Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Figli studenti che prestano attività lavorativa

(circ.185/2015) (msg.2758/2016)

 

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Figli studenti che prestano attività lavorativa

(circ.185/2015) (msg.2758/2016)

 

Studenti che prestano attività lavorativa di qualsiasi tipo

Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa.

La Corte ha argomentato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.

Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l’eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.

In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.

Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.

Trattandosi di un nucleo familiare  con  figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari,  non si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, legge dell’8 agosto 1995, n. 335.

Per la concessione della pensione ai figli studenti è richiesto che essi non prestino lavoro retribuito alla data del decesso del lavoratore. L’inizio di un’attività lavorativa, nel senso indicato nel testo, dopo la liquidazione della pensione ai superstiti comporta la sospensione della pensione stessa. (Circ. 53310 Prs. Del 07/08/1965, par. 6 – A.U. pag. 792) ~ (Circ. 53484 Prs 03.08.1972 - A.U. pag. 2078).
Per lavoro retribuito si intende ogni attività lavorativa redditizia, sia dipendente che autonoma, qualunque sia il reddito ricavato.
Se il figlio studente è iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti ovvero negli elenchi dei lavoratori autonomi, in qualità di titolare di azienda o di familiare coadiuvante, non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Anche l’attività prestata in qualità di apprendista costituisce causa di esclusione dal diritto alla pensione per i figli studenti.
Non può essere, viceversa, assimilato ad n normale rapporto di lavoro subordinato il servizio militare di leva prestato come soldato semplice in quelle Armi nelle quali venga corrisposto il soldo, che in quanto tale, non può essere considerato retribuzione. In tale ipotesi, pertanto, il figlio studente che adempia all’obbligo di leva, mantiene il diritto alla pensione ai superstiti.

Ad oggi l'Istituto non ha recepito la sentenza sull'argomento e pertanto sono ancora vigenti le norme sopra riportate. E' stato rivolto quesito al Ministero e si è in attesa di risposta.

Si veda anche ordine del giorno del CIV allegato al msg.30196/2007

Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa

Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa (msg.2758/2016)

Riconoscimento del diritto

Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.

Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.

Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.

In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

In caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale come sopra previsto, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei relativi arretrati.

Es. Morte del dante causa in data 05.07.2015.

Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre.

Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.

L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.

Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).

In tale caso il figlio superstite ha diritto alla pensione ai superstiti a decorrere dall’1.08.2015

ES. Morte del dante causa in data 05.07.2015.

Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.

Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.

L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.

Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).

In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Sospensione del diritto

Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’ attività lavorativa.

Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.

Es. Morte del dante causa in data 05.07.2014.

Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre.

Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.

L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.

Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).

In tale caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.

ES. Morte del dante causa in data 05.07.2014.

Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.

Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.

L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.

Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).

In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.

Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro

Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro

L’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, riguardante la “revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”, sancisce che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l’istaurazione di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici incompatibili con lo svolgimento con dette attività la pensione ai superstiti.

Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta  l’istaurazione di un rapporto di lavoro.

Pertanto, l’impiego in lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.

Attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile

Attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile

Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64”, non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.

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