Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Modalità e termine di pagamento

(circ.142/1993)

In  assenza  di  previsione  dei   termini   anzidetti, l'Istituto  ha ritenuto di poter attribuire efficacia vincolante al termine amministrativo di 60 giorni entro cui viene preteso il versamento delle  riserve matematiche  di cui trattasi e tale assunto ha trovato conferma di  legittimità in  una  recente  pronuncia  emessa  da parte della Corte di Cassazione. L'atto  di  assegnazione  del  termine per il pagamento dell'onere calcolato in applicazione  del  decreto ministeriale  19.2.1981  di  attuazione  dell'art. 13/1338 e' stato ritenuto, infatti, pienamente legittimo non in  quanto  atto normativo  bensì  come un atto di negoziazione pubblico-amministrativa e,  come  tale,  manifestazione  di  un  potere esercitato per il conseguimento di interessi pubblici.
Il  provvedimento  di  accoglimento  delle  domande,  da notificare  a  mezzo  raccomandata  a.r. dovrà  contenere l'invito al versamento di quanto  dovuto  con  l'indicazione delle  modalità da seguire per il pagamento:

  • in unica soluzione
  • in forma rateale  

Precisando che i termini assegnati hanno carattere di perentorietà e che la loro inosservanza determina, automaticamente e senza ulteriori avvisi, la caducazione della richiesta originariamente presentata e la restituzione delle somme eventualmente versate in ritardo (senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi) salvo quanto precisato alla successiva lettera "D";

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Modalità e termine di pagamento

(circ.142/1993)

In  assenza  di  previsione  dei   termini   anzidetti, l'Istituto  ha ritenuto di poter attribuire efficacia vincolante al termine amministrativo di 60 giorni entro cui viene preteso il versamento delle  riserve matematiche  di cui trattasi e tale assunto ha trovato conferma di  legittimità in  una  recente  pronuncia  emessa  da parte della Corte di Cassazione. L'atto  di  assegnazione  del  termine per il pagamento dell'onere calcolato in applicazione  del  decreto ministeriale  19.2.1981  di  attuazione  dell'art. 13/1338 e' stato ritenuto, infatti, pienamente legittimo non in  quanto  atto normativo  bensì  come un atto di negoziazione pubblico-amministrativa e,  come  tale,  manifestazione  di  un  potere esercitato per il conseguimento di interessi pubblici.
Il  provvedimento  di  accoglimento  delle  domande,  da notificare  a  mezzo  raccomandata  a.r. dovrà  contenere l'invito al versamento di quanto  dovuto  con  l'indicazione delle  modalità da seguire per il pagamento:

  • in unica soluzione
  • in forma rateale  

Precisando che i termini assegnati hanno carattere di perentorietà e che la loro inosservanza determina, automaticamente e senza ulteriori avvisi, la caducazione della richiesta originariamente presentata e la restituzione delle somme eventualmente versate in ritardo (senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi) salvo quanto precisato alla successiva lettera "D";

Termini per il pagamento

C) Con lo stesso provvedimento, verrà assegnato il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, entro il quale dovrà essere versata l'intera somma dovuta ovvero - qualora l'interessato intenda avvalersi della forma rateale di pagamento - la prima delle 60 rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente e si dovra' inoltre precisare che le rate residue andranno pagate allo scadere di ogni mese successivo alla data sotto la quale e' venuto a scadere il predetto termine dei 60 giorni;

Pagamenti effettuati in ritardo

D) In via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena sara' dato rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, e' consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive) e a condizione che i complessivi importi delle rate stesse siano maggiorati degli interessi di dilazione al tasso che viene applicato sui contributi a carico dei datori di lavoro quale risulti in vigore al momento della richiesta da parte delle SAP;

Pagamenti per importi parziali e per un numero minore di rate

E) Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati dovranno essere convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo;

Pagamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni

F) Il pagamento di somme effettuato oltre i termini assegnati e quando non possa ritenersi convalidato in relazione a quanto precisato al precedente punto D) potrà, su esplicita richiesta dell'interessato, considerarsi espressione di una rinnovata volontà di avvalersi delle norme invocate e con riferimento alla data di tale pagamento andrà aggiornata la corrispondente quota di pensione teorica e relativa riserva matematica;

Notifica dei provvedimenti

G) I provvedimenti sia istruttori che definitivi (di reiezione o di accoglimento) vanno notificati a mezzo racco- mandata a.r. al recapito indicato dal richiedente o a quello rilevabile dagli atti delle SAP. Qualora detti provvedimenti debbano essere notificati all'Ente di Patronato delegato dal richiedente e ciò a tutti gli effetti di legge, copia della lettera (non raccomandata) dovrà essere inviata, per conoscenza, al richiedente medesimo;

Mancato recapito del provvedimento

H) Le lettere che, per errore o fatto comunque imputabile all'Istituto, non siano state fatte pervenire al recapito del destinatario dovranno essere nuovamente notificate all'esatto indirizzo. I termini, in tali casi, decorreranno ovviamente dalla data di ricezione da parte degli assicurati dei provvedimenti in parola. Al riguardo si precisa che, in ordine ad eventuali contestazioni, per presunte irregolarità nella consegna delle lettere, da parte degli Uffici postali, a recapiti diversi da quello segnalato o a persone diverse non autorizzate dal destinatario, e' opportuno che siano interessati detti Uffici per i chiarimenti del caso;

Lettere rifiutate e rinviate al mittente

I) Le lettere restituite al mittente perché respinte o per fine giacenza dovranno essere tempestivamente rilevate ed, effettuati i riscontri del caso, inviate nuovamente all'esatto indirizzo. Qualora le stesse lettere vengano di nuovo respinte al mittente, la domanda originaria dovrà considerarsi rigettata; circostanza questa che sarà resa nota all'interessato non appena possibile;

Deroga al rispetto dei termini

L) La possibilità di derogare al principio del rispetto dei termini in parola in presenza di oggettiva impossibilità ad adempiere o per causa di forza maggiore, sarà valutata caso per caso in sede di decisione dei ricorsi da parte degli Organi deliberanti. In tale sede sarà dato altresì di valutare l'opportunità di assegnare un nuovo termine per l'adempimento richiesto dall'Istituto qualora si dovessero riscontrare dalla documentazione agli atti vizi di forma o di procedura nella notifica ovvero quando, anche avuto riguardo all'eventuale ritardo verificatosi nella trattazione delle pratiche da parte degli Uffici, il ritardato o mancato rispetto del termine sia da attribuirsi a situazioni di ordine oggettivo non dipendenti dalla volontà degli assicurati.

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