Eureka Previdenza

Circolare 105 dell'11 maggio 1985

Oggetto: Art.7, comma 13, della legge 11 novembre 1983, n.638. Nuove disposizioni in materia di versamenti volontari ad integrazione dei lavoratori agricoli dipendenti.  

     L'  art.  7,  comma 13, del D.L. 12 settembre 1983, n,463 (1), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983,  n.638  (2),  dispone  che  "i lavoratori  agricoli  che  non  raggiungono nell' anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare  versamenti  volontari per  l'  assicurazione  obbligatoria  per  l'  invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino a concorrenza del predetto numero".     

La norma sostituisce il primo comma dell' art. 4 del D.P.R.  31  dicembre 1971, n. 1432 (3), rispetto al quale introduce le seguenti innovazioni:     

1)  La  possibilita'  di   effettuare   i   versamenti   integrativi   e' espressamente limitata ai soli fini dell' assicurazione per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Pertanto, non  sono  piu'  consentiti  i  versamenti integrativi  per  l'  assicurazione  contro  la  tubercolosi. Si e' operato in materia un allineamento con la disposizione di cui all' art.  4  del  D.L.  29 luglio  1981,  n.402 (4), convertito nella legge 26 settembre 1981, n.537 (5), la quale aveva gia' soppresso la facolta' di proseguire volontariamente  nella predetta assicurazione Tbc.     

2) I limiti per l' integrazione, gia' fissati in 104 giornate  annue  per gli  uomini  e  70  per  le donne, sono elevati a 270 giornate annue per tutti indistintamente i lavoratori interessati. Con cio' si  e'  inteso  adeguare  i vecchi limiti al nuovo minimo di contribuzione annua che il 7 comma del citato art.7 della legge n.638 prescrive per il conseguimento del diritto a  pensione da  parte dei lavoratori agricoli. Inoltre c' e' da sottolineare che metre per la verifica dei vecchi limiti si faceva riferimento, ai fini del calcolo delle giornate  da  ammettere ad integrazione, alla sola contribuzione obbligatoria, ora  nel  computo  del  parametro  di  270  giornate  annue  sono   presi   in considerazione,  agli  stessi  fini,  sia  i contributi obbligatori che quelli figurativi.     

La  norma  in  esame  ha  vigore  dal  1  gennaio  1984  e  trova  quindi applicazione per i versamenti volontari ad  integrazione  relativi  agli  anni solari dal 1984 in poi.     

Restano tuttora in vigore le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4  del richiamato  art.4  del  DPR  n.  1432/1971  per  quanto concerne i termini, l' importo  e  le  modalita'  di  pagamento  dei  contributi  integrativi  e   la valutazione dei contributi stessi ai fini pensionistici.

1 - Condizioni per l' ammissione ai versamenti integrativi    

La  facolta'  di  effettuare i versamenti volontari ad integrazione spetta sia  agli  operai   agricoli   a   tempo   determinato   e   loro   equiparati (compartecipanti,   piccoli   coloni)   sia   agli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato, a condizione che nell'  anno  per  il  quale  e'  richiesta  l' integrazione  risultino  iscritti  nei  relativi  elenchi  di  categoria e non raggiungano  complessivamente  270  giornate  di  contribuzione  effettiva   e figurativa, ivi compresa quella versata od accreditata con le norme comuni.     

Per l'  accertamento  dell'  esistenza  di  questa  ultima  condizione  i contributi  versati  o  accreditati  a  settimana devono essere trasformati in contributi giornalieri applicando le seguenti equivalenze:

     - 1 settimana di contribuzione figurativa agricola accreditata per eventi diversi dalla ds. agr. e dalla integrazione salariale agricola  e'  pari  a  6 giornate;

     - 1 settimana di contribuzione obbligatoria o figurativa accreditata  con le norme comuni e' pari a 5,19 giornate;

     Nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi  nominativi  per  una frazione  di  anno  l'  autorizzazione puo' essere concessa solo se, dopo aver rapportato proporzionalmente all' intero anno  il  numero  delle  giornate  di contribuzione  obbligatoria e figurativa comprese nel periodo cui si riferisce l' iscrizione stessa (6), risulta che gli interessati sono  al  di  sotto  del limite di 270 giornate annue.     

