Eureka Previdenza

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

Il calcolo, la decorrenza e la durata dell'indennità

(circ. 109/2000)

Decorrenza 
L’ indennità decorre dal giorno richiesto se la domanda all'INPS è stata presentata prima dell'inizio del congedo o il giorno stesso. In caso contrario sono indennizzabili i periodi successivi alla data della domanda. La domanda al datore di lavoro va presentata almeno 15 giorni prima D.lgs/2001

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

Il calcolo, la decorrenza e la durata dell'indennità

(circ. 109/2000)

Decorrenza 
L’ indennità decorre dal giorno richiesto se la domanda all'INPS è stata presentata prima dell'inizio del congedo o il giorno stesso. In caso contrario sono indennizzabili i periodi successivi alla data della domanda. La domanda al datore di lavoro va presentata almeno 15 giorni prima D.lgs/2001

Durata del congedo

Durata del congedo (msg.4576/2015) (circ.139/2015)

Il comma 2 del citato art. 3, nel sostituire l'art. 7 della legge 1204/71, introduce nuovi limiti riguardanti sia l'età del bambino che la durata dei periodi di astensione facoltativa fruibile dal padre lavoratore e fissa limiti temporali complessivi per la fruizione dell'astensione da parte di entrambi i genitori.
La madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni (12 anni  dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015) di vita del bambino per un periodo complessivo continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11, come meglio precisato in appresso, periodo non sempre integralmente indennizzabile (v. punto 1.4).
In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro l’8° anno (12° anno fino al 31/12/2015) di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di astensione facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di una astensione facoltativa, continuativa o frazionata non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino. La riforma dell’art. 32 del dlgs/2001, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (msg.4576/2015) (circ.139/2015).
La madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex art. 10 della legge 1204/71.
Il periodo complessivo di astensione tra i genitori non può eccedere, come detto, i 10 mesi, salvo quanto precisato nel successivo capoverso.
Se il padre si è astenuto per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi complessivi tra i genitori possono arrivare a 11.
I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando:

  • la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
  • l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi;
  • Il genitore solo ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10 mesi, entro l’8° anno di età del bambino. In proposito si precisa che la situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale. Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari, di bambini:

  • fino ad 8 anni di età il diritto, per il suddetto massimo previsto, può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data dell’ingresso in famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bambino i genitori suddetti hanno infatti la possibilità di richiedere l’astensione sia entro tre anni dall’ingresso in famiglia, sia in qualsiasi momento dall’ingresso stesso, essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali fino a 8 anni. La riforma dell’art. 32 del dlgs/2001, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (msg.4576/2015) (circ.139/2015).
  • tra i sei e i dodici anni di età all’atto dell’adozione o dell’affidamento (e cioè alla data del relativo provvedimento), come detto, il diritto può essere esercitato -e, cioè, l’astensione fruita- solo entro tre anni dall’ingresso in famiglia e la durata massima dell’astensione è di 6 mesi (7 mesi per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11) mesi se è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di astensione non vada oltre i 15 anni di età. Ad es., supponendo che il bambino all’atto dell’adozione o affidamento abbia 11 anni e sei mesi, ma sia entrato in famiglia dopo un mese dall’adozione, il diritto all’astensione facoltativa può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi: perciò se l’astensione è richiesta al limite massimo previsto, di tre anni dall’ingresso, quando cioè il bambino ha 14 anni e 7 mesi, la stessa può essere goduta fino al giorno del 15° compleanno (v. punto1.2, penultimo cpv.) e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.

In caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

Diritto ed importo dell'indennità

Misura circ.109/2000 punto 1.4 Vedi anche circolare 139/2015

Per le madri e padri lavoratori dipendenti l’indennità è pari al 30% della retribuzione (del genitore che ne fa richiesta) percepita nel mese o periodo lavorato precedente l'inizio del congedo parentale.

Se genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • La riforma dell'art. 32 del dlgs/2001 prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.  
  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi (180 giorni);
  • dal 4° (7°) all’8° anno di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5.

Se invece tale reddito supera l'importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, moltiplicato per 2,5, si ha diritto al periodo di congedo parentale, ma non all'indennità.

Se genitori adottivi o affidatari (circ. 16/2008), possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione del mese precedente la richiesta:

  • fino ai 3 anni (6 anni dal 25/06/2015 al 31/12/2015) dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; circ. 109/2000
  • dai 4 (7) e fino agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore ; se richiesta per periodi di congedo eccedenti i sei mesi è subordinata alle condizioni reddituali. Se richiesta dopo i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , qualsiasi periodo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni reddituali (se il reddito individuale è superiore ai limiti stabiliti -importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5 -, il richiedente ha diritto al congedo ma non all’indennità).circ. 109/2000 punto 1.4 lett B punto 2

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili (msg.4576/2015) (circ.139/2015).

Redditi da considerare

REDDITI DA CONSIDERARE

Il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile all'IRPEF, con l'esclusione della prestazione di cui trattasi,e con l'ulteriore esclusione:

  • del reddito della casa d'abitazione
  • dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

Come per l’integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie INPS chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione. circ. 109/2000 punto 1.4 lett B punto 2.

Particolarità

Particolarità
Spetta al padre lavoratore dipendente:

  • anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre;
  • e anche se la madre non lavora.

In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori -madre autonoma e padre dipendente- il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).

Madre e padre possono fruire del congedo anche contemporaneamente;
Il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre usufruisce dell’indennità all’80% dopo il parto.

Per ottenere l’indennità è necessaria l'astensione dall'attività lavorativa.

Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale intraprenda una nuova attività lavorativa dipendente, parasubordinata o autonoma, non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale.

  1. se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo indennizzabile, il lavoratore perde il diritto all'indennità e al relativo accredito della contribuzione figurativa;
  2. se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo parentale non indennizzabile per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge, il lavoratore perde il diritto all'accredito della contribuzione figurativa .

Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso gli altri datori di lavoro (circ. 62 del 29.04.2010).

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