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Aspettativa per cariche sindacali e Aspettativa per cariche pubbliche elettive
Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive
(msg.3971/2019)
Il presente messaggio riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Di seguito, distinte per fattispecie, vengono riepilogate le disposizioni già in uso ed i nuovi adempimenti introdotti con il presente messaggio, riunendo in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi: all’atto delle concessione dell’aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività aziendale per altre cause.
La revisione organica della materia ha reso necessaria, per entrambe le fattispecie (aspettativa e distacco), l’introduzione dell’onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens - pur in assenza di contribuzione - contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.
L’attestazione nel flusso UniEmens della condizione di aspettativa o distacco ed il suo permanere, la valorizzazione della retribuzione c.d. “persa” utile all’accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell’azienda desumibile dalla produzione del flusso, faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove richiesto dal sindacato.
Nel contempo, i dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate. Ne deriva che l’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
Obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens nel corso dell’aspettativa o del distacco
Il comma 8 dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 prevede che “[…] ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".
Detto valore, ascrivibile alla retribuzione virtuale, è nella sostanza identico al valore annuo che si ottiene moltiplicando la <RetribTeorica> per il <NumMensilita>.
Ambedue gli importi di cui sopra (legge n. 155/81 e retribuzione teorica annua) rappresentano il dovuto contrattuale (CCNL, integrativo, individuale) con esclusione di quanto connesso alla presenza.
In entrambi i casi, il dovuto ha natura dinamica e deve tener conto non solo dell’assetto retributivo esistente all’atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo dell’aspettativa a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili. Si fa riferimento non solo agli aumenti fisiologici dei valori retributivi per la categoria e/o la qualifica, ma anche ad eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute.
Sulla stessa linea di parametro virtuale si pone l’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che stabilisce: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno od integrazione del reddito, dal 1° gennaio 2005, per i periodi settimanali di contribuzione figurativa, l’accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell’attività nel mese in cui si colloca l’evento”. Peraltro, si precisa che, mentre il comma 8 dell’articolo 8 della legge n. 155/81 contempla la retribuzione annua nel suo complesso, inclusiva quindi delle voci ultramensili, l’articolo 40 della legge n. 183/2010, avendo come obiettivo la determinazione del valore figurativo accreditabile in caso di assenza tutelata, si riferisce solo alla retribuzione c.d. “persa” nell’arco temporale - anche a durata oraria - in cui si colloca l’evento.
Per una disamina completa, è utile richiamare anche il comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto per il datore di lavoro, a decorrere dalla competenza 2005, l’obbligo di “[…] trasmettere mensilmente in via telematica […] i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni […]”. La denuncia Emens che ne è scaturita, successivamente trasformata in flusso UniEmens, costituisce - in conformità al dettato normativo - l’unico veicolo idoneo alla trasmissione delle informazioni finalizzate non solo all’adempimento dell’obbligo contributivo, ma anche alla “implementazione delle posizioni assicurative individuali”, intendendo per implementazione non soltanto il popolamento dell’estratto conto mediante assegnazione dei dati obbligatori, quanto anche la fornitura di dati utili ad altre procedure o elaborazioni successivamente conferenti in estratto.
L’obbligo di trasmissione appena descritto deve considerarsi inclusivo anche dei dati attinenti alla sospensione dell’attività lavorativa a causa di aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, distacco sindacale, al suo permanere, alla retribuzione virtuale in caso di aspettativa.
A decorrere dalla competenza gennaio 2020 la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in uso, per comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco, nonché per attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.
L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga.
In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso - con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento - ma l’obbligo di denuncia di cui al citato D.L. n. 269/2003 permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa).
La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.
Si illustrano di seguito gli adempimenti, distinti per fattispecie.
Adempimenti per l’aspettativa sindacale
Permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.
I flussi riferiti al periodo di aspettativa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- <TipoLavStat> = S000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti la corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa sindacale, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio.
L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.
Adempimenti per il distacco sindacale
E’ stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
In caso di distacco il datore di lavoro - pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione - effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).
La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000. Tale codice dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.
In quest’ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l’elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che conterrà la parte dell’Imponibile del mese relativa al tempo di distacco. Tale Elemento, senza valenza contributiva, costituisce un di cui dell’Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non andrà compilato in quanto tutto l’imponibile della denuncia è riferibile al distacco.
