Eureka Previdenza

Riscatto di periodi di interruzione del lavoro per disposizioni di legge o contratto

Modalità di calcolo dell'onere

(msg.379/2003)

I criteri di calcolo dell’onere come riserva matematica sono analoghi a quelli già applicati al riscatto del corso legale di laurea.

Peraltro, considerato che le modalità del calcolo percentuale non richiedono particolari puntualizzazioni (l’onere deve essere determinato sulla base della retribuzione imponibile dei 12 mesi di contribuzione antecedenti la relativa domanda), nelle istruzioni operative allegate al presente messaggio vengono illustrate le varie fasi del solo calcolo con riserva matematica, applicabile alle domande di assicurati che hanno maturato contribuzione per almeno 18 anni interi alla data del 31 dicembre 1995.

Riscatto di periodi di interruzione del lavoro per disposizioni di legge o contratto

Periodi riscattabili

(msg.379/2003)

Per le domande in oggetto si evidenzia che sono riscattabili – se non altrimenti coperti e in alternativa alla possibilità di effettuare versamenti volontari - i soli periodi successivi al 31 dicembre 1996. Non è richiesta una contribuzione minima, ma è sufficiente, per accedere al riscatto, la qualifica di iscritto.

Ad ogni buon fine si ricorda che per questo tipo di pratica, sono riscattabili periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali nella misura massima di 3 anni. Tali assenze devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dal datore di lavoro con la precisazione che le stesse sono prive di copertura assicurativa.

Riscatto di periodi di interruzione del lavoro per disposizioni di legge o contratto

(circ.220/1996)

I periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono perciò risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di esempio, si citano le aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, i periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per servizio militare etc.
Il riscatto in parola e' precluso ove l' interessato si sia avvalso della facolta' alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari applicando per tutti i soggetti interessati,compresi quelli iscritti ai Fondi sostitutivi dell' A.G.O. le disposizioni di cui alla legge 18.2.1983 n. 47, cosi' come espressamente previsto dall' art. 5, secondo comma del decreto.

Twitter Facebook