Eureka Previdenza

Circolare 72 del 23 maggio 2012

OGGETTO:     

Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (IPOST) - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184: prosecuzione volontaria degli iscritti al Fondo.

Versamenti volontari disciplinati dagli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.

Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:     

Criteri di applicazione al Fondo IPOST del D.Lgs. n. 184/1997 in materia di prosecuzione volontaria.

Versamenti volontari nel Fondo per le fattispecie individuate dagli articoli  5, 7 e 8 del D.Lgs. 16/9/1996, n. 564.

1. Premessa

Come noto, in seguito alla soppressione dell’Istituto Postelegrafonici, disposta dall’art. 7, cc. 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state trasferite all’INPS le funzioni già assegnate al soppresso Istituto.

Con circolare n. 35 dell’11 febbraio 2011 sono state fornite le istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al relativo Fondo mentre la circolare n. 100 del 28 luglio2011 haillustrato l’assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste e disposto la costituzione del Polo specialistico pressola Filialedi coordinamento di Roma EUR, al quale sono, fra l’altro, assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

Al Polo specialistico fanno capo anche l’istruttoria, la definizione e le eventuali richieste di riesame delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, nonché la sistemazione dei versamenti volontari relativi a periodi non gestiti dalle specifiche procedure automatizzate e non registrati negli estratti conto. 

Con la presente circolare vengono riepilogate le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST.

2. Estensione della prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST

L’istituto della prosecuzione volontaria - esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 - è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo decreto n. 184. 

Nel Fondo trovano inoltre applicazione:

  • gli articoli 5, 7 e 8 del DLgs. 16 settembre 1996, n. 564, che consentono di coprire in forma volontaria i periodi di assenza dal servizio o di attività lavorativa ad orario ridotto temporalmente successivi al 31 dicembre 1996;
  • l’art. 35, comma 2, del DLgs. 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina la facoltà di integrare volontariamente la retribuzione figurativa convenzionale (200 per cento dell'assegno sociale) accreditata ai periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi ovvero fruiti dopo il compimento del terzo anno di età del bambino.

3. Soggetti interessati – presentazione della domanda

Gli iscritti al “Fondo IPOST” che abbiano interrotto o cessato il servizio senza aver raggiunto i requisiti contributivi richiesti per l’accesso al pensionamento, possono essere autorizzati – a domanda - a proseguire il rapporto assicurativo con il Fondo in forma volontaria a condizione che:

-          non stiano prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altro ordinamento pensionistico (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Casse di previdenza per i liberi professionisti);

-          non siano titolari di una pensione diretta, anche se liquidata a carico di altro ordinamento previdenziale.

Come già precisato con circ. n.  111 del 30 agosto 2011, anche gli iscritti al “Fondo IPOST” devono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:

-          per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari (cittadino)”;

-          mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale (numero verde 803.164), identificandosi tramite PIN e codice fiscale.

Si ricorda che per la presentazione delle domande gli interessati possono comunque rivolgersi ad un ufficio di Patronato.

Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati  attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”:

-          “Cittadino OnLine”;

-          “Contact Center”;

-          “Patronato”.

La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.

Vale anche per gli assicurati IPOST il principio secondo il quale la domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste per la relativa concessione.

4. Requisiti contributivi (art. 5, D.Lgs. n. 184/1997)

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa se, alla data della domanda, risultano maturati nel Fondo:

a)   almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente (cfr. art. 5, comma 2);

b)   almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale (cfr. art. 5, comma 2bis).

Tenuto conto che la contribuzione maturata nel Fondo viene espressa in anni, mesi e giorni secondo i criteri dell’anno commerciale (un anno = 360; un mese = 30 giorni), il requisito del triennio contributivo si perfeziona in presenza di 1.080 giorni (360 x 3) nel quinquennio antecedente alla domanda.

Sono invece necessari almeno 1.800 giorni di contribuzione effettiva nei casi in cui non risulti realizzato il predetto requisito.

Secondo l’art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 184/1997 l’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 564/1996 può essere invece concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione effettiva (360 giorni) nel quinquennio precedente la domanda.

5. Verifica dei requisiti di contribuzione effettiva

I requisiti di contribuzione effettiva devono risultare perfezionati con i soli periodi assicurativi maturati nel Fondo speciale IPOST. Ai predetti fini non devono essere perciò valutati gli eventuali periodi di contribuzione fatti valere dal richiedente in altre gestioni pensionistiche, salva la verifica dell’assenza di cause ostative.

Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva anche la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, riunione e ricongiunzione.

Per quanto riguarda le ricongiunzioni disciplinate dalle leggi n.29/1979 e n.45/1990 va tenuto presente che la contribuzione ricongiunta acquisisce la stessa tipicità di quella maturata direttamente nel Fondo ed è perciò equiparata alla contribuzione maturata in costanza di servizio, a prescindere dalla natura (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) che la caratterizzava negli ordinamenti di provenienza.

Ai fini in esame è inoltre utile la contribuzione figurativa accreditata ai periodi  di aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (delibera CDA INPS n. 39 del 10 aprile 1973).