Tale distinzione è essenziale per separare i dati retributivi del periodo in servizio (normalmente inclusivo di importi influenzati dalla presenza) dagli importi percepiti nel distacco, i quali costituiranno la base per l’accredito della contribuzione aggiuntiva sindacalisti, ove corrisposta dal sindacato. È inoltre, essenziale per conoscere con esattezza la data inizio o fine di ciascuno dei due status: lavoratore in servizio, lavoratore in distacco sindacale.
Come sopra precisato, dovrà essere sempre presente il codice di cessazione“3D” nel flusso che attesta la sospensione dell’attività lavorativa; il medesimo codice di assunzione“3D” dovrà essere esposto nel flusso che attesta la ripresa dell’attività lavorativa. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.
Adempimenti per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive
In caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.
Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- <TipoLavStat> = E000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa per cariche elettive, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3E” in riferimento alla data di riammissione.
L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.
Aspettativa per cariche sindacali
Contribuzione aggiuntiva
(circ.48/2002) (circ.129/2019) (msg.3872/2019)
Recenti pronunciamenti della Magistratura contabile hanno reso necessario adeguare le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto per la regolazione della contribuzione facoltativa di cui all’art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996 (c.d. “contribuzione aggiuntiva”), a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco, in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali.
Con l’occasione, si provvede a completare il processo di armonizzazione delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche riferibili alla citata contribuzione aggiuntiva e a compendiare, nella presente circolare, la relativa disciplina amministrativa, inerente propriamente all’ambito applicativo di detta contribuzione, che supera ogni altra disposizione (circolare, messaggio e nota) già adottata dall’Istituto in materia e incompatibile con il contenuto della presente circolare.
Le istruzioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della presente circolare.
Il quadro normativo
Il D.lgs n. 564/1996 ha introdotto all’articolo 3 disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre[2] dell’anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Per espressa previsione di legge, il lavoratore è tenuto ad esercitare il diritto all’accredito della contribuzione figurativa entro i termini sopra indicati a pena di decadenza.
Si rammenta che allorquando, a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia stata presentata la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere oggetto della relativa copertura figurativa, detti periodi potranno essere oggetto di riscatto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 e dunque, secondo i limiti, i presupposti e le condizioni previste dal richiamato articolo. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni. È necessario altresì chiarire che eventuali successive riaperture dei termini per inoltrare istanza della copertura figurativa dei periodi pregressi non potranno in alcun modo interessare i periodi per i quali è stata completata l’operazione di riscatto con il versamento del relativo onere.
La predetta contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, nonché agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anzianità di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.
Allo scopo di consentire ai lavoratori in discorso di adeguare la predetta copertura assicurativa in funzione degli eventuali emolumenti e indennità percepiti dall’Organizzazione sindacale, il successivo comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo in commento introduce la possibilità di operare il versamento della contribuzione IVS sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa (contribuzione aggiuntiva). Il comma 5 precisa altresì che la contribuzione aggiuntiva deve essere versata “entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3” dello stesso articolo.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (art. 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996). In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall’Organizzazione sindacale.
In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale - la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.
Si ribadisce che la contribuzione aggiuntiva oggetto della presente circolare non può essere riconosciuta per i periodi di aspettativa riscattati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564 /1996.
Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell’Organizzazione sindacale
Dal quadro normativo sin qui esaminato emerge che la posizione soggettiva del lavoratore in aspettativa sindacale, in ordine alla copertura assicurativa dei periodi in cui è chiamato a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, è tutelata a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:
- il primo consiste nel provvedimento, rilasciato dall’Istituto, di riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa de qua, adottato, in presenza dei requisiti di legge[3], a seguito della relativa istanza che il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa. La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato comporta la decadenza del diritto del lavoratore all’accredito della contribuzione figurativa;
- il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996, può essere versata da parte dell’Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti:
- il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
- il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
L’Organizzazione sindacale potrà quindi essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, per i quali l’Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.
L’autorizzazione rilasciata all’Organizzazione sindacale deve intendersi riferita al periodo temporale previsto statutariamente per l’incarico sindacale ovvero per il minor periodo espresso nel provvedimento d’incarico sindacale.
