Eureka Previdenza

Riposi per allattamento

Casi particolari

Riposi giornalieri e congedo parentale e/o di maternità

Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento.
La madre ha diritto ai riposi per allattamento durante il congedo parentale del padre.

Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino, nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006

Il padre può utilizzare le ore aggiuntive, in caso di parto plurimo, anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

Riposi per allattamento

Casi particolari

Riposi giornalieri e congedo parentale e/o di maternità

Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento.
La madre ha diritto ai riposi per allattamento durante il congedo parentale del padre.

Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino, nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006

Il padre può utilizzare le ore aggiuntive, in caso di parto plurimo, anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

Riposi giornalieri e congedo parentale in caso di adozione o affidamento

Riposi giornalieri e congedo parentale in caso di adozione o affidamento (circ. 91/2003 )

La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo di paternità di quest’ultimo.
Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.
Nell’ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi coincidenti con i congedi della madre.
Nei confronti del padre adottivo a affidatario sono comunque applicabili anche le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del T.U.(fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di plurimo) ed esplicate nelle citate circolari n. 109/2000 (v. paragrafo 2) e n. 8/2003 (v. paragrafo 2).
Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell’adozione.

Madre lavoratrice autonoma e riposi giornalieri

Madre lavoratrice autonoma e riposi giornalieri

Se la madre è lavoratrice autonoma il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre, sempre che la madre(commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, è precluso al padre il godimento dei riposi per allattamento.
In caso di parto plurimo, il padre lavoratore dipendente ha diritto alle ore aggiuntive circ. 95bis/2006 punto 7.3

Madre lavoratrice non dipendente e riposi giornalieri in caso di parto plurimo

Madre lavoratrice non dipendente e riposi giornalieri in caso di parto plurimo
Se la madre non è lavoratrice dipendente (per lavoratrice non dipendente si intende qualsiasi lavoratrice autonoma- parasubordinata e libera professionista -avente diritto ad un trattamento di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale) il padre, in caso di parto plurimo, ha diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero circ. 95bis/2006 punto 7.3

Madre non lavoratrice (casalinga)

Madre non lavoratrice (casalinga)
Se la madre è casalinga, il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento circ. 118/2009; in caso di parto plurimo il padre può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto circ. 112/2009.

Compatibilità e Incompatibilità con i permessi orari ex legge 104/92

Compatibilità e Incompatibilità con i permessi orari ex legge 104/92 (circ. 128/2003, punto 4 e 5)
Sono compatibili i permessi orari ex legge 104/92 per un figlio handicappato e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.(punto 4)
Sono incompatibili permessi orari ex legge 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap (punto 5).Solo in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, è possibile cumulare , i permessi orari retribuiti e l'allattamento anche per lo stesso figlio - msg. 11784/2007

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