Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente

Retribuzione convenzionale

(circ.33/2014)

L’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione di una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità sia di importo inferiore a detto valore convenzionale.

Il D.M. 30 dicembre 2004 (cfr. G.U. Serie Generale del 18.2.2005, n. 40), emanato in attuazione dell’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276 del 2003, ha definito il parametro retributivo di riferimento, identificandolo con quello disciplinato dall’art. 7, comma 1, primo periodo della legge n. 638/1983 (limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi), richiamato nella premessa.

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