Si precisa che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare, le Organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato.
A tal fine, le Organizzazioni sindacali dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione la seguente documentazione:
- Regolamento vigente adottato dall’Organizzazione sindacale;
- atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- Certificazione unica;
- per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
L’Organizzazione sindacale medesima è tenuta, in ogni caso, a comunicare l’eventuale modifica del Regolamento e la revoca o l’interruzione anticipata dell’incarico.
La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall’Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.lgs n. 564/1996, entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale).
Parimenti, l’Organizzazione sindacale avrà cura di sollecitare l’iscritto in aspettativa ad inoltrare, in tempo congruo, la richiesta di accredito della contribuzione figurativa, in quanto presupposto necessario ai fini dell’accredito della contribuzione aggiuntiva in estratto conto.
Sulla base della documentazione acquisita, nell’ipotesi di distacco sindacale, l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della contribuzione aggiuntiva in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle circolari che regolamentano l’istituto del distacco e, in particolare, per i lavoratori per i quali sussista l’obbligo al versamento contributivo nella Gestione dipendenti pubblici, che il distacco sindacale rientri nelle ipotesi di cui al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
Sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, il versamento della contribuzione aggiuntiva ha, ex lege, carattere facoltativo.
Nondimeno si ribadisce che, conseguita la predetta autorizzazione, il versamento della contribuzione aggiuntiva va effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.
Eventuali versamenti effettuati oltre il suddetto termine non saranno valorizzati e saranno rimborsati all’Organizzazione sindacale.
Oltre il suddetto termine non è consentita alcuna forma di pagamento, neppure in via dilazionata.
Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all’Organizzazione sindacale successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica.
La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva
Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.
Con riguardo all’aspettativa sindacale, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.
Si precisa che, nel caso di aspettativa sindacale, il corretto importo della contribuzione aggiuntiva per il singolo lavoratore deve essere determinato tenendo conto che “i contributi figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della categoria posseduta dall’interessato all’atto del collocamento in aspettativa, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica”[4].
Inoltre, sia per la fattispecie di aspettativa sindacale sia per quella di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva deve essere calcolata esclusivamente sull’importo degli emolumenti e delle indennità erogate per lo svolgimento dell’incarico specifico assegnato e nella misura in cui detti emolumenti siano stati effettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della contribuzione aggiuntiva[5].
Sotto altro profilo, in considerazione della circostanza che la contribuzione aggiuntiva, di cui al D.lgs n. 564/1996, non afferisce a compensi percepiti in forza di un rapporto di lavoro subordinato, per la determinazione dell’imponibile contributivo non si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Per le medesime ragioni, le somme imponibili non vanno adeguate ai minimi di legge.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, anche l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, delle legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, per la determinazione delle somme imponibili si dovrà tener conto dell’importo della retribuzione figurativa (in caso di aspettativa sindacale) e della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro (in caso di distacco sindacale); le indennità e gli emolumenti corrisposti al sindacalista oltre il massimale così calcolato non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.
Qualora l’importo (o parte di esso) da assoggettare a contribuzione aggiuntiva, sommato alla retribuzione figurativa o, nell’ipotesi di distacco sindacale, alla retribuzione assoggettata a contribuzione, ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, sull’eccedenza è dovuto il contributo addizionale dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Sono fatte salve le diverse disposizioni che regolano la contribuzione nei singoli Fondi.
Per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) ed ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost, l’imponibile contributivo legato alla contribuzione aggiuntiva non è assoggettabile alla maggiorazione del 18%, in quanto detti emolumenti non sono ricompresi nell’elencazione tassativa contemplata dall’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di modifica dell’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Automaticità delle prestazioni
Il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c. non trova applicazione nelle fattispecie di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996. Infatti, la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda (facoltativa) inoltrata dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti), che esercitano - in applicazione di norme interne all’Organizzazione medesima - una facoltà, in accordo con il rappresentante sindacale destinatario della contribuzione.
Si deve inoltre considerare che la contribuzione aggiuntiva non è commisurata a retribuzioni corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ad emolumenti e indennità per attività di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e che, sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.
