Eureka Previdenza

Contribuzione obbligatoria

Lavoratori dipendenti

Lavoro accessorio - Il ruolo del concessionario

(circ.149/2015)

I commi 4,5 e 7 dell’articolo 49 descrivono il ruolo del concessionario del servizio, il quale:

  • eroga al prestatore il proprio compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  • effettua il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (13% del valore nominale del buono) [1] e all’INAIL (7% del valore nominale del buono);
  • trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.

Secondo quanto previsto dal comma 7 sarà un decreto del Ministero del lavoro ad individuare il concessionario del servizio ed a regolamentare le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

Lo stesso comma prevede, tuttavia, che nelle more dell’emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1,2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In base al disposto dell’art. 49, comma 8, infine, fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015.

Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa.

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