Devono essere invece esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi gli eventuali periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge (cfr. art. 3, DPR 1432/1971; circ. INPS, n. 312 C.V. del 3 agosto 1972).

Analogamente, non devono essere considerate le eventuali maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio: aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, ecc.).

6. Neutralizzazione (art. 5, c. 3, DLgs. n. 184/1997 – art. 3, DPR n. 1432/1971)

Il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda va verificato neutralizzando i periodi espressamente elencati all'art. 3 del DPR n. 1432/1971 e successive modificazioni ed integrazioni (v. allegato 1).

La neutralizzazione consente di ampliare il quinquennio di calendario antecedente la domanda, procedendo a ritroso di un periodo pari alla durata di quello non valutato.

Esempio:

-          domanda presentata il 25 giugno 2010 –

-          quinquennio di riferimento 25/06/2005 – 24/06/2010;

-          evento accreditato nel quinquennio e da neutralizzare, di durata pari a 59 giorni.

Retrocedendo di 59 giorni rispetto alla data del 25 giugno 2005 ridefinisco il quinquennio in cui verificare l’esistenza o meno del triennio contributivo

Il quinquennio di riferimento è costituito dal periodo compreso fra il 28 marzo 2005 ed il 24 giugno 2010

7. Decorrenza dell’autorizzazione

Secondo le disposizioni di carattere generale in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), l’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda).

Poiché la contribuzione del Fondo viene invece accreditata in giorni, l’autorizzazione decorre dal giorno stesso di presentazione della domanda, ovviamente, in assenza di motivi ostativi a tale momento e comporta il versamento di contributi giornalieri.

Qualora l’obbligo contributivo fosse ancora in corso al momento della domanda ma risultasse cessato alla data di definizione della pratica, la prosecuzione volontaria dovrà essere autorizzata posticipando d’ufficio la relativa decorrenza al primo giorno successivo alla cessazione stessa.

Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo giorno successivo alla data finale di tale periodo.

8. Copertura del semestre precedente la domanda (art. 6, c. 1, D.Lgs. 184/1997)

I soggetti che facciano valere giorni senza copertura contributiva nel periodo compreso fra l’ultimo giorno di servizio e la data della domanda di autorizzazione, vengono contestualmente autorizzati alla prosecuzione volontaria ed al versamento di tanti contributi giornalieri quante sono le giornate non coperte, comprese nei sei mesi precedenti la domanda stessa. 

Tale ulteriore possibilità costituisce un’estensione dell’ordinaria autorizzazione ma non produce alcun effetto sulla relativa decorrenza, che rimane fissata al giorno di presentazione della relativa istanza (v. anche circ. n. 150/2003).

9. Aliquota contributiva (art. 7, c. 1, DLgs. n. 184/1997)

L’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica, applicata per il calcolo della contribuzione obbligatoria (aliquota complessiva IVS), attualmente pari al 32,65% ed è in vigore dal 1° gennaio 2007.

Per tutto il periodo compreso fra il 12 luglio 1997 ed il 31 dicembre 2006 era invece dovuta l’aliquota del 32,35%.

La contribuzione volontaria va pertanto calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Gli incrementi e le diminuzioni della misura dei contributi obbligatori determinano la contestualevariazione della contribuzione volontaria.

Nel Fondo trova inoltre applicazione l’articolo 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, inbase al quale è dovuta l’aliquotaaggiuntiva di un punto percentuale (1%) sulla quota di imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile dell’Assicurazione generale obbligatoria (tetto pensionabile) e determinata ai fini previsti dall'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. Retribuzione

La base di calcolo del contributo volontario è costituita dal valore medio giornaliero della retribuzione imponibile relativa all'anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione.  

Viene perciò considerato ai fini del calcolo l’intero ammontare delle voci retributive delle ultime 360 giornate di contribuzione obbligatoria, cioè il valore ottenuto sommando la retribuzione definita ai sensi dell’art. 15 della legge n.177/1976, la tredicesima mensilità, le competenze accessorie (se eccedenti la maggiorazione del 18%) e l’indennità integrativa speciale.

Rientrano nella base retributiva di calcolo anche le eventuali somme a conguaglio e/o a titolo di competenze arretrate riconducibili al rapporto di lavoro cessato e prive di anzianità contributiva, ancorché corrisposte ed assoggettate a contribuzione obbligatoria in epoca successiva alla cessazione dal servizio.

Sebbene il contributo volontario venga calcolato prendendo a base l’imponibile complessivo dell’ultimo anno, è tuttavia necessario conservare rigorosamente la distinzione delle voci retributive sopra richiamate anche in corrispondenza dei periodi di contribuzione volontaria, per la corretta definizione della retribuzione utile al calcolo delle varie quote di pensione del Fondo, atteso che la contribuzione volontaria - equiparata a quella obbligatoria ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche - rientra anche nella determinazione della retribuzione annua pensionabile (cfr. art. 9, c. 1, DPR n. 1432/1971).

