Eureka Previdenza

Prosecuzione volontaria - IPOST

Verifica dei requisiti di contribuzione effettiva

(circ.72/2012)

I requisiti di contribuzione effettiva devono risultare perfezionati con i soli periodi assicurativi maturati nel Fondo speciale IPOST. Ai predetti fini non devono essere perciò valutati gli eventuali periodi di contribuzione fatti valere dal richiedente in altre gestioni pensionistiche, salva la verifica dell’assenza di cause ostative.

Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva anche la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, riunione e ricongiunzione.

Per quanto riguarda le ricongiunzioni disciplinate dalle leggi n.29/1979 e n.45/1990 va tenuto presente che la contribuzione ricongiunta acquisisce la stessa tipicità di quella maturata direttamente nel Fondo ed è perciò equiparata alla contribuzione maturata in costanza di servizio, a prescindere dalla natura (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) che la caratterizzava negli ordinamenti di provenienza.

Ai fini in esame è inoltre utile la contribuzione figurativa accreditata ai periodi  di aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (delibera CDA INPS n. 39 del 10 aprile 1973).

Devono essere invece esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi gli eventuali periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge (cfr. art. 3, DPR 1432/1971; circ. INPS, n. 312 C.V. del 3 agosto 1972).

Analogamente, non devono essere considerate le eventuali maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio: aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, ecc.).

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