Eureka Previdenza

Riposi per allattamento

A chi spettano 

I riposi per allattamento spettano

Alla madre:

  • madre lavoratrice dipendente (circ. 77/81, punto 1), anche nel caso di adozione o affidamento (circ. 257/82, punto C, circ. 91/03), durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso del bambino in famiglia.
  • madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita. La lavoratrice mantiene il diritto alle prestazioni di qualsiasi natura quindi anche alla indennità per riposi giornalieri. Il calcolo della indennità andrà fatto prendendo a riferimento la retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio. circ. 95bis/2006 punto 7.4
  • madre LSU, LPU e ASU (circ. 86/99 punto g, msg 671/03) impegnata a tempo pieno nelle attività socialmente utili. La stessa ha diritto ad usufruire dei riposi per allattamento senza riduzione dell’assegno (msg 671/03, 5° capoverso)

La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre Circ. 8/2003.
Il padre non ha diritto ai riposi per allattamento quando:

  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione ( esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale Circ. 8/2003 punto 2

Riposi per allattamento

A chi spettano 

I riposi per allattamento spettano

Alla madre:

  • madre lavoratrice dipendente (circ. 77/81, punto 1), anche nel caso di adozione o affidamento (circ. 257/82, punto C, circ. 91/03), durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso del bambino in famiglia.
  • madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita. La lavoratrice mantiene il diritto alle prestazioni di qualsiasi natura quindi anche alla indennità per riposi giornalieri. Il calcolo della indennità andrà fatto prendendo a riferimento la retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio. circ. 95bis/2006 punto 7.4
  • madre LSU, LPU e ASU (circ. 86/99 punto g, msg 671/03) impegnata a tempo pieno nelle attività socialmente utili. La stessa ha diritto ad usufruire dei riposi per allattamento senza riduzione dell’assegno (msg 671/03, 5° capoverso)

La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre Circ. 8/2003.
Il padre non ha diritto ai riposi per allattamento quando:

  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione ( esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale Circ. 8/2003 punto 2

Al padre

Al padre
Al padre lavoratore dipendente (circ. 182/93) (circolare 140/2019):

  • quando il figlio è affidato al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa perché appartenente a categorie non aventi diritto es. lavoratrice domestica e a domicilio);
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.( purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'INPS o da un altro Ente previdenziale) circ. 95bis/2006;
  • nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino circ. 118/2009
  • in caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice o meno (circ. 48/87, circ 109/2000, Circ. 8/2003, circ. 95bis/2006).

In caso di parto plurimo, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente ( ma lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'INPS o da un altro Ente previdenziale e anche casalinga circ. 112/2009) il padre lavoratore dipendente ha diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero.
La fruizione dei permessi da parte del padre può avvenire anche durante i 3 mesi dopo il parto e durante l'eventuale congedo parentale della madre ma solo per le ore aggiuntive (1 o 2 secondo l'orario di lavoro) circ. 95bis/2006circ. 112/2009
N.B.:

  1. Si precisa che il numero di ore di riposo spettanti al padre è subordinato al proprio orario giornaliero di lavoro.
  2. si precisa inoltre che il padre potrà fruire dei riposi per allattamento dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto circ. 112/2009 punto 1

Circolare 140/2019

In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177 ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni.

 
2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

Nel caso in cui la madre sialavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

    il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
    il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Ambito di applicazione

Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.

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