Qualora l’anno di contribuzione (360 giorni) si perfezionasse sulla base di periodi contributivi collocati in due diversi anni solari, la quota di imponibile relativo alle giornate dell’anno solare più remoto deve essere determinata proporzionalmente sull’imponibile complessivo di tale anno, come illustrato nelle varie fasi dell’esempio di seguito proposto.

Esempio: imponibile, distinto per voci, da cui determinare la base di calcolo

anno

dal         al

giorni

Retribuzione

L. 177/76

13^ mensilità

competenze accessorie

Indennità integrativa speciale

totale

2011

01/01

25/06

175

  6.153,00

 445,00

  912,00

3.450,00

10.960,00

2010

01/01

31/12

360

29.235,00

2.128,00

1.988,00

7.529,00

40.880,00

Per completare l’anno di contribuzione devono essere utilizzati 185 giorni (360-175) dell’anno 2010.

Come rilevabile nel prospetto che segue, l’imponibile da attribuire a tali giorni va calcolato proporzionalmente e distintamente su ciascun valore.

  

Esempio: calcolo dell’imponibile (distinto per voci) dell’ultimo anno di contribuzione

anno

dal         al

giorni

Retribuzione L. 177/76

13^ mensilità

competenze accessorie

Indennità integrativa speciale

totale

2011

01/01

25/06

175

  6.153,00

 445,00

  912,00

3.450,00

10.960,00

2010

26/06

31/12

185

15.023,54

1.093,56

1.021,61

3.869,07

21.007,78

totali

360

21.176,54

1.538,56

1.933,61

7.319,07

31.967,78

N.B. gli importi indicati per il 2010 sono pari a 185/360 di quelli della tabella precedente

Sommando ciascuna voce retributiva del 2010 alla corrispondente voce del 2011 si determina il valore annuo e quello medio giornaliero.

Esempio: calcolo del valore (distinto per voci) della retribuzione media giornaliera

dal

      

al

gg

Retribuzione L. 177/76

13^ mensilità

competenze accessorie

Ind. Int. speciale

totale

26/06/2010

25/06/2011

360

21.176,54

1.538,56

1.933,61

7.319,07

31.967,78

Valori medi giornalieri

1

58,82

4,28

5,37

20,33

88,80

N.B. i valori giornalieri sono pari a 1/360 di quelli relativi al periodo 26/06/2010 - 25/06/2011

Il valore medio giornaliero ottenuto sommando le singole voci retributive, costituisce la base di calcolo del contributo volontario unitario.

Ad ogni giorno del periodo coperto da contribuzione volontaria, collocato nell’anno di decorrenza dell’autorizzazione, verrà accreditato, in favore dell’interessato, il valore retributivo come sopra determinato, in corrispondenza di ogni singola voce.

Il dettaglio di tali voci retributive è rilevabile dall’elemento <Retribuzioni> delle denunce EMens a partire da gennaio 2011.

Per quanto riguarda gli anni precedenti si dovrà invece fare riferimento ai dati memorizzati nell’archivio del Fondo, di nuova istituzione.

Nell’ipotesi in cui la retribuzione utile a determinare il contributo volontario riguardasse periodi di lavoro part-time, l’anno di contribuzione deve essere definito sulla base dei giorni “utili” per la misura della pensione. Il valore retributivo giornaliero sarà pari a 1/360 della somma dei valori relativi a ciascuna voce retributiva, calcolata sui corrispondenti importi complessivi dei periodi di lavoro part-time considerati.

Si precisa che in fase di autorizzazione alla prosecuzione volontaria la retribuzione utile al calcolo del contributo dovuto dalla decorrenza e di quello eventualmente destinato alla copertura del semestre antecedente l’autorizzazione deve essere considerata nel suo valore effettivo (non rivalutato), anche nel caso in cui si riferisca ad anni precedenti a quello in cui si colloca la decorrenza dell’autorizzazione.

L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT di variazione del costo della vita, previsto dall’art. 7, c. 5, del DLgs. n. 184/1997 va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza della autorizzazione. 

11. Minimali di retribuzione (art. 7, comma 2, D.Lgs. 184/1997)

Il valore della retribuzione utile a quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, determinato annualmente ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (v. tabella che segue).

Minimali di retribuzione (in euro)

(art. 7, L. 638/1983 e art. 1, c. 2, L. 389/1989)

Anno

Importo minimo

annuo

Importo minimo

mensile

Importo minimo giornaliero

1997

7.369,76

614,15

20,47

1998

7.494,91

624,58

20,82

1999

7.629,72

635,81

21,20

2000

7.751,65

645,97

21,53

2001

7.953,06

662,76

22,09

2002

8.168,16

680,68

22,69

2003

8.364,20

697,02

23,24

2004

8.573,24

714,44

23,82

2005

8.744,84

728,74

24,30

2006

8.893,56

741,13

24,71

2007

9.071,92

755,99

25,20

2008

9.225,84

768,82

25,63

2009

9.521,20

793,43

26,45

2010

9.588,28

799,02

26,63

2011

9.741,68

811,81

27,06

2012

10.005,00

833,75

27,79

Nell’ipotesi in cui il valore medio della retribuzione effettiva risultasse di ammontare inferiore a quello rilevabile dalla tabella sopra proposta, si dovrà adeguare il relativo importo a quello minimo previsto nell’anno cui si riferisce il versamento volontario.