L' esistenza della suddetta condizione e'  verificata  quando  il  numero delle giornate di contribuzione obbligatoria e figurativa comprese nel periodo di  iscrizione  parziale  risulta  inferiore  al  prodotto  che   si   ottiene moltiplicando  il numero dei giorni di calendario coperti dall' iscrizione per il coefficiente 0,739. Lo stesso  prodotto  costituisce  ovviamente  anche  il limite  fino  a  concorrenza  del quale possono essere effettuati i versamenti integrativi.     

Si  precisa  che anche i lavoratori che si sono avvalsi della facolta' di effettuare i versamenti integrativi previsti dall' art. 8 della legge 12 marzo 1968,  n.334  (7), (si ricorda che le giornate di integrazione di cui trattasi sono riportate negli elenchi nominativi di categoria) possono  richiedere,  ai sensi  del  13  comma  dell'  art.7  in  esame, l' autorizzazione ad integrare ulteriormente le predette 51 giornate fino a concorrenza  del  limite  di  270 all' anno.     

Ovviamente, mentre le giornate di integrazione  versate  ai  sensi  dell' art.8  della  legge  n.334  sono  da  considerare  utili  per  tutte  le forme assicurative, quelle versate a norma dell'  art.7  della  legge  n.  638  sono soltanto per l' assicurazione I.V.S.

2 - Nuovo modulo di domanda d' autorizzazione ai versamenti     

Per   la   richiesta   di   autorizzazione  ai  versamenti  volontari  ad integrazione i lavoratori interessati devono avvalersi  del  nuovo  mod.  0,10 integr.  (cfr. allegato 1) che le Sedi sono autorizzate a riprodurre per mezzo di duplicatore.     

Si  rammenta  che le domande di autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari presentate dai lavoratori agricoli debbono essere  sempre  esaminate sulla  base  della posizione assicurativa dei richiedenti e quindi considerate come intese ad ottenere la  prosecuzione  ovvero  l'  integrazione  volontaria dell'  assicurazione  generale obbligatoria - o entrambe le autorizzazioni - a seconda della situazione di iscrizione negli elenchi e dei requisiti  che  gli interessati  possono  in effetti far valere prescindendo dall' aspetto formale della domanda (8).     

Per  tale motivo e' della massima importanza che le Sedi procedano, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli  interessati  con  le  risposte  al questionario  inserito  nel  mod.  0.10 integr., ad una diligente ricognizione della posizione assicurativa dei richiedenti l' autorizzazione.     

In  particolare,  ai  fini  di  una corretta istruttoria delle domande di integrazione, e' indispensabile  verificare  se  per  l'  anno  oggetto  della domanda  siano  state  liquidate  ai  lavoratori prestazioni previdenziali che danno  luogo  all'  accreditamento  d'  ufficio  dei   contributi   figurativi (disoccupazione,   integrazione  salariale,  tbc)  come  pure  procedere  agli accreditamenti degli altri periodi da  riconoscere  figurativamente  (servizio militare,  malattia,  gravidanza  e  puerperio,  ecc.) eventualmente segnalati dagli interessati nel modulo di domanda.

3 - Termini per la presentazione della domanda     

Come precisato in premessa, resta tuttora in vigore la norma di cui  all' art.  4,  2  comma, del D.P.R. n.1432/1971, la quale dispone che la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i 12  mesi  successivi  alla  data dell' ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.     

Occorre tener presente, peraltro, che negli elenchi degli operai agricoli a  tempo indeterminato sono riportati soltanto i nominativi dei lavoratori, la durata del rapporto di lavoro e i  dati  identificativi  delle  aziende  senza alcuna  indicazione  dei  dati  occupazionali  e  retributivi.  Di tali dati i lavoratori in questione hanno cognizione soltanto attraverso la certificazione annuale  che  il  Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ai sensi dell' art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982 (9), e' tenuto ad  inviare, entro  il  31  maggio  dell'  anno  successivo  a  quello  di  riferimento, ai lavoratori medesimi e agli Enti previdenziali.     

