Eureka Previdenza

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Retribuzione imponibile

(circ.179/2013)

Ai fini dell’assolvimento dei contributi previdenziali, la contribuzione utile è quella  imponibile definita dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei minimali di legge.

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Retribuzione imponibile

(circ.179/2013)

Ai fini dell’assolvimento dei contributi previdenziali, la contribuzione utile è quella  imponibile definita dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei minimali di legge.

Aziende della pesca

Aziende della pesca.

Per gli equipaggi delle navi da pesca, l'imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti (trattasi di retribuzioni convenzionali) ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro, distintamente per il tipo di pesca esercitata.

Le predette tabelle retributive riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la “pesca costiera locale”, la “pesca costiera ravvicinata”, la “pesca mediterranea” o di altura e la “pesca oltre gli stretti” o oceanica.

Attualmente, nel settore della pesca coesistono due contratti collettivi:

  • CCNL 2 dicembre 2011, stipulato tra le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL UILA PESCA, in rappresentanza dei lavoratori e Federpesca, in rappresentanza degli armatori del settore;
  • CCNL 28 luglio 2010 per gli imbarcati sui natanti di cooperative di pesca, stipulato tra le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA, in rappresentanza dei lavoratori e AGCI-AGRITAL, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, in rappresentanza delle cooperative armatoriali del settore.

Nel rinviare a successive e più dettagliate precisazioni, si allegano alla presente circolare le tabelle dei salari minimi garantiti attualmente vigenti, individuate da ciascun contratto collettivo (allegati 1 e 2).

Stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413[1] - si fa presente che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413 del 1984, trova applicazione  quello determinato ai sensi dell’art. 1, co. 3, della citata legge 26 settembre 1981, n. 537, alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L’operatività di detto minimale non esclude, tuttavia, l’applicazione dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n.537 del 1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.

Aziende navigazione aerea

Aziende navigazione aerea.

In applicazione di quanto disposto dall’ art. 1, co. 10, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (pubblicato in G.U. n. 180 del 3 agosto 2000), sono stati stabiliti limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per  ciascuna categoria professionale del personale navigante dell’aviazione civile[2].

Sgravi contributivi

Sgravi contributivi.

Si rammenta che in favore delle aziende armatoriali, di quelle della pesca (per i marittimi italiani e comunitari componenti gli equipaggi), nonché delle aziende concessionarie di servizi di bordo ex art. 17, legge n. 856 del 1986 (per i propri dipendenti italiani e comunitari imbarcati) operano le disposizioni in materia di sgravi contributivi di settore previste dalla normativa vigente.

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