Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli

Termini per la presentazione della domanda

(circ.105/1985)

Come precisato in premessa, resta tuttora in vigore la norma di cui all' art. 4, 2 comma, del D.P.R. n.1432/1971, la quale dispone che la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla data dell' ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi. Occorre tener presente, peraltro, che negli elenchi degli operai agricoli a tempo indeterminato sono riportati soltanto i nominativi dei lavoratori, la durata del rapporto di lavoro e i dati identificativi delle aziende senza alcuna indicazione dei dati occupazionali e retributivi. Di tali dati i lavoratori in questione hanno cognizione soltanto attraverso la certificazione annuale che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ai sensi dell' art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982, e' tenuto ad inviare, entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento, ai lavoratori medesimi e agli Enti previdenziali. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il termine dei 12 mesi previsto dal citato art. 4, 2 comma, del D.P.R. n.1432/1971 deve farsi, pertanto, decorrere dalla data di invio della predetta certificazione annuale da parte degli Uffici C.A.U. E' da tener presente, tuttavia, che ai lavoratori di cui trattasi e' consentito presentare la domanda di integrazione anche prima di ricevere la certificazione annuale, allegando alla domanda medesima il mod. Acc. 1/OTI-sost. di cui alla circolare n.19002 R.C.V. - n.53594 AGO n. 11405 O/132 del 9 luglio 1983 (10).

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