12. Retribuzione superiore al “tetto pensionabile”

Posto che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria devono un contributo determinato sul valore medio della retribuzione imponibile effettiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione obbligatoria, ai fini del calcolo deve essere considerato l’intero ammontare della retribuzione imponibile, compresa la quota eccedente il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore in ciascun anno (“tetto pensionabile” - v. riepilogo nel prospetto che segue).

“tetto pensionabile”

art. 21, c. 6, legge 67/1988

(1^ fascia di retribuzione pensionabile)

anno

importo

annuo

importo

mensile

importo giornaliero

1997

32.564,67

2.713,72

90,46

1998

33.118,32

2.759,86

92,00

1999

33.714,31

2.809,53

93,65

2000

34.253,49

2.854,46

95,15

2001

35.143,86

2.928,66

97,62

2002

36.093,00

3.007,75

100,26

2003

36.959,00

3.079,92

102,66

2004

37.883,00

3.156,92

105,23

2005

38.641,00

3.220,08

107,34

2006

39.297,00

3.274,75

109,16

2007

40.083,00

3.340,25

111,34

2008

40.765,00

3.397,08

113,24

2009

42.069,00

3.505,75

116,86

2010

42.364,00

3.530,33

117,68

2011

43.042,00

3.586,83

119,56

2012

44.204,00

3.683,66

122,79

Come precisato relativamente alle aliquote contributive, sulla quota di imponibile superiore al “tetto pensionabile” è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

13. Retribuzione e massimale contributivo (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995)

Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie da data successiva al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale momento (c.d. “nuovi iscritti”), nonché per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, la base contributiva e pensionabile è soggetta ad un massimale annuo.

Chi ha iniziato un rapporto assicurativo dopo il 31 dicembre 1995 ed acquisisce contribuzione antecedente al 1996 attraverso accrediti di contribuzione figurativa o mediante operazioni di riscatto perde lo status di “nuovo iscritto” a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda: da tale momento, l’intera retribuzione percepita deve essere assoggettata a contribuzione IVS (cfr. circ. 42 del 17/3/2009).

Non rientrano nell’applicazione del massimale i lavoratori iscritti in Italia all’assicurazione obbligatoria per la prima volta dopo il 1995 se, anteriormente al 1° gennaio 1996, hanno maturato un’anzianità contributiva per lavoro estero prestato in Paesi comunitari o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale (cfr. circ. 21 del 29/1/2001).

Il massimale - che viene annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo – deve essere considerato per la sola quantificazione dei contributi dovuti ai fini pensionistici; costituisce perciò il limite massimo di retribuzione cui applicare l’aliquota contributiva IVS e l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3ter della legge n. 438/1992.

Massimale contributivo

art. 2, c. 18, legge 335/1995

Anno

Importo

1996

68.172,31

1997

70.831,03

1998

72.035,41

1999

73.332,23

2000

74.505,62

2001

76.442,85

2002

78.507,00

2003

80.391,00

2004

82.401,00

2005

84.049,00

2006

85.478,00

2007

87.187,00

2008

88.669,00

2009

91.507,00

2010

92.147,00

2011

93.622,00

2012

96.149,00

Il massimale non è frazionabile a mese, può essere raggiunto anche in relazione ad un periodo di lavoro inferiore all’anno solare ovvero cumulando le retribuzioni percepite in costanza di rapporti di lavoro diversi, contemporanei o consecutivi.

Ai fini dell’applicazione del massimale non si cumulano, invece, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente con i compensi percepiti per collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla Gestione Separata.

Qualora il massimale venga raggiunto in corso d’anno, i periodi di lavoro successivi – sulle cui retribuzioni non è più dovuta la contribuzione pensionistica IVS - incrementano comunque l’anzianità contributiva per la restante parte di anno.

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente il massimale, assoggettata alle sole “contribuzioni minori” - e pertanto non utilizzabile ai fini del calcolo della contribuzione volontaria - è stata contrassegnata dal codice “tipo contribuzione” 98 fino all’anno 2009 (denunce annuali O1/M e denunce EMens).

Dall’anno 2010, la quota di retribuzione eccedente il massimale viene dichiarata nelle denunce mensili, nell’elemento “Eccedenza Massimale” della sezione “Dati Particolari”.

14. Importo del contributo (art. 7, D.Lgs. 184/1997)

Per calcolare il contributo volontario si applica l’aliquota contributiva IVS complessiva (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore, pari al 32,65%) alla retribuzione media giornaliera desunta dall’imponibile dell’anno di contribuzione (ultimi 360 giorni di contribuzione effettiva) anteriore alla domanda.

Qualora l’imponibile annuo di riferimento risultasse superiore al “tetto pensionabile”, il contributo volontario annuo dovuto al Fondo verrà calcolato applicando entrambe le aliquote previste (32,65% e aggiuntiva dell’1%) rispettivamente all’intero imponibile ed alla quota di retribuzione eccedente il “tetto pensionabile”.

