Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria

(circ.33/2014)

Il lavoratore intermittente che sia stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un periodo lavorativo e l’altro, non interessato dall’obbligo della disponibilità.

Come detto, per i periodi di disponibilità indennizzati è dovuta la contribuzione obbligatoria e per gli stessi è possibile unicamente l’eventuale integrazione del relativo valore retributivo, qualora inferiore all’importo della retribuzione convenzionale.

Nell’ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria versata dovrà essere annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà essere restituita all’interessato.

È appena il caso di ricordare che i versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria, dovranno avvenire nel rispetto dei termini trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione volontaria (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

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