Eureka Previdenza

Circolare 61 del 16 marzo 1999

Oggetto:

Estensione della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare ai caratisti, agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati su navi da pesca. Istruzioni contabili.

Sommario

A seguito di interpretazioni ministeriali, l’assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari per i caratisti armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca.

Com’è noto, i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e gli armatori e proprietari armatori sono rimasti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, introdotta dall’articolo 2, D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13.5.1988, in quanto lavoratori autonomi. Per tali soggetti ha continuato pertanto ad applicarsi la normativa degli assegni familiari prevista, rispettivamente, dall’articolo 10 della legge n. 676 del 16.10.1973 e dall’articolo 12 della legge n. 413 del 26.7.1984.
Tuttavia, in occasione del riconoscimento del diritto allo sgravio degli oneri sociali anche per i caratisti armatori, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso il parere che tali soggetti, in quanto membri di equipaggio, siano da ritenersi lavoratori dipendenti poiché sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle medesime misure previste per gli altri membri e sulle retribuzioni stabilite dal CCNL, ad eccezione del contributo DS, a condizione che esercitino l’attività professionale secondo il libretto di navigazione e siano ovviamente compresi nel ruolo/ruolino di equipaggio.
A seguito di tale indicazione, con circolare n. 232 del 1.10.1992 , p. 3, l’Istituto ha riconosciuto il beneficio degli sgravi ai caratisti armatori in quanto inseriti, per effetto della legge n. 413 del 26.7.1984, nel regime delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti.
Successivamente, con risoluzione del 19.3.1998, il Ministero delle Finanze ha stabilito che il compenso ricevuto dal caratista imbarcato per la prestazione fornita a bordo, ancorché costituito da una percentuale sulla produzione, debba essere classificato, ai fini fiscali, quale reddito da lavoro dipendente.
Alla luce di quanto esposto, in conformità ai pareri espressi dai Ministeri su citati, si riconosce ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata l’equiparazione ai lavoratori dipendenti e, quindi, il diritto all’applicazione della disciplina relativa all’assegno per il nucleo familiare.
La stessa disciplina viene estesa agli armatori e proprietari armatori, in considerazione del fatto che tali soggetti, una volta imbarcati, sono equiparabili agli altri membri dell’equipaggio.
Pertanto, per le nuove domande di trattamenti di famiglia e per quelle già presentate ma non ancora definite, dovrà essere applicata, nei limiti della prescrizione quinquennale, la normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare mentre, per le domande già definite sulla base della precedente disciplina, si procederà ad una revisione ed eventuale riliquidazione della prestazione a seguito di esplicita richiesta degli interessati.

MODALITA’ OPERATIVE PER I CONGUAGLI

Per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare spettanti per i caratisti armatori, i proprietari armatori e gli armatori dovranno essere utilizzate le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.

Pertanto le imprese armatoriali:

- indicheranno l’importo complessivo degli assegni corrisposti ai soggetti in questione e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro "D" del modello DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35" in luogo del già previsto codice "H300";

- indicheranno l’importo complessivo degli assegni corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, utilizzando il codice "L036", preceduto dalla dicitura "ANF ARR.".

Le differenze di assegno per il nucleo familiare corrisposte a seguito di domande di revisione saranno conguagliate utilizzando, in un rigo in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, il codice "F240" preceduto dalla dicitura "diff. ANF caratisti e armatori".

ISTRUZIONI CONTABILI

In considerazione di quanto sopra esposto, si precisa che l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori di che trattasi e conguagliati dalle aziende con le denunce di modello DM 10/2 deve essere effettuata ai conti esistenti PTD 30/10 e PTD 30/70 a seconda che le prestazioni siano, rispettivamente, di competenza degli anni precedenti ovvero dell’anno in corso.

Ai suddetti conti devono essere imputate anche le eventuali differenze corrisposte a seguito di esplicita richiesta degli interessati e conguagliate dalle aziende sempre con i modelli DM 10/2.

Qualora gli assegni per il nucleo familiare siano corrisposti direttamente ai lavoratori ovvero rimborsati ad aziende sospese o cessate, i relativi oneri devono essere imputati ai conti esistenti PTD 30/14 e PTD 30/74 a seconda che le prestazioni siano relative, rispettivamente, agli anni precedenti ovvero all’anno in corso.

Conseguentemente i conti PTD 30/23 e PTD 30/83, attualmente previsti per la rilevazione degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori in questione secondo la normativa prevista dalle citate leggi n. 676/1973 e n. 413/1984, cessano la loro funzione e pertanto devono intendersi soppressi.


IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Twitter Facebook