Eureka Previdenza

Prestazioni agli invalidi civili

L'indennità mensile di frequenza

Legge 11/10/90 n. 289 -  Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:

  • Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie ”difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
  • E’ requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
  • Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Spetta anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l’asilo nido (circolare 11/2003).
  • L’assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell’assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola (vedi verifica della frequenza).
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.

Prestazioni agli invalidi civili

L'indennità mensile di frequenza

Legge 11/10/90 n. 289 -  Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:

  • Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie ”difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
  • E’ requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
  • Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Spetta anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l’asilo nido (circolare 11/2003).
  • L’assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell’assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola (vedi verifica della frequenza).
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.

Semplificazione delle procedure di accertamento del diritto connesse al compimento della maggiore età

Semplificazione delle procedure di accertamento del diritto connesse alla maggiore età (art. 25, comma 5 DL 90/2014) (msg.6512/2014) (circ.10/2015)

Come noto, per i minori titolari di indennità di frequenza l’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età.

Il D.L. n° 90/2014 stabilisce che i minori - già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

In tali casi,  le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.

Ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.

Il menzionato comma 5 dispone che tali prestazioni vengano riconosciute in via provvisoria ai cittadini già titolari d’indennità di frequenza qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Occorre evidenziare, tuttavia, la sostanziale difformità dei parametri di definizione tra i requisiti sanitari per il diritto all’indennità di frequenza in favore dei minorenni e quelli previsti per le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni.

Al fine di evitare quindi l’ingiustificato protrarsi dell’erogazione del benefico economico provvisorio nei confronti di cittadini la cui capacità di lavoro non sia ridotta nei limiti di legge, l’Istituto procederà alla tempestiva calendarizzazione delle visite di revisione nei territori delle Direzioni metropolitane o provinciali Inps in cui ha assunto, in via sperimentale, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della stipula di una Convenzione ex art. 18, comma 22, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 con la rispettiva Regione.

Per tutte le altre realtà in cui resta in capo alle Commissioni ASL la competenza dell’accertamento sanitario nei confronti dei titolari d’indennità di frequenza diventati maggiorenni (che abbiano presentato la relativa domanda nei termini previsti), l’Istituto provvederà a sensibilizzare gli Assessorati Regionali, nell’ambito dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione, non solo in merito alla necessità di procedere ad una tempestiva calendarizzazione delle visite in oggetto, ma anche in relazione all’importanza di effettuare la trasmissione all’INPS dei verbali in modalità telematica, sempre al fine di evitare l’eventuale protrarsi dell’erogazione di prestazioni non dovute.

I verbali di tali visite saranno resi opportunamente selezionabili nella procedura “Verifiche Ordinarie InvCiv”, affinché il medico responsabile della competente UOC/UOS, o il suo delegato, possa provvedere, in via prioritaria, alla validazione agli atti o alla sospensione per visita diretta. Altrettanto prioritaria sarà la calendarizzazione delle eventuali visite dirette disposte.

Infine, l’Istituto provvederà, con apposita comunicazione, a richiedere la tempestiva compilazione ed il conseguente invio del modello AP70 per l’accertamento degli altri requisiti previsti.

Istruzioni operative. Vedi anche le istruzioni operative impartite con msg.715/2015

Sul sito Internet dell’Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello “Domanda di invalidità civile”, integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente on line. Al  momento, la funzione di presentazione di questa tipologia di domanda di cui all’art. 25, comma 5 DL 90/2014 è disponibile all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato  nel portale dell’Istituto www.inps.it.

I minori titolari di indennità di frequenza che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Nel caso di accertamento della sussistenza  dei requisiti sanitari all’esito della prevista visita medico-legale, saranno però tenuti a presentare il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.

La domanda di prestazioni connesse alla maggiore età, disponibile nelle procedure di trasmissione, è stata modificata con l’introduzione delle seguenti opzioni:

  1. la prima si riferisce all’accertamento sanitario “ordinario”;
  2. la seconda si riferisce all’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 25, comma 5 DL 90/2014 (minori con indennità di frequenza);

Disposizioni transitorie

L'art. 25, comma 5 DL 90/2014 spiega la sua efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le nuove disposizioni trovano quindi applicazione “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno 2014. Pertanto, alfine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.

I titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno produrre istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5 DL 90/2014. Resta fermo l’accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età.

Frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero

Frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero (msg.728/2015)
Come è noto, la normativa vigente (art. 2 legge 11 ottobre 1990, n. 289) subordina il riconoscimento dell’indennità in oggetto alla frequenza «continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap».
Si ribadisce anzitutto che, in tale fattispecie, non possono rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista.
In merito alla durata minima necessaria per configurare il diritto alla prestazione, il Consiglio di Stato ha da tempo ribadito come questa debba essere intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come frequenza che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una permanenza del soggetto presso il centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo secondo una cadenza temporale  determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso.
Già con circolare ministeriale del 15 dicembre 1992, il Ministero dell’Interno aveva  chiarito che, in presenza di un numero molto esiguo di giornate di effettiva frequenza,  l’adeguatezza della frequenza stessa va stabilita sulla base delle valutazioni degli organi tecnico-sanitari preposti ai trattamenti terapeutici o di recupero. Nei casi dubbi è quindi opportuno che la sede Inps acquisisca una dichiarazione della struttura interessata da cui si evinca che gli obiettivi terapeutici o di recupero, seppur con un numero contenuto di sedute, risultino ugualmente soddisfatti.
Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti del caso, il requisito della frequenza non risulti soddisfatto, l’indennità non potrà essere erogata.

