Eureka Previdenza

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

Regime fiscale

(msg.12129/2013)

L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

Indennità di disoccupazione agricola e congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore

(msg.2335/2015)

L’art. 4, comma 24, lett. a), legge n. 92 del 2012, ha disposto che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il padre lavoratore dipendente possa godere di un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (due giorni in alternativa al congedo di maternità della madre), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Con la circolare INPS n. 40 del 14/03/2013 sono state impartite le disposizioni attuative della predetta norma e con i messaggi n. 12129 del 26/7/2013 e n. 12443 del 1/8/2013 sono state fornite le istruzioni procedurali e contabili relativamente ai congedi, le cui indennità debbono essere corrisposte direttamente dall’Istituto.

In particolare, al par. 5 della suddetta circolare è stato precisato che le indennità per i congedi in argomento prevalgono sulle prestazioni a sostegno del reddito e, dunque, non sono cumulabili con queste ultime.

Con riferimento agli operai agricoli, con il presente messaggio si precisa che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, poiché incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola.

Il pagamento delle indennità relative ai congedi viene effettuato tramite la procedura "Pagamenti vari" che non colloquia in modo automatizzato con la procedura di "Liquidazione delle domande di disoccupazione e ANF ai lavoratori agricoli dipendenti".

È necessario pertanto che, tutte le volte in cui venga emesso un pagamento relativo alle indennità in argomento, ne venga data immediata comunicazione agli operatori incaricati della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola, al fine di verificare la presenza di una domanda di prestazione di disoccupazione agricola da definire o già definita per il medesimo periodo interessato dal congedo indennizzato.

Nel primo caso, in sede di gestione di una nuova domanda di disoccupazione agricola, nella relativa procedura di liquidazione le giornate corrispondenti al periodo di congedo in argomento (1, massimo 2) dovranno essere inserite nel campo "Altre giornate non indennizzabili" presente nella sezione "Giornate già indennizzate".

Nel caso, invece, in cui la domanda di prestazione di disoccupazione agricola è stata già definita con accoglimento, la stessa dovrà essere riesaminata d’ufficio per la rideterminazione sia delle giornate da indennizzare a titolo di disoccupazione e ANF sia dell’accredito figurativo spettante, utilizzando in procedura la stessa modalità sopra descritta di valorizzazione delle giornate non indennizzabili per congedo obbligatorio o facoltativo del padre lavoratore.

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito

Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo (circ.40/2013) sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

Trattamento economico e normativo

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione (circ.40/2013).
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

Contribuzione figurativa

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.
Come è noto, il predetto art.30 del D.Lgs.n.151 /2001, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art.25, comma 2).
Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa (circ.40/2013).
Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma 6, DM 22.12.2012). Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.

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