Il contributo complessivamente dovuto sarà pari alla somma dei due importi, distintamente calcolati.

Si ipotizzi di calcolare il contributo dovuto da un soggetto da autorizzare alla prosecuzione volontaria con decorrenza dal 20 marzo 2011, che nelle ultime 360 giornate di contribuzione effettiva abbia maturato un imponibile di € 54.210,00. 

Esempio: calcolo dell’imponibile (distinto per voci) dell’ultimo anno di contribuzione

anno

dal         al

giorni

Retribuzione L. 177/76

13^ mensilità

competenze accessorie

Indennità integrativa speciale

totale

2011

01/01

19/03

 79

  7.183,00

 437,00

 4.895,00

1.607,00

14.122,00

2010

20/03

31/12

281

25.550,00

1.576,00

 7.247,00

5.715,00

40.088,00

totali

360

32.733,00

2.013,00

12.142,00

7.322,00

54.210,00

Valori medi giornalieri

      90,92

    5,59

     33,73

    20,34

150,58

Valore medio giornaliero entro il tetto pensionabile (43.042,00/360)

119,56

Differenza giornaliera eccedente il tetto pensionabile

31,02

N.B. il “tetto pensionabile” del 2011 è pari a € 43.042,00 (importo giornaliero di € 119,56)

       L’imponibile complessivo annuo supera il “tetto pensionabile” di € 11.168,00

Nell’esempio sopra ipotizzato verrà applicata l’aliquota del 32,65% alla retribuzione giornaliera di € 150,58 e l’aliquota aggiuntiva (1%) alla quota di retribuzione eccedente il tetto (€ 31,02).

Contributo volontario giornaliero

Retribuzione giornaliera

aliquota

contributo

complessiva

  150,58

32,65%

49,16

oltre il “tetto”

     31,02

 1,00%

 0,31

contributo giornaliero complessivo

49,47

La somma delle due quote di contribuzione (rispettivamente di € 49,16 e di € 0,31) rappresenta quanto dovuto dall’interessato per un giorno di contribuzione. 

15. Adeguamento annuo del contributo (art. 7, c. 5, D.Lgs. 184/1997)

L’importo della retribuzione sulla quale è stato calcolato il contributo volontario deve essere rivalutato con effetto dal 1° gennaiodi ciascun anno sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente (v. tabella riepilogativa che segue).

Indici ISTAT di variazione del costo della vita

Anno

di rilevazione

Indice

da applicare

Anno

di applicazione

1997

+  1,7%

1998

1998

+  1,8%

1999

1999

+  1,6%

2000

2000

+  2,6%

2001

2001

+  2,7%

2002

2002

+  2,4%

2003

2003

+  2,5%

2004

2004

+  2,0%

2005

2005

+ 1,7%

2006

2006

+ 2,0%

2007

2007

+ 1,7%

2008

2008

+ 3,2%

2009

2009

+ 0,7%

2010

2010

+ 1,6%

2011

2011

+ 2,7%

2012

Con effetto dalla medesima decorrenza del 1° gennaio deve essere aggiornato l’ammontare del contributo volontario dovuto, applicando l’aliquota contributiva IVS vigente nel Fondo alla suddetta data all’importo della retribuzione rivalutata.

Retribuzione di riferimento  da rivalutare

anno

Retribuzione L. 177/76

13^ mensilità

competenze accessorie

Indennità integrativa speciale

totale

2010

21.176,54

 1.538,56

1.933,61

7.319,07

31.967,78

Valore unitario

         58,82

    4,28

      5,37

    20,33

     88,80

Importo del contributo giornaliero in base all’aliquota del 32,65%

28,99

Ipotizzando che l’imponibile annuo su cui è stato calcolato il contributo volontario dovuto per il 2010, distinto nelle previste voci retributive come dal prospetto sopra proposto, ammontasse complessivamente a 31.967,78, si procederà alla rivalutazione delle singole voci secondo l’indice ISTAT del 2011 (+1,6%), con le modalità di seguito illustrate.

Adeguamento della retribuzione in base all’indice ISTAT e aggiornamento del contributo

2011

1,6%

21.515,36

1.563,18

1.964,55

7.436,18

32.479,27

Valore unitario (1/360)

     59,76

    4,34

      5,46

    20,66

90,22

Contributo giornaliero dovuto per il2011 inbase all’aliquota del 32,65%

29,46

Per effetto della rivalutazione l’importo della retribuzione di riferimento sale a 32.479,27 a partire dal 1° gennaio 2011 e verrà nuovamente aggiornato dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.

Il contributo volontario viene conseguentemente adeguato alla retribuzione rivalutata sulla base dell’aliquota IVS vigente nel periodo per il quale viene effettuato il versamento e dell’aliquota aggiuntiva, nell’ipotesi di retribuzione eccedente il tetto pensionabile.

16. Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi

La contribuzione volontaria deve essere versata per periodi trimestrali (trimestri solari), entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.

L’articolo 8, ultimo comma, del D.Lgs. 184/1997 stabilisce la perentorietà dei termini di pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile - al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.

