Eureka Previdenza

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale

(circ.173/2015)

La modalità di presentazione delle domande per le prestazioni elencate al precedente paragrafo 2.1 e le sedi INPS competenti territorialmente saranno differenti a seconda che il datore di lavoro abbia optato o meno per l’anticipazione delle prestazioni ed il relativo conguaglio.

  1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio e siano stati conseguentemente autorizzati con l’attribuzione del codice “CA 2G”, per le sole prestazioni tra quelle elencate al paragrafo 2.1 che prevedono una richiesta all’Istituto, devono presentare la domanda per via telematica secondo le istruzioni già fornite per la generalità dei lavoratori. In tali casi, anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori.
  2. Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non optanti per il conguaglio, vengono mantenute le modalità attualmente in uso che prevedono la presentazione da parte del lavoratore della domanda in modalità cartacea e la conseguente erogazione della prestazione in modalità diretta allo stesso lavoratore da parte dell’INPS.

In tali casi, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche - operativa a far data dalla pubblicazione della presente circolare - è illustrata al successivo paragrafo 5, che annulla e sostituisce le istruzioni in materia di cui alla circolare n. 93/2014 ed al messaggio n. 166/2015 e che fa riferimento a tutte le attività ex Ipsema, ivi compresa l’erogazione delle indennità a tutela della malattia.

Ai lavoratori cessati o sospesi da contratti con aziende autorizzate al conguaglio è ammesso il solo pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ Istituto e la relativa competenza territoriale è quella di cui al successivo paragrafo 5.

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale

(circ.173/2015)

La modalità di presentazione delle domande per le prestazioni elencate al precedente paragrafo 2.1 e le sedi INPS competenti territorialmente saranno differenti a seconda che il datore di lavoro abbia optato o meno per l’anticipazione delle prestazioni ed il relativo conguaglio.

  1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio e siano stati conseguentemente autorizzati con l’attribuzione del codice “CA 2G”, per le sole prestazioni tra quelle elencate al paragrafo 2.1 che prevedono una richiesta all’Istituto, devono presentare la domanda per via telematica secondo le istruzioni già fornite per la generalità dei lavoratori. In tali casi, anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori.
  2. Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non optanti per il conguaglio, vengono mantenute le modalità attualmente in uso che prevedono la presentazione da parte del lavoratore della domanda in modalità cartacea e la conseguente erogazione della prestazione in modalità diretta allo stesso lavoratore da parte dell’INPS.

In tali casi, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche - operativa a far data dalla pubblicazione della presente circolare - è illustrata al successivo paragrafo 5, che annulla e sostituisce le istruzioni in materia di cui alla circolare n. 93/2014 ed al messaggio n. 166/2015 e che fa riferimento a tutte le attività ex Ipsema, ivi compresa l’erogazione delle indennità a tutela della malattia.

Ai lavoratori cessati o sospesi da contratti con aziende autorizzate al conguaglio è ammesso il solo pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ Istituto e la relativa competenza territoriale è quella di cui al successivo paragrafo 5.

Gestione delle prestazioni in corso di fruizione

Gestione delle prestazioni in corso di fruizione

Per le domande di prestazioni già in corso di fruizione, presentate da lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio, si precisa quanto segue:

  • le domande per periodi di maternità/donazione sangue e donazione di midollo osseo già presentate secondo le precedenti diposizioni, continueranno ad essere gestite dalle medesime strutture territoriali e nelle modalità precedentemente in uso ovvero con pagamento diretto da parte dell’Inps ed utilizzo della procedura informatica dedicata ai lavoratori assicurati ex Ipsema;
  • le domande relative a permessi di cui alla legge n. 104/1992 e a congedi straordinari già presentate secondo le precedenti disposizioni, dovranno essere trasmesse alle Strutture territoriali individuate sulla base della nuova competenza (quella della generalità degli assicurati) e acquisite nella procedura gestionale in uso per la generalità dei lavoratori. Di ciò dovrà essere data comunicazione al lavoratore con il modello allegato (all.1) e la pratica dovrà essere chiusa nella procedura dedicata ai lavoratori assicurati ex Ipsema.
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