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Domestici
Importo dei contributi dovuti
Anno 2022 (circ.17/2022)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
1. Senza il contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
---|---|---|---|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,25 oltre € 8,25 fino a € 10,05 oltre € 10,05 |
€ 7,31 € 8,25 € 10,05 |
€ 1,46 (0,37) (2) € 1,65 (0,41) (2) € 2,01 (0,50) (2) |
€ 1,47 (0,37) (2) € 1,66 (0,41) (2) € 2,02 (0,50) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,32 |
€ 1,06 (0,27) (2) |
€ 1,07 (0,27) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
2. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
---|---|---|---|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,25 oltre € 8,25 fino a € 10,05 oltre € 10,05 |
€ 7,31 € 8,25 € 10,05 |
€ 1,56 (0,37) (2) € 1,76 (0,41) (2) € 2,15 (0,50) (2) |
€ 1,57 (0,37) (2) € 1,77 (0,41) (2) € 2,16 (0,50) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,32 |
€ 1,14 (0,27) (2) |
€ 1,14 (0,27) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficientidiripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
A. Senza il contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 0,2000% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956 1,000000 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000 |
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero dal versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari allo 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore allo 0,8%) oppure pari allo 0,4% a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore allo 0,8%).
(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
(9) In base all’articolo 36, comma 1, lett. a), al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998, il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Anno 2019 (circ.16/2019)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
| |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,06 oltre € 8,06 fino a € 9,81 oltre € 9,81 |
€ 7,13 € 8,06 € 9,81 |
€ 1,42 (0,36) (2) € 1,61 (0,4) (2)
€ 1,96 (0,49) (2) |
€ 1,43 (0,36) (2) € 1,62 (0,4) (2)
€ 1,97 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,04 (0,26) (2) |
€ 1,04 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
|
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,06 oltre € 8,06 fino a € 9,81 oltre € 9,81 |
€ 7,13 € 8,06 € 9,81 |
€ 1,52 (0,36) (2) € 1,72 (0,4) (2)
€ 2,10 (0,49) (2) |
€ 1,53 (0,36) (2) € 1,73 (0,4) (2)
€ 2,11 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,11 (0,26) (2) |
€ 1,12 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE |
17,4275% 1,03% 0% 0% 1,31% 0,2%
19,9675% |
0,872793 0,051584 0 0 0,065607 0,010016
1 |
17,4275% 1,15% 0% 1,31% 0,2%
20,0875% |
0,867579 0,05725 0 0,065215 0,009956
1 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0% 0% 1,31% 1,4% 0,2% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0 0 0,061308 0,06552 0,00936 1 |
17,4275% 1,15% 0% 1,31% 1,4% 0,2% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0 0,060966 0,065154 0,009308 1 |
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448(legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Anno 2018 (circ.15/2018)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 (cfr. circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006). Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Importo dei contributi. Decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
A. senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,97 oltre € 7,97 fino a € 9,70 oltre € 9,70 |
€ 7,05 € 7,97 € 9,70 |
€ 1,41 (0,35) (2) € 1,59 (0,40) (2) € 1,94 (0,49) (2) |
€ 1,42 (0,35) (2) € 1,60 (0,40) (2) € 1,95 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,13 |
€ 1,02 (0,26) (2) |
€ 1,03 (0,26) (2) |
B. comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,97 oltre € 7,97 fino a € 9,70 oltre € 9,70 |
€ 7,05 € 7,97 € 9,70 |
€ 1,51 (0,35) (2) € 1,70 (0,40) (2) € 2,07 (0,49) (2) |
€ 1,51 (0,35) (2) € 1,71 (0,40) (2) € 2,08 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,13 |
€ 1,10 (0,26) (2) |
€ 1,10 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
A. senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016
1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 0,2000% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956
1,000000 |
B. con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40%
0,20%
21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360
1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40%
0,20%
21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308
1,000000 |
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%) e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della Legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007 l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1/01/2011.
Anno 2017 (circ.13/2017)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
1) Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,39 (0,35) (2) € 1,57 (0,40) (2) € 1,91 (0,48) (2) |
€ 1,40 (0,35) (2) € 1,58 (0,40) (2) € 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,01 (0,25) (2) |
€ 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale(comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,49 (0,35) (2) € 1,68 (0,40) (2) € 2,05 (0,48) (2) |
€ 1,50 (0,35) (2) € 1,69 (0,40) (2) € 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,08 (0,25) (2) |
€ 1,09 (0,25) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 0,2000% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956
1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360
1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308
1,000000 |
2) Chiarimenti.
A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
2.1 - Regolarizzazione ad integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana.
Con la circolare n. 173 del 23 luglio 1993, sono state fornite le disposizioni in merito all’applicazione del DL 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
In sede di conversione, l'art.1, 1° comma, del citato decreto ha stabilito, a partire dal 16 maggio 1993, tre fasce di retribuzione per le prestazioni lavorative sino a 24 ore settimanali ed introdotto una quarta fascia per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali.
Con la stessa circolare è stato precisato che i datori di lavoro devono fare riferimento alla quarta fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore settimanali comprese tra le 25 e le 60 prestate o retribuite ad altro titolo (ferie, malattia, preavviso) presso lo stesso datore di lavoro.
Ne consegue che, in caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di un rapporto di lavoro domestico, per il quale già sono state pagate almeno 25 ore per ogni settimana lavorata, deve essere mantenuto il calcolo in quarta fascia contributiva.
Normativa di riferimento
(1) L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI l’Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(7) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10)In applicazione dell’ art. 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1/01/2011.
Anno 2016 (circ.16/2016)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,39 (0,35) (2) € 1,57 (0,40) (2) € 1,91 (0,48) (2) |
€ 1,40 (0,35) (2) € 1,58 (0,40) (2) € 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,01 (0,25) (2) |
€ 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,49 (0,35) (2) € 1,68 (0,40) (2) € 2,05 (0,48) (2) |
€ 1,50 (0,35) (2) € 1,69 (0,40) (2) € 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,08 (0,25) (2) |
€ 1,09 (0,25) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
senza contributo addizionale di cui al comma 28, art.2 L. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956
1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360
1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308
1,000000 |
Lavoro ripartito (art. 41 D.lgs. 276/2003).
Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, in attuazione della legge delega “Jobs Act” 10 dicembre 2014, n. 183, tra le “disposizioni finali” ha stabilito l’abrogazione delle previgenti norme in tema di “lavoro ripartito” (job sharing) in precedenza introdotto e regolato dall’ art. 41 D.lgs. 276/2003 (cd. legge Biagi).
Conseguentemente, a partire dal 25 giugno 2015, non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per tale tipologia di contratto.
Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Normativa di riferimento
(1) L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una
riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(7) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere
dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota
contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
Anno 2015 (circolare 12/2015)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,39 (0,35) (2) € 1,57 (0,39) (2) € 1,91 (0,48) (2) |
€ 1,40 (0,35) (2) € 1,58 (0,40) (2) € 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,01 (0,25) (2) |
€ 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59 |
€ 6,97 € 7,88 € 9,59 |
€ 1,49 (0,35) (2) € 1,68 (0,39) (2) € 2,05 (0,48) (2) |
€ 1,50 (0,35) (2) € 1,69 (0,40) (2) € 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,08 (0,25) (2) |
€ 1,09 (0,25) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
senza contributo addizionale di cui al comma 28, art.2 L. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956
1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28, art.2 L. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
---|---|---|---|---|
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360
1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20%
21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308
1,000000 |
Normativa di riferimento
- art. 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale;
- articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
- articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
- art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
- art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione): a decorrere dall’1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
- art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
- art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.