I versamenti devono essere perciò eseguiti, a pena di decadenza, entro la data del:

  • 30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
  • 30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
  • 31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
  • 31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre),

salvo il caso in cui il termine di legge, ricadendo in giornata festiva, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Verificato il possesso dei requisiti e determinato l’importo dei contributi, il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene notificato all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione. Unitamente al provvedimento vengono inviati i bollettini MAV, predisposti per il pagamento dei contributi alle scadenze espressamente indicate.

Il prosecutore volontario riceverà:

a)   un bollettino MAV cumulativo, relativamente ai periodi per i quali sono già decorsi i termini di versamento (semestre precedente, trimestre in corso alla data di decorrenza dell’autorizzazione ed eventuali trimestri successivi);

b)   un bollettino MAV per il trimestre in corso alla data del provvedimento di autorizzazione;

c)   tanti bollettini MAV per quanti sono i trimestri successivi a quello del provvedimento di autorizzazione, comunque compresi nell’anno di definizione della domanda.

La contribuzione relativa al periodo di eventuale anticipazione (semestre precedente la domanda) ed al periodo compreso fra la decorrenza dell’autorizzazione e l’ultimo giorno del trimestre scaduto alla data del provvedimento di autorizzazione (v. punto a) e quella relativa al trimestre nel corso del quale viene notificato il relativo provvedimento (v. punto b), deve essere versata entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo.

Ciascuno degli ulteriori versamenti trimestrali (v. punto c) deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo a quello a cui si riferisce la contribuzione.

17. Modalità di versamento

Il contributo volontario trimestrale (pari a 90 contributi giornalieri) deve essere versato utilizzando gli appositi bollettini MAV forniti dall’Istituto, che hanno sostituito i tradizionali bollettini di conto corrente postale. 

I contributi possono essere inoltre versati mediante carta di credito, accedendo ai servizi online, disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it) ovvero tramite il Contact center multicanale.

Le  modalità di pagamento sono ampiamente illustrate nella circ. n. 79 dell’8 giugno 2011, alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

Qualora il versamento volontario debba avvenire per un periodo inferiore al trimestre, l’interessato dovrà versare una somma pari al prodotto tra il contributo giornaliero e il numero dei giorni relativi al minor periodo.

18. Duplicato dei bollettini di versamento

Quando sia dimostrato che l’interessato non ha ricevuto il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e non abbia perciò effettuato alcun versamento, possono essere rilasciati tutti i duplicati dei bollettini scaduti, a partire da quello di decorrenza dell’autorizzazione e dell’eventuale anticipazione, a condizione che la relativa istanza pervenga entro e non oltre quattro anni dalla notifica dell’autorizzazione.

Qualora la richiesta pervenga oltre il suddetto termine, verrà invece rilasciato all’interessato il solo bollettino relativo al trimestre precedente a quello di presentazione della domanda.

Nell’ipotesi in cui il prosecutore volontario necessiti di bollettini MAV successivi ai primi, eventualmente smarriti, esauriti o non ricevuti, potrà effettuare direttamente la stampa del bollettino utile al versamento del trimestre precedente a quello nel corso del quale sta effettuando la richiesta.

A tal fine accederà al sito dell’Istituto www.inps.it e dalla homepage, seguirà il percorso di navigazione “Servizi online – Portale dei pagamenti – Versamenti Volontari – Entra nel servizio”.   

19. Autorizzazione al versamento di periodi scaduti

Al verificarsi di particolari situazioni (ricorsi accolti, reiezione domande di pensione, ecc.), il prosecutore volontario viene espressamente autorizzato a versare la contribuzione relativa ai periodi per i quali sono già decorsi i termini di pagamento.

Il versamento deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo alla data della citata autorizzazione, utilizzando esclusivamente il bollettino MAV appositamente predisposto e fornito dall’Istituto.

Quando sia dimostrato che l’interessato non ha ricevuto l’autorizzazione al pagamento dei periodi scaduti e non siano ancora trascorsi quattro anni dalla data della relativa spedizione può essere rilasciato un duplicato.

In caso di smarrimento o distruzione del documento di pagamento, invece, la richiesta del duplicato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.

20. Rideterminazione del contributo volontario (art.7, c. 6, DLgs. n. 184/1997)

Il soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria che intenda riprendere i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che l’importo del contributo dovuto venga ricalcolato sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’ultimo rapporto di lavoro.

La richiesta deve essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla cessazione dell’attività che ha comportato la sospensione dei versamenti volontari.

Il nuovo importo del contributo volontario va calcolato sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti ed è dovuto dal giorno successivo alla data di cessazione dell’attività lavorativa (cfr. circ. n. 175 del 16/10/2000 e circ. n. 150 del 15/09/2003).

Unitamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione devono essere inviati all’interessato i bollettini MAV dei trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti ed un apposito bollettino MAV predisposto per il versamento dei contributi volontari relativi al periodo compreso fra il giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa e la fine del trimestre in corso di pagamento. 

21. Ripresa dei versamenti dopo un periodo di attività

Nel caso in cui l’assicurato voglia riprendere i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione ma non intenda chiedere la rideterminazione del contributo, ovvero la richieda oltre il termine di 180 giorni, la retribuzione sulla quale è stato calcolato l’ultimo contributo volontario versato dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno decorso e fino all’anno di ripresa dei versamenti stessi.

