Eureka Previdenza

Messaggio 3981 del 16 febbraio 2011

Oggetto: Soci lavoratori subordinati di cooperativa esercente attività di cui al D.P.R. n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente.


A seguito di quesiti, si ritiene necessario fornire chiarimenti in relazione all’applicazione della tutela assistenziale riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa esercente attività disciplinata dal D.P.R. n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente ex artt. 33 – 40 del decreto legislativo n. 276/2003.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 142/2001 – recante disposizioni per la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore – il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, di tipo subordinato o autonomo ovvero in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, per effetto di quanto previsto dalla stessa norma, dall'instaurazione dello stesso derivano i relativi effetti di natura previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla stessa legge.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato si inquadra peraltro anche il lavoro intermittente, che può quindi essere utilizzato per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 34 del citato D.Lgs. 276/2003. In tali casi la disciplina previdenziale applicabile va ovviamente desunta dal quadro giuridico complessivo.

A tal proposito giova rammentare che, nell’ambito del generale disegno di riforma di cui alla legge n. 142 del 2001, l’art. 4 co. 3 ha delegato il Governo ad emanare, sentite le parti sociali interessate, uno o più decreti legislativi mirati a riformare la disciplina recata dal D.P.R. n. 602 del 1970, e successive modificazioni.

Con il D.Lgs. 6.11.2001, n. 423, pubblicato in G.U. 283 del 5.12.2001 è stata data attuazione alla suddetta delega. Tale decreto legislativo ha disciplinato un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni “convenzionali” fissato ai fini dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle cooperative esercenti le attività di cui al citato D.P.R. n. 602/70.

Tenuto conto che la finalità del decreto legislativo n. 423/2001 è limitata al superamento dello speciale regime di imponibile previdenziale basato su retribuzioni convenzionali, come si evince chiaramente dalla relazione al decreto legislativo, le forme assicurative in essere per i soci lavoratori interessati restano quelle fissate dal predetto D.P.R. n. 602/70.

Come precisato in circolare n. 33/2002, le forme assicurative interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni sono quelle già previste dal D.P.R. n. 602 del 1970 e cioè: assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per l’assegno per il nucleo familiare, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative in trattazione, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità.


MODALITA’ OPERATIVE – Flusso UNIEMENS

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens Individuale, i lavoratori soci intermittenti dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i nuovi codici tipo contribuzione sotto riportati:

    · “G1” Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato. (Circ. n.17 del 8/3/2006).

    · “H1” Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato. (Circ. n. 17 del 8/3/2006).


Per l’esposizione dell’indennità di disponibilità, riferita ai lavoratori soci intermittenti a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato l’elemento <DispIntermittenti> del flusso UniEmens.

Il Direttore Generale
Nori

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