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Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo (circ.40/2013) sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).