Ipotizzando che gli ultimi contributi volontari (pari a € 27,90 giornalieri) si collochino nell’anno 2008, che siano stati calcolati su una retribuzione pari a 30.761,20e che l’interessatointenda riprendere i versamenti interrotti nel predetto anno, la retribuzione dell’anno 2008 (sempre distinta per voci) deve essere adeguata, anno per anno, fino al 2011, anno di ripresa dei versamenti.

Adeguamento delle retribuzioni in base agli indici ISTAT e aggiornamento del contributo

anno

Indice

ISTAT

Retribuzione L. 177/76

13^ mensilità

competenze accessorie

Indennità integrativa speciale

totale

2008

==

20.377,27

1.480,49

1.860,63

7.042,82

30.761,20

2009

3,2%

21.029,34

1.527,86

1 920,17

7.268,19

31.745,56

2010

0,7%

21.176,54

1.538,56

1.933,61

7.319,07

31.967,78

2011

1,6%

21.515,36

1.563,18

1.964,55

7.436,18

32.479,27

Valore unitario (1/360)

     59,76

    4,34

      5,46

    20,66

90,22

Contributo giornaliero dovuto per il2011 inbase all’aliquota del 32,65%

29,46

Come rilevabile dall’esempio sopra proposto, l’importo del contributo volontario dovuto per il 2011 corrisponderà al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS vigente (32,65%) alla retribuzione giornaliera (€90,22) derivante dalla rivalutazione.

22. Efficacia dell’autorizzazione (art. 6, comma 2, DLgs. 184/1997)

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando che non può essere utilizzata durante i periodi di assicurazione a qualsiasi titolo presso una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Costituisce perciò causa ostativa ai versamenti volontari nel Fondo, determinando la sospensione temporanea dall’autorizzazione, l’eventuale ripresa dell’attività soggetta ad obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui sorge tale obbligo, ovvero l’accreditamento di contribuzione figurativa e/o di eventuale contribuzione derivante da operazioni di riscatto per periodi successivi alla decorrenza dell’autorizzazione. 

L’autorizzazione riacquista piena efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione e consente la ripresa dei versamenti, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo dovuto.

23. Contribuzione indebita

È indebita e deve essere rimborsata la contribuzione volontaria:

  • versata in assenza della prescritta autorizzazione,
  • eccedente rispetto all’importo dovuto,
  • coincidente con altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa ..), salve le ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni normative,
  • successiva alla decorrenza della pensione diretta, liquidata a carico di un qualsiasi ordinamento pensionistico obbligatorio,
  • versata in presenza di altre cause ostative,
  • versata in misura non sufficiente a coprire per intero l’importo unitario giornaliero,
  • pagata in ritardo, qualora non utilizzabile a copertura di altro trimestre.

Il rimborso viene disposto d’ufficio e viene restituito agli interessati l’ammontare dei contributi versati, senza maggiorazione di interessi.

24. Procedure informatiche

Le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST, ancora non definite, devono essere trattate utilizzando la procedura appositamente realizzata e rilasciata in uso esclusivo al Polo specialistico, costituito pressola  Filiale di coordinamento di Roma EUR.

Nella nuova procedura verranno inoltre inserite le autorizzazioni già definite da IPOST con proprie procedure, anche se limitatamente a quelle ancora attive e riferite a soggetti che proseguiranno i versamenti anche per periodi successivi a dicembre 2011.

Le richieste di autorizzazione eventualmente presentate dagli interessati alle varie Sedi dell’Istituto dovranno essere trasferite telematicamente alla predetta Filiale, utilizzando l’apposita funzione, disponibile nelle procedure automatizzate dei versamenti volontari.

Non è invece ancora disponibile l’applicativo per la definizione delle autorizzazioni ai versamenti volontari da rilasciare ai sensi del DLgs. n. 564/1996 (v. parte seconda della presente circolare).

25. Periodi relativi a versamenti precedenti all’anno 2012

I periodi di contribuzione volontaria per i quali sono stati effettuati versamenti sulla base delle autorizzazioni definite extra procedura e compresi entro dicembre 2011, danno luogo all’aggiornamento dei conti assicurativi, con acquisizione diretta nell’archivio centrale del Fondo (FSPA).

26. Istruzioni contabili

In relazione alle disposizioni contenute nella presente circolare, riguardanti le procedure amministrative per la definizione delle domande per la prosecuzione volontaria da parte degli iscritti alla gestione previdenziale ex IPOST (FTR) con le quali si estende, a tali categorie, l’applicazione della vigente procedura automatizzata, opportunamente aggiornata, si è reso necessario istituire i seguenti conti che devono essere movimentati dalla procedura stessa in sede di ripartizione dei versamenti, effettuati tramite MAV:

FTR 22/130 per l’imputazione dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti alla gestione ex IPOST, di competenza degli anni precedenti;

FTR 22/170 per l’imputazione dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti alla gestione ex IPOST di competenza dell’anno in corso.

