Eureka Previdenza

Contribuzione obbligatoria

Lavoratori dipendenti

Lavoro accessorio - Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

(circ.149/2015)

L’art 48, comma 1, del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000  a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che  “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative  che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.

Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015  è stato comunicato il valore, in riferimento all’anno 2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Tale valore, per l’anno 2015 è  paria a 2.020 euro (lordo 2.693).  

Le disposizioni di cui all'art 48, comma 1, del citato decreto legislativo si applicano anche in agricoltura:

  1. alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle  attività  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate  da pensionati e da giovani con meno  di  venticinque  anni  di  età  se regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado, compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
  2. alle attività agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli.

Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2),  la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000)  di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Il predetto limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per l’anno in corso,  è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).

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