Per  gli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato il termine dei 12 mesi previsto dal citato art.4 del D.P.R.  1432  deve  farsi,  pertanto,  decorrere dalla  data  di  invio  della  predetta  certificazione annuale da parte degli Uffici C.A.U.      E'  da  tener  presente,  tuttavia,  che ai lavoratori di cui trattasi e' consentito presentare la domanda di integrazione anche prima  di  ricevere  la certificazione   annuale,   allegando  alla  domanda  medesima  il  mod.  Acc. 1/OTI-sost. di cui alla circolare n.19002 R.C.V. - n.53594 AGO n. 11405  O/132 del 9 luglio 1983 (10).

4 - Determinazione dell' importo del contributo integrativo giornaliero     

Anche  per  quanto  riguarda  l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del  D.P.R.  n.1432/1971  la quale  stabilisce  che  detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio  vigente  nell'  anno  cui  si  riferiscono   i   versamenti   ad integrazione.     

Per gli operai agricoli  a  tempo  determinato,  i  compartecipanti  e  i piccoli  coloni, l' importo del contributo integrativo giornaliero continuera' ad essere determinato dagli Uffici della Direzione Generale in relazione  alle diverse  retribuzioni medie giornaliere vigenti nelle singole province e sara' portato a conoscenza delle Sedi mediante  le  consuete  tabelle  annuali  (per l' anno 1984 c.f.r. allegato 2).     

Per gli operai a tempo  indeterminato  nei  cui  confronti  l'  art.  14, penultimo  comma,  della legge 26 febbraio 1982, n.54 (11), ha stabilito che i contributi e le prestazioni previdenziali  sono  calcolati  sulla  base  delle retribuzioni  effettivamente  percepite, l' importo del contributo integrativo giornaliero  sara'  ,  invece,  determinato  direttamente   dalle   Sedi   che rileveranno  le  retribuzioni  in  questione  dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. o dagli eventuali modd. ACC 1/OTI-Sost allegati  alle  domande di integrazione.     

Ai fini del calcolo del contributo occorre:     

-   determinare   l'   ammontare  della  retribuzione  in  misura  intera complessivamente percepita dal lavoratore nell' anno (dal computo deve essere, quindi, esclusa la retribuzione in misura ridotta);     

- dividere l' ammontare predetto per il numero delle giornate  retribuite in misura intera nell' anno;     

- applicare alla retribuzione  media  giornaliera  cosi'  determinata  l' aliquota  I.V.S. vigente nel settore agricolo (per l' anno 1984 detta aliquota e' pari al 13,31%).

5 - Modalita' e termini per il versamento dei contributi     

Circa  le  modalita'  e  i  termini  per  il  versamento  dei  contributi integrativi  nulla  e'  mutato rispetto alla disciplina dettata dall' art.4, 4 comma, del  D.P.R.  n.1432/1971,  per  cui  si  fa  rinvio  alle  disposizioni impartite  in materia al punto 34 della gia' citata circolare del 16 settembre 1972.     

C'  e' solo da tener presente che, essendo venuta meno la possibilita' di effettuare i versamenti integrativi nell' assicurazione Tbc, la stampigliatura da apporre nello spazio del bollettino di c/c postale riservato lla causale di versamento e' cosi' modificata nella parte relativa  alla  ripartizione  degli importi ai conti di competenza:     

a)                           

b) FPR 22/77 L. .......                  FPR 22/30 L. ....... FPT 22/77 L. .......                  FPT 22/30 L. ....... FPR 22/85 L. .......                  FPR 22/15 L. ........ (12)

6 - Modalita' di accreditamento dei contributi     

In  attesa  che sia istituita una procedura che consenta di memorizzare i dati  relativi  ai  versamenti  integrativi  nell'  archivio   magnetico   dei lavoratori  agricoli,  i  versamenti  stessi  dovranno  continuare  ad  essere accreditati sulla scheda 07 con le modalita' previste al punto 34  della  piu' volte citata circolare del 16 settembre 1972.     