La contribuzione aggiuntiva, sebbene normativamente disciplinata (presupposti necessari, termini entro i quali esercitare la facoltà, importo della contribuzione da versare, ecc.), non ha carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità ai sensi dell’articolo 2115 c.c., in quanto è facoltativa ex lege e ha la sua fonte nell’accordo tra l’Organizzazione sindacale e il beneficiario della contribuzione, tra i quali sussiste un solo rapporto fiduciario e non di lavoro. Peraltro, la facoltà di provvedere al versamento contributivo rimane soggetto al verificarsi di eventi (quali, ad esempio, la tempestiva domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte del lavoratore) sottratti alla disponibilità dell’Organizzazione sindacale.
Si precisa, infine, che per i lavoratori collocati in distacco sindacale, il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche in caso di omissione contributiva del datore di lavoro.
Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS. Compensi fissi e continuativi
Come già evidenziato, l’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996 ha previsto la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra gli emolumenti e le indennità corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa o sull’intero importo degli emolumenti e indennità erogati dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco. L’articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nel dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, ha inoltre previsto che la contribuzione aggiuntiva, versata per lo svolgimento dell’attività sindacale da parte dei lavoratori collocati in aspettativa o in distacco, deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento.
Conseguentemente, la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato ed al Fondo di Quiescenza Poste è valorizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A), secondo i criteri di seguito indicati.
Tale disposizione trova applicazione anche per le gestioni per le quali l’armonizzazione della base contributiva e pensionabile ha avuto effetto solo successivamente al 1° gennaio 1996.
In particolare l’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 1996 agli iscritti alla gestione esclusiva si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento ai soppressi Fondi sostitutivi telefonici ed elettrici, tale normativa ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1997; per il Fondo volo ha trovato applicazione dal 1° gennaio 1998, a seguito dei relativi decreti legislativi emanati in attuazione della delega prevista dall’articolo 2, comma 22, della legge n. 335/1995.
Nei confronti del soppresso Fondo autoferrotranvieri, l’articolo 12 della citata legge n. 153/1969 ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, data in cui per effetto della soppressione del relativo Fondo, i lavoratori sono stati iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (D.lgs n. 414/1996 emanato in attuazione della legge n. 549/1995).
Ciò posto, a seguito di taluni pronunciamenti del giudice contabile[6], sulla base degli indirizzi interpretativi sviluppati dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale dicastero ha puntualizzato che “gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e continuità – da individuare in termini generali in via preventiva – vanno valorizzati ai fini del computo della quota A)”, tenuto conto che le sentenze sopra richiamate “non escludono in via generale i caratteri della fissità e continuità dell’emolumento/contribuzione aggiuntiva di cui all’art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996”.
Pertanto, per i lavoratori di cui al presente paragrafo, ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità”è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
I caratteri della “fissità” e “continuità” devono essere accertati con riferimento all’ultimo incarico sindacale svolto. In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi sindacali svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa Organizzazione sindacale, con riferimento ai quali risultino accertati i suindicati caratteri, deve essere preso in considerazione l’emolumento e l’indennità di maggiore importo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.
Resta fermo che, ai fini della determinazione della quota A) di pensione, sono valorizzabili gli emolumenti e le indennità, come sopra individuati, corrisposti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, diversificato a seconda della gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Da ultimo si chiarisce che, sempre in relazione ai predetti lavoratori, gli emolumenti e le indennità corrisposti dal sindacato, risultanti dalla lettera di incarico, non valorizzabili in quota A) per carenza dei requisiti della “fissità” e “continuità”, come sopra indicati, ovvero per superamento del limite previsto dal Regolamento, rilevano ai fini della determinazione della quota B di pensione e della quota calcolata con il sistema contributivo, al pari degli emolumenti e delle indennità ulteriori rispetto a quelli risultanti dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, nel limite dell’importo indicato della certificazione unica, sui quali è stata versata la contribuzione aggiuntiva.
Modalità operative
Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni private.
L’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, ove non disponga già di matricola con Codice di Autorizzazione “4L”, dovrà chiedere all’INPS il rilascio di apposita matricola (con Codice di Autorizzazione “4L”) finalizzata all’esclusivo versamento di contribuzione aggiuntiva. Restano valide le istruzioni già previste dalla circolare n. 14/1997.
Si precisa che la matricola così identificata non potrà essere utilizzata per l’ordinario assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente a lavoratori dipendenti del Sindacato.