Frequenza di scuole pubbliche o private

Frequenza di scuole pubbliche o private (msg.728/2015)
In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge (art. 11 del d.lgs 19 febbraio 2004, n. 59).
Nel caso di frequenza di asili nido o  scuole per l’infanzia, si ricorda che dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private.
In caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di istruzione, che si ricorda riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza.
Resta fermo l’obbligo di comunicare l’eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente (trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore).
I minori che frequentano scuole o istituti all’estero, mantenendo però la residenza in Italia e facendovi ritorno ogni giorno al termine delle lezioni, hanno comunque diritto alla prestazione economica, previa attestazione di frequenza rilasciata dall’istituto scolastico e sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Obbligo di attestazione della frequenza

Obbligo di attestazione della frequenza (msg.9043/2012)

L’art. 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, prevede che la concessione dell’indennità mensile in oggetto:

  • sia limitata alla reale durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale frequentato dal minore;
  • decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso;
  • abbia termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

L’indennità può essere revocata in ogni momento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Peraltro, occorre tener presente che il n. 3) della lett. d-bis) del comma 2 dell’art. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato l’art. 2, comma 3, della legge n. 289/1990, prevedendo che: “Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”.

Pertanto, qualora l'indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.
Al riguardo, si precisa che per “durata dell’obbligo formativo scolastico” deve intendersi, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, l’istruzione obbligatoria impartita per almeno dieci anni e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tutti gli altri casi di erogazione dell’indennità, continua invece a sussistere l’obbligo di dichiarazione della frequenza.

Pertanto, l’innovazione di cui sopra non trova applicazione:

  1. per l'indennità di frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  2. per l'indennità di frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, pubblica o privata;
  3. per l'indennità di frequenza dei centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;
  4. per l’indennità di frequenza del corso scolastico frequentato una volta adempiuto l’obbligo “formativo scolastico” come sopra precisato.

Tutto ciò premesso, si fa presente che la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, con le disposizioni contenute nell'art. 15 ha modificato alcune norme. In particolare, sono stati aggiunti i commi 1 e 2 all'art. 40, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 41, è stato sostituito il comma 1 dell'art. 43, è stato introdotto l'art. 44-bis, è stato sostituito l'art. 72, all'articolo 74, comma 2 la lettera a) è sostituita ed è stata aggiunta la lettera c-bis. del D.P.R. n. 445/2000, semplificando e riducendo gli oneri a carico dei cittadini in materia di documentazione amministrativa da presentare alla Pubblica Amministrazione. In particolare, le menzionate innovazioni prevedono il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non solo di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli. E, ai sensi del novellato art. 43 D.P.R. n. 445/2000 : “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”

Per effetto delle suindicate modifiche normative alla domanda per ottenere la menzionata indennità occorrerà allegare:

  • nei casi di frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445\2000 da cui risulti l’iscrizione al corso scolastico del minore;
  • nei casi segnalati ai punti a), b), c) e d), annualmente, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445\2000 da cui risulti l’iscrizione e la frequenza del minore.

In virtù delle innovazioni sopra evidenziate, si forniscono le seguenti istruzioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Nuove domande

Per l'erogazione dell’indennità per la frequenza di scuole, il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi indispensabili concernenti l’iscrizione alle scuole pubbliche e private che impartiscono l’istruzione ovvero deve produrre autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante i fatti predetti.

La dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, in seguito alla semplificazione disposta con la ricordata legge n.106/2011, avrà valore per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, senza che si renda più necessario alcun rinnovo annuale successivo; resta fermo che con la predetta dichiarazione il rappresentante legale del minore si obbliga a comunicare alla sede competente ogni variazione (ad es. cambio scuola) degli elementi attestanti la frequenza, nonché a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale cessazione della partecipazione ai corsi scolastici.

Particolare attenzione deve essere prestata dalla Sede nel controllo - sulla sussistenza dei predetti elementi - che dovrà essere effettuato annualmente presso tutte le strutture scolastiche autocertificate.
L’attività di controllo sarà sottoposta a costante monitoraggio a cura della DC Pensioni.

Decorrenza

Decorrenza (msg.728/2015)
L’indennità di frequenza va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno.
Tuttavia nel  caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico (ad esempio: da gennaio a novembre) l’indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola.

Pluriminorati

Pluriminorati
Nel caso di pluriminorazione, l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 3 della legge n. 289 del 1990).
Resta confermata la compatibilità con la pensione ai minori ciechi parziali.

Precisazioni sui ricoveri

Precisazioni sui ricoveri
L’incompatibilità dell’indennità di frequenza prevista dall’art. 3 della legge n. 289 del 1990, in analogia a quanto previsto per l’indennità di accompagnamento (messaggio n. 18291 del 26/09/2011), rileva nei casi di ricovero presso strutture ospedaliere con retta a carico dello stato per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni.
Si precisa che vanno considerati anche due o più periodi distinti ma contigui, la cui somma è pari o superiore ai 30 giorni (quando la differenza tra l’inizio del periodo successivo e la fine del periodo precedente è minore o uguale ad 1 giorno; es. periodo 1:[1/1/2015-14/1/2015], periodo 2: [15/1/2015-19/1/2015], periodo 3: [20/1/2015- 31/1/2015]).
Si precisa infine che la presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale.

Incompatibilità

Incompatibilità

Essa è incompatibile con:

  • l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

L'indennità di frequenza è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.

Apertura e gestione conto corrente o libretti nominativi intestati a minori

Apertura e gestione conto corrente o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l’accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza.

(msg. 3606/2014)

L’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile)

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