Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare

Importo dell'assegno al nucleo familiare

La misura dell’assegno dipende:

  1. dalla tipologia del nucleo familiare
  2. dal numero dei componenti il nucleo familiare
  3. dal reddito del nucleo familiare, come da tabelle.

La sussistenza del diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare e dai redditi complessivi da essi posseduti:

  1. Viene stabilita con decorrenza 1° luglio di ogni anno; (Circ. 12 del 12/1/1990);
  2. varia in base al reddito del nucleo familiare dell'anno solare precedente (ad esempio per ANF dal 1° aprile 2013 si considera il reddito del 2011 per la competenza dal 1° aprile al 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013 si considera il reddito del 2012);
  3. varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
  4. varia in base alla tipologia del nucleo familiare.

L'assegno al nucleo familiare

Importo dell'assegno al nucleo familiare

La misura dell’assegno dipende:

  1. dalla tipologia del nucleo familiare
  2. dal numero dei componenti il nucleo familiare
  3. dal reddito del nucleo familiare, come da tabelle.

La sussistenza del diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare e dai redditi complessivi da essi posseduti:

  1. Viene stabilita con decorrenza 1° luglio di ogni anno; (Circ. 12 del 12/1/1990);
  2. varia in base al reddito del nucleo familiare dell'anno solare precedente (ad esempio per ANF dal 1° aprile 2013 si considera il reddito del 2011 per la competenza dal 1° aprile al 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013 si considera il reddito del 2012);
  3. varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
  4. varia in base alla tipologia del nucleo familiare.

Lavoratori a tempo pieno

Lavoratori a tempo pieno
L'assegno spetta per l'intero periodo di paga quando, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, siano state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative se operai o 130 se si tratta di impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l'assegno spetta nell' intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Posto che non si sia verificata nessuna delle anzidette ipotesi spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

Lavoratori part-time

Lavoratori part-time 
Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.

Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
N.B.: L’assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso di cui il lavoratore svolge l’attività principale, cioè quella che lo impegna per il maggior numero di ore o quella che costituisce la fonte principale di reddito. A tale scopo il lavoratore si farà rilasciare, alla fine di ogni periodo di paga, una dichiarazione dal datore di lavoro presso cui esplica l’attività secondaria attestante, per ogni settimana, il numero di ore lavorate nelle singole giornate e la consegnerà al datore di lavoro presso cui svolge l’attività principale. In base a questa dichiarazione il datore di lavoro principale provvederà all’erogazione dell’assegno. Qualora non fosse possibile individuare l’attività principale, su richiesta del lavoratore, l’assegno sarà pagato direttamente dall’INPS.

Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari 
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana

Lavoratori agricoli

Lavoratori agricoli 

  1. Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l'assegno per il nucleo familiare spetta per l'intero anno. Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%). Agli O.T.D. l'assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa;
  2. Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.) iscritti per l'intero anno, l'assegno per il nucleo familiare spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate. In caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno; altrimenti spetta per il solo periodo di occupazione. A decorrere dall' 1/10/2007 gli assegni al nucleo familiare per questi lavoratori, in alcuni casi DEVE essere anticipata dal datore di lavoro che provvederà a portare la somma a conguaglio, in altri casi PUO' essere anticipata dai datori di lavoro. I datori di lavoro che DEBBONO o POSSONO anticipare gli ANF sono regolamentati in base alla Contrattazione collettiva nazionale di lavoro. (Circ. n° 118 del 5/10/2007).
  3. Per gli impiegati dell’agricoltura, permanendo il rapporto di lavoro, l’assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese ed è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, salvo che per le giornate di integrazione salariale per le quali è corrisposto direttamente dall’INPS.

Insegnanti di scuole private

Insegnanti di scuole private
Per gli insegnanti, dipendenti da scuole private, tenuti contrattualmente a svolgere l’orario di cattedra previsto (18 ore per le scuole medie di primo e secondo grado, 24 ore per le scuole elementari) e che svolgono effettivamente tale orario, l’assegno spetta nella misura intera, anche per periodi nei quali l’attività viene sospesa (vacanze natalizie, pasquali, estive) sempreché vi sia la corresponsione della retribuzione, nonché per periodi di paga nei quali l’orario di cattedra non è stato effettuato ma che danno comunque diritto all’ ANF (malattie, ferie ecc.). Deve essere invece corrisposto in rapporto alle effettive giornate di presenza qualora gli insegnanti svolgano un orario inferiore a quello stabilito per il grado di scuola in cui prestano la propria attività.

Lavoratori a domicilio

Lavoratori a domicilio 
Ai lavoratori a domicilio spettano 6 assegni giornalieri per ogni 7 giorni di commessa.

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