Piccoli coloni e compartecipanti familiari (circ.101/2013)
Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato l'art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Le retribuzioni medie giornaliere sono quelle determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato.
Anno 2016
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016 e valevoli per il corrente anno, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2016.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).