Eureka Previdenza

Congedo parentale

Lavoratrici autonome

Decorrenza 

(circ. 136 del 26.07.2002)

L'indennità decorre dal giorno richiesto se la domanda è stata presentata prima del congedo. In caso contrario sono indennizzabili i periodi successivi alla data della richiesta.

L’indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo ovvero in presenza del pagamento dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo (circ. 136 del 26.07.2002). 

Il pagamento dei contributi viene effettuato trimestralmente, attraverso l'utilizzo del modello F24. La scadenza per il versamento dei contributi è fissata nei mesi di maggio, agosto, novembre dell'anno in corso e febbraio dell'anno successivo.

Per le affittacamere l’indennità , calcolata sulla retribuzione giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività commerciale , è erogabile in presenza del pagamento del contributo fisso annuo (Euro 7,49) che deve essere versato interamente in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell'anno (circ. 136 del 26.07.2002):

  • il contributo di maternità è versato per l'intero anno anche nell'ipotesi di versamenti contributivi IVS non sufficienti a coprire i mesi corrispondenti a quelli di maternità: la mancanza assoluta di attività non consente il versamento del contributo di maternità .

N.B.: Il padre lavoratore autonomo non ha diritto all'indennità per congedo parentale.

In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).

Madre autonoma e padre dipendente possono fruire entrambi dei rispettivi congedi anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre autonoma usufruisce dell’indennità all’80%.

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