Eureka Previdenza

Prestazioni agli invalidi civili

L'assegno mensile di assistenza

(Articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

Requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
  • età compresa tra 1 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013) circ.35/2012
  • possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge (il limite da considerare è lo stesso previsto per la pensione sociale);
  • incollocamento al lavoro (la frequenza scolastica dei soggetti invalidi parziali ultradiciottenni è equiparata all'incollocazione al lavoro - vedi circolare 157/2002) per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l’interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg.del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada lo stesso ad iscriversi nelle liste di collocamento. L'invalido parziale per poter conseguire l'assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. 3043 del 6.2.2008, msg. 5783 del 6.3.2008 e msg 6324 del 17.3.2008).
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).

Prestazioni agli invalidi civili

L'assegno mensile di assistenza

(Articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

Requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
  • età compresa tra 1 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013) circ.35/2012
  • possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge (il limite da considerare è lo stesso previsto per la pensione sociale);
  • incollocamento al lavoro (la frequenza scolastica dei soggetti invalidi parziali ultradiciottenni è equiparata all'incollocazione al lavoro - vedi circolare 157/2002) per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l’interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg.del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada lo stesso ad iscriversi nelle liste di collocamento. L'invalido parziale per poter conseguire l'assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. 3043 del 6.2.2008, msg. 5783 del 6.3.2008 e msg 6324 del 17.3.2008).
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).

Trasformazione in Assegno Sociale

Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS.

Incompatibilità

Incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1992 l’incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (vedi circolare 68/1991 circolare 164 del 14 luglio 1993). In caso di opzione per la prestazione di invalidità a carico dell’INPS, le Sedi sospenderanno immediatamente il pagamento della prestazione quale invalido civile dandone contestualmente comunicazione. Inoltre, dal 1° gennaio 1991 a norma dell'art. 12 della L. 412/1991, l'assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL). Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'Inps entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. La rinuncia all'uno o all'altro trattamento è irrevocabile.
Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell'erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l'opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell'interessato.
Sono incompatibili con l'assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità.

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