Ove l’adempimento per contribuzione aggiuntiva si riferisca a lavoratori iscritti a Fondo speciale caratterizzato da CA specifico, la matricola del Sindacato dovrà essere dotata anche del CA proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, “4F” per iscritti FS, “1V” per iscritti ex Ipost). Il dato è essenziale per ricondurre la contribuzione aggiuntiva in estratto conto alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l’aspettativa o il distacco sindacale.
Ne discende che l’Organizzazione sindacale dovrà dotarsi di tante matricole quanti sono i fondi di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali prevede di versare la contribuzione aggiuntiva.
La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:
- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.
La matricola potrà essere utilizzata negli anni successivi anche con riferimento a sindacalisti diversi da quelli per cui era stata richiesta.
Ogni anno l’Organizzazione sindacale dovrà presentare la richiesta di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali intende versare la contribuzione aggiuntiva.
Nelle more dell’implementazione informatica che consentirà di gestire, con apposita procedura, l’istruttoria in parola, le Organizzazioni sindacali dovranno produrre, secondo le modalità di cui alla citata circolare n. 14/1997, la documentazione di cui al precedente elenco.
A seguito della verifica di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente, potrà avvenire l’accredito della contribuzione aggiuntiva sulla posizione del singolo lavoratore.
Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche
Premesso quanto sopra, per i lavoratori collocati in aspettava o distacco sindacale iscritti alle Gestioni pubbliche, le Organizzazioni sindacali dovranno richiedere all’INPS l’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, allegando:
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente;
- la certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
Si precisa altresì che l’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche, i cui dati informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell’Istituto, è tenuta a chiedere l’iscrizione all’Area Datori di Lavoro Gestione Pubblica della Direzione centrale Entrate e recupero crediti, fornendo l’indicazione del proprio codice fiscale, la gestione pensionistica a cui è iscritto il dirigente sindacale e la data di inizio iscrizione.
Tale adempimento è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostituivo della stessa, essendo finalizzato esclusivamente ad accreditare l’Organizzazione sindacale nell’anagrafe persone giuridiche della banca dati dell’Istituto per la corretta imputazione del versamento e dei flussi Uniemens ListaPosPA.
L’Organizzazione sindacale è tenuta, infine, a provvedere alla compilazione e alla trasmissione dell’Uniemens ListaPosPA.
Si riepilogano, pertanto, le varie fasi da seguire:
- 1. richiesta iscrizione nella Banca Dati GDP;
- 2. richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva;
- 3. versamento della contribuzione dovuta;
- 4. invio Flussi Uniemens ListaPosPA.
Ai sensi dell’art. 3, co. 5, del D.Lgs. n. 564/1996 può essere versata in via facoltativa una contribuzione aggiuntivasull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8, co. 8, della legge n. 155 del 1981. Tale facoltà può essere esercitata dall’organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui alco. 3.
Il co. 6 dello stesso art. 3 prevede che negli stessi termini e con le stesse modalità le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare i versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
Considerato che detta contribuzione può essere versata, tra l’altro, in coincidenza di periodi per i quali sussista il diritto all’accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 e che deve essere versata entro gli stessi termini previsti per le domande di accredito dei contributi figurativi, la riapertura di questi ultimi consente altresì di provvedere al versamento facoltativo della contribuzione aggiuntiva in questione con riferimento ai periodi di aspettativa o di distacco sindacale disciplinati nel presente paragrafo e fruiti fino al 31.12.2000, entro il 31.3.2002.
Chiarimenti del messaggio 3872/2019
Facendo seguito alla circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, con la quale si è proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, con il presente messaggio si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’Inps di cui al paragrafo 5 della citata circolare, è stato precisato che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A).
In merito è stato specificato che, per i citati lavoratori, ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale di cui al paragrafo 2 della citata circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Con la citata circolare è stato altresì precisato che le istruzioni ivi fornite si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa.
Pertanto, i criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.
Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
Si fa riferimento, in particolare, sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto l’incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in argomento, per la parte che si colloca oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa inoltre che, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti iscritti alla Gestione pubblica, per quanto riguarda la valutazione della contribuzione aggiuntiva per le fattispecie da ultimo citate, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e si intendono confermate le modalità operative precedentemente comunicate dall’Istituto.
