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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Base di calcolo e misura - Misura della prestazione in funzione dell'aliquota contributiva
(circ. 144/2013) (circ.101/2014)
Il 16 maggio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 113 il Decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze. Detto decreto consente l’attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni attuative del decreto in argomento. E’ del tutto evidente che, stante la necessità del requisito dell’anzianità assicurativa di due anni per accedere all’indennità di disoccupazione ASpI, il caso di più frequente applicazione delle disposizioni di riduzione della prestazione previste dalla normativa e riportate nella presente circolare riguarderà inizialmente la richiesta di indennità di disoccupazione mini ASpI. In relazione a quest’ultima infatti, è già possibile dal 31 marzo 2013, che taluni lavoratori, assicurati dal 1° gennaio 2013 nell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbiano raggiunto il requisito delle sole tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa che la Legge di Riforma richiede per l’accesso alla prestazione mini ASpI in presenza, naturalmente, di uno stato di disoccupazione involontaria.