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Contribuzione da riscatto
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti
(circ.6/2020)
Calcolo dell'onere ai sensi dell'art.13 della legge 1338/1962
Adeguamento delle tabelle per il calcolo
(circ.26/2008)
A decorrere dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto 31 agosto 2007, le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13 della legge 12/08/1962 n.1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate allo stesso decreto.
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 13 maggio 1981 (v. circ. n. 146 del 6/7/1981).
Per quanto attiene i lavoratori autonomi, in attesa che venga emanato apposito decreto di adeguamento, continuano ad applicarsi le tariffe pubblicate con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (v. Atti Ufficiali marzo 1988 – pag. 701).
Vedi allegato 4 circ.26/2008
Tanto premesso, si conferma che le domande di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art. 1, comma 789, della legge n. 296/2006, oggetto della presente Circolare, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e, a migliore precisazione di quanto indicato nel messaggio n.028310 del 26.11.2007, la definizione delle stesse dovrà avvenire sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione delle relative domande.
Contribuzione da riscatto
Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
(circ.6/2020)
Costituzione rendita vitalizia
(art.13 della legge 1338/1962)
L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ha la finalità di sanare un’omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al pagamento.
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