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L'assegno al nucleo familiare
Decorrenza e variazione
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, o comunque in data diversa da quella dei periodi di paga adottati, l’assegno spetta a decorrere, rispettivamente, dal e fino al giorno di inizio o fine del rapporto di lavoro.
N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni mediante presentazione del mod. ANF/VAR.
Gli effetti della variazione decorrono dalla data del suo verificarsi, più precisamente:
- se la variazione comporta l’insorgenza del diritto alla corresponsione dell’assegno o l’aumento della misura dello stesso, (es. matrimonio, nascita figli ecc.) l’erogazione del relativo importo ha effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione.
- se la variazione comporta il venir meno del diritto alla corresponsione dell’assegno o la riduzione dell’importo, es. maggiore età dei figli, morte di un componente del nucleo ecc., la stessa ha effetto all’inizio del periodo di paga successivo a quello in cui si è verificata.
- se è dovuto l’assegno giornaliero (ad es. assegni ai collaboratori domestici, assegni su indennità di disoccupazione, ecc.) il trattamento familiare decorre o cessa dal giorno dell’evento.