E' da tener presente, peraltro, che  per  gli  operai  agricoli  a  tempo indeterminato,  a  fianco  del  numero delle giornate di integrazione versate, dovra' essere registrato sulla scheda 07 l' importo,  contraddistinto  con  la sigla "retr.giorn.", della retribuzione media giornaliera effettiva sulla base della  quale  e'  stato  calcolato  l'  importo  del  contributo   integrativo giornaliero.     

La registrazione di detto importo, che sara' rilevato dall' apposita voce inserita  nella  parte  del  mod.  0.10  integr. riservata all' INPS, si rende necessaria in quanto l' importo stesso potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

7 - Motivazioni dei provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione     

Nella  loro attuale formulazione i testi di cui ai punti 14 e 15 del mod. 0.17 non sono piu' utilizzabili per  motivare  i  provvedimenti  di  reiezione delle domande di integrazione decise sulla base della nuova normativa.      In attesa che il predetto mod. 0.17 sia  modificato  in  occasione  della prossima ristampa, le Sedi continueranno ad utilizzare le scorte dei modelli a loro disposizione, riportando la motivazione del  provvedimento  di  reiezione nelle righe in bianco del punto 17.     

La motivazione da dare al  provvedimento  sara'  ,  a  seconda  del  caso ricorrente, una delle seguenti:     

- la S.V. puo' gia' far valere 270 giornate di contribuzione effettiva  e figurativa negli anni .../.../.../.../...      - la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro  un anno dalla data di pubblicazione (.....) degli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli  coloni  relativi agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa;     

- la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro  un anno  dalla  data  di rinvio da parte del Servizio C.A.U. della certificazione attestante i dati occupazionali e retributivi degli operai  agricoli  a  tempo indeterminato  relativi  agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa.                                             

IL DIRETTORE GENERALE                                                      FASSARI ----------  

(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537.  (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.  (3) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 972.  (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1572.  (5) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133.  (6)  Poiche' le prestazioni per disoccupazione agricola (indennita' ordinaria e/o trattamento speciale)  sono  riferite  indistintamente  all'  intero  anno solare,  il  numero  delle  relative  giornate  di contribuzione figurativa da computare per la frazione di anno cui si riferisce l' iscrizione negli elenchi va   determinato  rapportando  proporzionalmente  alla  frazione  predetta  le giornate di disoccupazione agricola indennizzate per l' intero anno. A tale fine  si  moltiplica  il  numero delle giornate di indennita' ordinaria e/o di trattamento speciale  per  il  numero  dei  giorni  compreso  nel  periodo  di iscrizione e si divide il prodotto per 365.  (7) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 433.  (8)  Sull'  argomento  si  fa  comunque rinvio a quanto piu' dettagliatamente precisato al punto 34 della circ. n.88 D.S.E.A.D. - n.317 C. e V. - n.19668 O. - n.197 Rg/190 del 16 settembre 1972 (V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 2180).  (9) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1883. (10) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961. (11) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730. (12) I conti della colonna a) sono riservati ai contributi di competenza dell' anno nel corso del quale e' effettuato il versamento, i conti della colonna b) ai  contributi  di  competenza  degli anni precedenti a quello del versamento, ipotesi che, di regola, e' quella ricorrente.      La  ripartizione  degli  importi  ai conti di competenza va effettuata in base alla tabella di cui all' allegato 2, nella quale sono  riportate  sia  le aliquote  percentuali  di  ripartizione  (che  devono  essere  necessariamente utilizzate per i versamenti degli operai a tempo indeterminato) sia  le  quote del  contributo integrativo giornaliero degli operai a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli coloni, gia' determinate ai fini  dell'  imputazione ai singoli conti (per questi ultimi lavoratori, in pratica, sara' sufficiente, per  la  ripartizione  del  versamento  complessivo,  moltiplicare  la   quota giornaliera  imputabile  a  ciascun conto per il numero delle giornate ammesse all' integrazione). v. supporto cartaceo.

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