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Prestazioni agli invalidi civili
L'indennità mensile di frequenza
Legge 11/10/90 n. 289 - Legge 30/12/91 n. 412
Requisiti:
- Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie ”difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
- E’ requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
- Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Spetta anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l’asilo nido (circolare 11/2003).
- L’assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell’assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola (vedi verifica della frequenza).
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.