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Maggiorazione sociale legge 544/1988
Requisiti reddituali
Rilevanza 5
Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato.
Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).