Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria

(circ.33/2014)

Il lavoratore intermittente che sia stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un periodo lavorativo e l’altro, non interessato dall’obbligo della disponibilità.

Come detto, per i periodi di disponibilità indennizzati è dovuta la contribuzione obbligatoria e per gli stessi è possibile unicamente l’eventuale integrazione del relativo valore retributivo, qualora inferiore all’importo della retribuzione convenzionale.

Nell’ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria versata dovrà essere annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà essere restituita all’interessato.

È appena il caso di ricordare che i versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria, dovranno avvenire nel rispetto dei termini trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione volontaria (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Modalità e termini di versamento

(circ.33/2014)

Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza.

I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi.

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Termini di presentazione della domanda

(circ.33/2014)

Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.

Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame.


Tale autorizzazione, infatti, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:

  • per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
  • mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
  • attraverso intermediari abilitati.

Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati  attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”:

  • “Cittadino OnLine”;
  • “Contact Center”;
  • “Patronato”.

Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.

Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, a pena di decadenza.

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Importo del contributo volontario

(circ.33/2014)

Come detto, il D.M. 30.12.2004 ha stabilito che il parametro retributivo convenzionale da prendere a riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva integrativa corrisponde al limite minimo di retribuzione settimanale previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni.

L’ammontare del contributo volontario deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto.


Per ciascun periodo da integrare si dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato.

Dal predetto valore retributivo dovrà essere poi sottratto l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita.

Il risultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto dell’integrazione.


Nella tabella sotto riportata sono riepilogati - per anno solare dal 2014 al 2003 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi minimi di retribuzione annua e le aliquote contributive IVS in vigore nel FPLD nei rispettivi anni.

Anno

Retribuzione
minima
settimanale

Minimale di
retribuzione
annua

Aliquota
IVS

2014

€ 200,35

€ 10.418,20

32,37%

2013

€ 198,17

€ 10.304,84

32,37%

2012

€ 192,40

€ 10.004,80

31,87%

2011

€ 187,34

€  9.741,68

31,87%

2010

€ 184,39

€  9.588,28

31,37%

2009

€ 183,10

€  9.521,20

31,37%

2008

€ 177,42

€  9.225,84

30,87%

2007

€ 174,46

€  9.071,92

30,87%

2006

€ 171,03

€  8.893,56

30,07%

2005

€ 168,17

€  8.744,84

30,07%

2004

€ 164,87

€  8.573,24

29,57%

2003

€ 160,85

€  8.364,20

29,57%

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Requisiti per l'autorizzazione alla contribuzione integrativa

(circ.33/2014)

I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore.

Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.

Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004.

Posto che il decreto ministeriale sopra richiamato ha rimesso all’Ente impositore la determinazione delle regole del versamento integrativo, tale facoltà potrà essere esercitata mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di seguito specificati.

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