Eureka Previdenza

Part-time verticale o ciclico

Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva

(circ.74/2021)

Dal quadro normativo sopra riassunto e dalla genesi della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.

Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti, disciplina due fattispecie differenti.

Il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione” (cfr. il successivo paragrafo 2.1).

Al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione” (cfr. il successivo paragrafo 2.2).

Part-time verticale o ciclico

Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva

(circ.74/2021)

Dal quadro normativo sopra riassunto e dalla genesi della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.

Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti, disciplina due fattispecie differenti.

Il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione” (cfr. il successivo paragrafo 2.1).

Al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione” (cfr. il successivo paragrafo 2.2).

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere

2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere

Ai sensi del citato primo alinea del comma 350, l’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.

Attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Per le istruzioni riferite ai controlli da effettuare, da parte delle Strutture territoriali, sulla documentazione ricevuta a corredo della domanda – da porre in comparazione con i dati desumibili dagli archivi dell’Istituto - nonché in relazione alla modalità operativa da osservare per l’implemento dell’anzianità contributiva, si rinvia al successivo paragrafo 4.

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti

2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti

Ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.

In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.

L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

Resta ferma, in applicazione dell’articolo 2935 del c.c., la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) o dalla dichiarazione sostitutiva di cui al p. 2.1 (Allegato n. 2), compilata come sopra specificato e corredata dal contratto di lavoro.

Ove l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Per le istruzioni operative riferite all’implementazione dell’anzianità di diritto, si rinvia al successivo paragrafo 4.

 

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