ( astensione facoltativa) Durante tutto il periodo verrà corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione (Il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto anche durante il prolungamento. Per gli agricoli il diritto è subordinato alla permanenza dell'iscrizione e della sua efficacia negli elenchi per ciascun anno di riferimento) (circ. 133/2000, punto 2.2). Tale beneficio può essere utilizzato a partire dalla conclusione del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore (msg. 22578 del 17.09.2007). Eventuali periodi di astensione facoltativa normale non fruiti, da uno o entrambi i genitori, durante i primi 3 anni di vita del bambino possono essere fruiti dagli stessi fra il 4° e l’8° anno solo in presenza dei requisiti reddituali (reddito personale del richiedente inferiore a 2 volte e ½ il trattamento minimo di pensione);
  • prolungamento delle ore di riposo per allattamento (Circ. 162/93, punto 1). Prolungamento dei riposi orari giornalieri così detti per allattamento, sempre fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore (a seconda dell’orario di lavoro) (circ. 133/2000, punto 2.2);
    • nel 1° anno di età del bambino con disabilità grave (fino al compimento del 1° anno):
      • se madre, ha diritto ai soli riposi orari retribuiti per allattamento o alla facoltativa normale o al prolungamento, non ha diritto ai permessi retribuiti orari per lo stesso figlio;
      • se padre, all' astensione facoltativa normale durante l’utilizzo delle ore di allattamento da parte della madre (La fruizione, invece, dell’astensione facoltativa "normale" da parte della madre preclude al padre la fruizione dei riposi orari per allattamento salvo quanto previsto nel caso di parto plurimo) oppure al prolungamento della facoltativa dall'ottavo mese.

 Solo in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, è possibile cumulare permessi orari retribuiti e l'allattamento anche per lo stesso figlio (msg 11784/2007). E’ possibile la fruizione di entrambi i benefici ( permessi retribuiti e allattamento) indicati nel titolo da parte di un genitore, qualora si tratti di due figli diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104/1992; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege 104/1992. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore con disabilità grave che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104/1992 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento” msg 11784/2007.

    • dal 2° fino al 3° anno di età del bambino con disabilità grave (dal giorno successivo al compimento del 1° anno al giorno del compimento del 3° anno):
      • di riposi orari giornalieri retribuiti di 1 o 2 ore (a seconda dell'orario di lavoro) in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa. Tali riposi possono essere utilizzati a decorrere dalla conclusione del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente msg. 22578 del 17.09.2007 - circ. 155/2010.
  • 3 giorni di permesso mensile (circ. 155/2010). Possono essere goduti da parte dei genitori o da parte degli altri familiari a decorrere dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave. La fruizione dei 3 giorni di permesso è alternativa e non cumulativa nell'arco del mese con la fruizione del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo giornaliero pertanto si possono verificare le seguenti ipotesi:

    • nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso , nello stesso mese non potranno usufruire per lo stesso figlio delle ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale;
    • nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato del prolungamento del congedo parentale o delle ore di riposo giornaliero , gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto dei giorni di permesso mensile.

 

Dopo il terzo anno di vita del bambino

Dal giorno successivo al compimento del 3° anno di vita del bambino i genitori anche adottivi hanno diritto ai seguenti benefici (I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro fruisce dell'astensione facoltativa "normale".):

  • a 3 giorni di permessi mensili retribuiti in misura intera, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, ecc. (circ. 133/2000, punto 2.2). Sono posti a carico dell’INPS (la retribuzione da prendere a base deve contenere tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale giornaliera - (Circ. 80/1995, punto 4 ), ripartiti tra i genitori, fruibili alternativamente anche a mezze giornate (Circ. 211/1996, punto 4) massimo tre giorni,frazionabili in mezze giornate o ad ore (il limite orario mensile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 - msg 16866/2007 ) Msg 15995/07 anche con assenze contestuali.

Nel caso in cui i genitori, anche adottivi, siano entrambi lavoratori dipendenti, i permessi spettano in maniera alternativa, indifferentemente al padre e alla madre per un massimo complessivo di 3 giorni mensili fruibili anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre). (Circ. 133/2000 punto 2.2.3 – Circ. 128/2003 punto 9).

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