Eureka Previdenza

Prosecuzione volontaria - IPOST

Retribuzione e massimale contributivo

(circ.72/2012)

Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie da data successiva al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale momento (c.d. “nuovi iscritti”), nonché per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, la base contributiva e pensionabile è soggetta ad un massimale annuo.

Chi ha iniziato un rapporto assicurativo dopo il 31 dicembre 1995 ed acquisisce contribuzione antecedente al 1996 attraverso accrediti di contribuzione figurativa o mediante operazioni di riscatto perde lo status di “nuovo iscritto” a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda: da tale momento, l’intera retribuzione percepita deve essere assoggettata a contribuzione IVS (cfr. circ. 42 del 17/3/2009).

Non rientrano nell’applicazione del massimale i lavoratori iscritti in Italia all’assicurazione obbligatoria per la prima volta dopo il 1995 se, anteriormente al 1° gennaio 1996, hanno maturato un’anzianità contributiva per lavoro estero prestato in Paesi comunitari o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale (cfr. circ. 21 del 29/1/2001).

Il massimale annuo - che viene annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo – deve essere considerato per la sola quantificazione dei contributi dovuti ai fini pensionistici; costituisce perciò il limite massimo di retribuzione cui applicare l’aliquota contributiva IVS e l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3ter della legge n. 438/1992.

Il massimale non è frazionabile a mese, può essere raggiunto anche in relazione ad un periodo di lavoro inferiore all’anno solare ovvero cumulando le retribuzioni percepite in costanza di rapporti di lavoro diversi, contemporanei o consecutivi.

Ai fini dell’applicazione del massimale non si cumulano, invece, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente con i compensi percepiti per collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla Gestione Separata.

Qualora il massimale venga raggiunto in corso d’anno, i periodi di lavoro successivi – sulle cui retribuzioni non è più dovuta la contribuzione pensionistica IVS - incrementano comunque l’anzianità contributiva per la restante parte di anno.

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente il massimale, assoggettata alle sole “contribuzioni minori” - e pertanto non utilizzabile ai fini del calcolo della contribuzione volontaria - è stata contrassegnata dal codice “tipo contribuzione” 98 fino all’anno 2009 (denunce annuali O1/M e denunce EMens).

Dall’anno 2010, la quota di retribuzione eccedente il massimale viene dichiarata nelle denunce mensili, nell’elemento “Eccedenza Massimale” della sezione “Dati Particolari”.

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