Parimenti ai contributi volontari versati da iscritti ad altre gestioni, le riscossioni sono accentrate pressola Direzionegenerale con imputazione al conto d’interferenza GPA 55175, movimentabile esclusivamente con procedura automatizzata.

Contestualmente, sulla base del flusso di rendicontazione viene effettuata, sulla contabilità della Filiale di coordinamento di Roma Eur la seguente scrittura automatizzata:

GPA55175 aGPA 52084

Il saldo del conto GPA 55175 deve risultare, a livello nazionale, sempre uguale a zero.

La procedura conferente provvederà ad eseguire gli adempimenti amministrativi contabili, ivi compresi quelli concernenti la ripartizione delle somme ai conti di definitiva imputazione sopra elencati.

I contributi riscossi fuori procedura automatizzata vanno imputati al conto FTR 22/120, istituito in occasione del consuntivo dell’anno 2010.

I rimborsi dei contributi volontari, effettuati sempre tramite procedura, saranno imputati al conto FTR 34100.

I conti sopra citati sono riepilogati nell’allegato n.2

Parte seconda

27. Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996

Come detto in premessa, gli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Istituto Postelegrafonici.

Da ciò consegue che l’istituto dei versamenti volontari - anche se con la esclusiva finalità di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell’attività lavorativa in periodi successivi al 31 dicembre 1996 - era già stato introdotto nella normativa del Fondo ed era disciplinato dalle norme previgenti al DLgs. n. 184/1997.

Secondo l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 564/1996, possono essere coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nel corso dei quali si sia verificata l’interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali), prevista da specifiche disposizioni di legge o di contratto (aspettativa per motivi privati, assenze per sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, ecc.).

L’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 concede a coloro che prestano attività subordinata in forma stagionale, saltuaria o comunque discontinua, la facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, purché non altrimenti coperti.

L’articolo 8 del D.Lgs. 564/1996, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 278/1998, prevede – al comma 2 - che i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale e ciclico) possano coprire volontariamente i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria.

28. Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997

Le istanze presentate fino all’11 luglio 1997 ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 sono state definite secondo le disposizioni della legge n. 47/1983. Detta norma consentiva di autorizzare ai versamenti volontari coloro che potevano far valere:

a)  almeno tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda,  per gli eventi indicati dall’articolo5 (periodi di  interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche  disposizioni di legge o da norme contrattuali); 

b)  almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi individuati dall’articolo7 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei) e dall’articolo 8 (periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico).

Se nel quinquennio antecedente la domanda non risultava perfezionato il predetto requisito, l’autorizzazione poteva essere concessa in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, in qualunque epoca versata.

La base di calcolo del contributo volontario dovuto per gli eventi in esame era costituita dal valore medio della retribuzione desunta dall’imponibile degli ultimi 3 anni (1.080 giorni) di contribuzione effettiva in costanza di servizio, antecedenti la domanda di autorizzazione(in presenza di un’anzianità contributiva effettiva inferiore a tre anni, si determinava la retribuzione media sull’imponibile del minor periodo esistente).

29. Requisiti contributivi richiesti dal 12 luglio 1997 

Le domande presentate ai titoli in esame dal 12 luglio 1997 inpoi rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 e devono essere perciò definite sulla base delle indicazioni già descritte nella presente circolare, fermo restando il requisito contributivo ridotto, richiesto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e confermato dall’articolo 5, comma 2, ultimo periodo del DLgs. 184 citato.

In merito alla trattazione delle autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi contributivi derivanti da attività a tempo parziale, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996 si rinvia alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.

Il Direttore Generale
Nori

                                                                                                               Allegato n. 1

Art. 3, DPR 31 dicembre 1971, n. 1432

 

1.  Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:

-      i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'ari. 49 della legge 30 aprile 1969, n.153;

-      i periodi di malattia, di cui all'ari. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciala da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;

-      i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3 del regio decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827;

-      i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;

-      i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;

-      i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958 n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative e la data di notifica all’interessato dell’effettivo trasferimento dei contributi stessi all’assicurazione predetta;

-      i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti da un’assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell’effettivo trasferimento dei contributi stessi all’assicurazione predetta;

-      i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l’autorizzazione ai versamenti volontari;

-      i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;

-      i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;

-      i periodi intercorrenti fra la data dell’ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

 

Allegato n. 2

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

Codice conto

FTR 22130

Denominazione completa

Contributi volontari di competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata

CONTRIBUTI VOLONTARI - A.P.

Tipo variazione

I

Codice conto

FTR 22170

Denominazione completa

Contributi volontari di competenza dell’anno in corso

Denominazione abbreviata

CONTRIBUTI VOLONTARI – A.C.

Tipo variazione

V

Codice conto

FTR 22120

Denominazione completa

Contributi volontari riscossi fuori procedura

Denominazione abbreviata

Contributi volontari riscossi fuori procedura

Tipo variazione

M

Codice conto

FTR 34100

Denominazione completa

Uscite Varie – Rimborso di contributi

Denominazione abbreviata

U.V. – RIMBORSO DI CONTRIBUTI

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