Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli

Modalità di calcolo dell'importo

(circ.105/1985)

Anche  per  quanto  riguarda  l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del D.P.R. n.1432/1971 la quale stabilisce che detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio  vigente  nell'anno cui si riferiscono i versamenti ad integrazione.

Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli

Modalità di calcolo dell'importo

(circ.105/1985)

Anche  per  quanto  riguarda  l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del D.P.R. n.1432/1971 la quale stabilisce che detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio  vigente  nell'anno cui si riferiscono i versamenti ad integrazione.

Operai a gricoli a tempo determinato

(circ.101/2013) Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n.1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che:

  • per l’anno 2013, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,79% più quota base 0,11%. (cfr. circolare n.13 del 28 gennaio 2013).
  • per l’anno 2016, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,39% + quota base 0,11% = 28,50%. (cfr. circolare n.17 del 29 gennaio 2016).

Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Piccoli coloni e compartecipanti familiari (circ.101/2013)

Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato l'art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Le retribuzioni medie giornaliere sono quelle determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato.

Anno 2016

Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016 e valevoli per il corrente anno,  ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2016.

Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per gli operai a tempo  indeterminato  nei  cui  confronti  l'art. 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n.54, ha stabilito che i contributi e le prestazioni previdenziali  sono  calcolati  sulla  base  delle retribuzioni  effettivamente  percepite, l' importo del contributo integrativo giornaliero  sara'  ,  invece,  determinato  direttamente   dalle   Sedi   che rileveranno  le  retribuzioni  in  questione  dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. o dagli eventuali modd. ACC 1/OTI-Sost allegati  alle  domande di integrazione.
     Ai fini del calcolo del contributo occorre:

  • determinare l'ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita dal lavoratore nell' anno (dal computo deve essere, quindi, esclusa la retribuzione in misura ridotta);
  • dividere l'ammontare predetto per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell' anno;
  • applicare alla retribuzione media giornaliera cosi' determinata l'aliquota I.V.S. vigente nel settore agricolo.
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