Per tali soggetti si evidenzia altresì che, qualora l’emolumento in argomento sia presente nell’ultimo giorno di servizio (valutabilità in quota A di pensione), nelle more dell’implementazione automatica della procedura “SIN”, lo stesso potrà essere inserito nell’ultimo miglio in aggiunta alla voce “Retribuzione fissa e continuativa”, non maggiorabile del 18% per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato; nelle ipotesi di riliquidazione della pensione è opportuno che le stesse informazioni siano inserite tramite un nuovo ultimo miglio.
Infine, si precisa che, in ogni caso, per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva, si rinvia integralmente al messaggio n. 4842 del 28 dicembre 2018, nonché alle istruzioni procedurali del messaggio n. 1804 del 9 maggio 2019.
Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali
Canale telematico esclusivo e periodo transitorio
(circ.153/2017)
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Fino a tale data, le domande potranno essere presentate sia attraverso il canale telematico sia tramite PEC, raccomandata A/R o consegna diretta agli sportelli Inps, utilizzando i moduli AP121, AP122, AP123 e AP124 reperibili sul sito www.inps.it seguendo il percorso: Prestazioni e servizi>Tutti i moduli>Assicurato/Pensionato. I moduli, in formato pdf editabile, sono anche disponibili in allegato alla presente circolare (allegati da 1 a 4).
A partire dal 1° gennaio 2018 l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà accettata.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- Sito internet www.inps.it>Tutti i servizi>Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali accessibile con PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - almeno di Livello 2[1] - o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
- Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate relative alla modalità di presentazione delle domande.
Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati
Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.inps.it, sezione “Tutti i servizi” > Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali (Cittadino). Al servizio è possibile accedere anche utilizzando la funzione Cerca o tramite le schede Prestazioni:
- Accredito dei contributi figurativi per aspettativa sindacale
- Accredito dei contributi figurativi per aspettativa per cariche pubbliche elettive
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di PIN dispositivo, di credenziali SPID, almeno di Livello 2, o di CNS. Dopo aver inserito le credenziali l’utente accede dal menu del servizio che mette a disposizione le seguenti funzionalità:
· “Inserisci Domanda”;
· “Consulta Domande”.
· “Scarica manuale utente”.
Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti dalla procedura telematica che inviterà con un messaggio l’interessato a convertire il PIN ordinario (con il quale si può accedere al servizio) in PIN “dispositivo”, avvertendo che la domanda non può essere inviata telematicamente all’Inps e presa in carico, se l’utente non accede nuovamente al servizio online con il PIN dispositivo (o le credenziali SPID – almeno di Livello 2 - o CNS).
Acquisizione domanda di accredito figurativo per aspettativa concessa per cariche sindacali o elettive.
Selezionando la funzione “Inserisci domanda” è possibile procedere nella compilazione e successivo invio telematico della domanda di accredito figurativo. Il richiedente è chiamato a confermare i propri dati anagrafici e parte dei dati di contatto, già precompilati dalla procedura in base alle informazioni associate alle credenziali utilizzate per l’accesso al servizio (PIN o SPID – almeno di Livello 2 - o CNS). I dati possono essere aggiornati mediante l’apposita funzione. E’ infine necessario indicare se la domanda è presentata in qualità di diretto interessato o di superstite di soggetto deceduto.
Effettuate le operazioni preliminari, il richiedente avrà la possibilità di scegliere se procedere alla compilazione della domanda di accredito figurativo per aspettativa concessa per carica sindacale ovvero procedere alla compilazione della domanda di accredito figurativo per aspettativa concessa per carica pubblica elettiva. In base alla scelta operata l’utente potrà visualizzare informazioni di dettaglio utili all’inserimento della domanda (principali riferimenti normativi, descrizione sintetica della disciplina, eventuale documentazione da allegare); infine, selezionando il pulsante “Compila domanda”, l’utente può inserire i dati e la documentazione richiesta a corredo della domanda nelle maschere proposte dalla procedura. Oltre ad indicare i periodi per i quali è chiesto l’accredito figurativo e le ulteriori informazioni richieste sul rapporto di lavoro, per completare la domanda l’utente deve allegare la documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”.
