Eureka Previdenza

Part-time verticale o ciclico

Definizione del contenzioso pendente

(circ.74/2021)

Come sopra precisato, la disposizione in commento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 del vigente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi e tenuto conto del complesso di norme che regolano l'esercizio dell'autotutela, gli stessi saranno oggetto di specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi.

Conseguentemente, i ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità contributiva all’interno dei periodi di part-time verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all’interno della sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, di cui al paragrafo 1 della presente circolare, saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l’iter di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

In ogni caso, se riferiti sia a contratti esauriti che a contratti in corso, ove gli atti presentati a corredo del ricorso e le risultanze d’archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell’implemento, la Struttura territoriale potrà provvedere senza la richiesta di ulteriore documentazione.

In caso contrario, dovrà essere richiesta all’interessato la documentazione indicata nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

Resta fermo che l’istruttoria sopra richiamata e la conseguente implementazione della posizione assicurativa non dovranno essere effettuate ove il lavoratore sia stato destinatario di sentenza sfavorevole passata in giudicato.

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