Una volta inserite tutte le informazioni ed allegati i documenti, tramite la funzione “Riepilogo e invio” è possibile verificare quanto inserito e, premendo il tasto “Accetto i termini e invio domanda”, effettuare l’invio telematico vero e proprio.
Visualizzazione e consultazione domande inviate
Tutte le domande di accredito figurativo per aspettativa sindacale o elettorale presentate in via telematica sono disponibili per la consultazione tramite la funzione “Consulta domande” del menu della Home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della domanda (Bozza, Inviata, Acquisita).
Attraverso il pulsante di dettaglio è possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla pratica quali la sede Inps di assegnazione, il responsabile del procedimento amministrativo (dopo che l’operatore di sede avrà preso in carico la domanda) e lo stato della pratica. Sono visualizzabili, altresì, tutti i documenti allegati dall’utente alla domanda.
Tramite i pulsanti “Stampa Domanda” e “Stampa Ricevuta” è possibile stampare il dettaglio della domanda e della ricevuta di protocollo.
La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande è disponibile nel manuale d’uso del servizio online, reperibile nel menù delle funzioni della Home page dell’applicazione; il manuale può essere consultato online o scaricato in locale.
Presentazione delle domande tramite Patronato
Le domande in esame possono essere presentate anche tramite Patronato. L’accesso online da parte dei patronati avviene attraverso il seguente percorso: Tutti i servizi > Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali (Patronato).
I patronati possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini. Nel caso di accesso all’applicazione come Patronato è disponibile un terzo pulsante “Ricerca per Soggetto” che consente al Patronato di individuare, attraverso l’inserimento del codice fiscale, una domanda presentata da un determinato soggetto.
Nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal Patronato cui è stato attribuito regolare mandato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con il suo PIN personale, lo stato di definizione della pratica.
Supporto del Contact Center
La domanda può essere presentata anche rivolgendosi al servizio di Contact Center disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) che provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.
Solo per gli utenti dotati di un PIN dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e l’acquisisce sul sistema per la successiva lavorazione.
Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’interessato a trasformare il PIN, avvertendolo che l’istanza non sarà completata finché l’utente non avrà convertito il PIN ordinario in “dispositivo”. Nel menu del sito Contatti>Assistenza>Ottenere e gestire il PIN sono disponibili le istruzioni per convertire il PIN da ordinario a dispositivo.
Contribuzione figurativa
Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali
Soggetto che non lavora al momento dell'elezione o dell’incarico sindacale
(msg.2548/2015)
Sono pervenute dalle sedi richieste di chiarimenti in merito ai limiti e alle condizioni per procedere all’accredito figurativo dei periodi trascorsi in aspettativa fruita per mandato politico o carica sindacale ai sensi degli art. 31, legge 300/1970 e 3 del d.lgls.564/1996.
In particolare, è stato chiesto se la copertura figurativa dell’aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale di cui agli art. 31, legge 300/1970 e 3 del d.lgls.564/1996, possa riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.
Strettamente legata alla prima questione è se la copertura figurativa di cui alla citata normativa possa riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.
Si precisa che, con gli art. 31, legge 300/1970 e 3 del d.lgls.564/1996, il legislatore non intende tutelare il periodo di mandato politico o di incarico sindacale in quanto tali, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell’eletto o dell’incarico sindacale.
Discende da quanto esposto che la contribuzione figurativa non possa riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.
Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.
Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali
Provvedimento di aspettativa del datore di lavoro
(msg.2653/2019)
Nel caso di aspettativa che perdura nel tempo, ove il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore che chiede l’accredito figurativo, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.
Si ribadisce, pertanto, che le dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro potranno essere utilizzate solo per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui questa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato.
Si conferma altresì quanto già esposto nel citato messaggio n. 3499/2017 in relazione alla circostanza per cui le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa.
Tuttavia, nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, ed in corso di efficacia, sia irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente ad una propria dichiarazione di responsabilità attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i libri contabili o il LUL dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali, ecc.).
Con riferimento a dette dichiarazioni sostitutive del provvedimento originario, ed alla relativa documentazione allegata, la Struttura territoriale è comunque tenuta a procedere all’analisi istruttoria e alla valutazione dei singoli casi, ferma restando la necessità di attivare le consuete verifiche previste in materia di dichiarazioni di responsabilità.