Eureka Previdenza

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Modalità di versamento

(circ.55/2015) (circ.24/2016) (circ.72/2017) (circ.43/2018)

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Riscossione del contributo di maternità

(circ.55/2015) (circ.43/2018)

Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla l. 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..

Ai sensi del nuovo comma 1 bis inserito nell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, co. 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.


Anno 2022 (circ.13/2022)

In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento dell’aliquota contributiva di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2022 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1

Il contributo mensile per l'anno 2022, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a€ 103,25 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base € 0,76
Adeguamento € 102,49
Totale € 103,25

Anno 2020 (circ.24/2020)

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2020 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

 Gestione FPLD

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

   1

Il contributo mensile per l'anno 2020, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 101,32 così suddiviso:

FPLD

Contributo mensile

Base

   0,75

Adeguamento

  100,57

Totale

  101,32


Anno 2018 (circ.43/2018)

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per l’anno 2018 l’aliquota contributiva per i pescatori resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1,000000

Il contributo mensile per l'anno 2018, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 99,83 euro come di seguito suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

   0,74

Adeguamento

     99,09

Totale

     99,83

 


Anno 2017 (circ.72/2017)

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2017 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

 Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1,000000

Il contributo mensile per l'anno 2017, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a  Euro 98,64  così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

base

       0,73

adeguamento

     97,91

Totale

     98,64


Anno 2016 (circ.24/2016)

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per l’anno 2016 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

 Tale aliquota risulta determinata come segue:

 Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1,000000

Il contributo mensile per l'anno 2016, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a  Euro  98,64  così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

base

       0,73

adeguamento

     97,91

Totale

     98,64


Anno 2015 (circ.55/2015)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2015 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1,000000

Il contributo mensile per l'anno 2015, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 98,64 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

base

       0,73

adeguamento

     97,91

Totale

     98,64

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Sgravio contributivo

 


Anno 2022 (circ.13/2022)

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), aveva disposto che: “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge n. 388/2000, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Successivamente, è intervenuto l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: “A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.

A far tempo dal periodo gennaio 2022, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:

44,32%.
Conseguentemente, nell’anno 2022 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 57,49 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

€ 0,42

Adeguamento

€ 57,07

Totale

€57,49

 


Anno 2020 (circ.24/2020)

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), aveva disposto che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.

A far tempo dal periodo gennaio 2020, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:

    44,32%

Conseguentemente, nell’anno 2020 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 56,42, così suddiviso:

FPLD

Contributo mensile

Base

     0,42

Adeguamento

   56,00

Totale

€    56,42


Anno 2018 (circ.43/2018)

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) dispone che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.”

Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Infatti, a seguito di approfondimenti compiuti dai Ministeri competenti e oggetto di condivisione nel corso di una riunione intergovernativa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo 1635 del 14 febbraio 2018 ha reso noto che “non appaiono sussistere motivi ostativi alla prosecuzione all’applicazione della normativa in discorso, senza soluzione di continuità rispetto al passato, normativa da ultimo confermata nei suoi contenuti, sebbene con una percentuale inferiore di sgravio, dal legislatore della legge di bilancio 2018”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2018”, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura del 45,07%.

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 54,84 euro come di seguito suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

    0,41

Adeguamento

   54,43

Totale

   54,84


Anno 2017 (circ.72/2017)

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

Inoltre, l’articolo 1, c. 431 della legge di stabilità 2017 dispone che “A decorrere dall'anno 2017 i benefici di  cui  all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti nel limite del 48,7 per cento”.

Conseguentemente, a decorrere dal gennaio 2013, le imprese in oggetto sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016;
  • 48,70% per il 2017.

Pertanto il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 50,60 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,37

Adeguamento

euro    50,23

Totale

euro    50,60


Anno 2016 (circ.24/2016)

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 49,02 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,36

Adeguamento

euro    48,66

Totale

euro    49,02


Anno 2015 (circ.55/2015)

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 41,92 così suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

euro      0,31

Adeguamento

euro    41,61

Totale

euro    41,92

Contribuzione obbligatoria

Pescatori autonomi

Salario convenzionale

 


Anno 2022 (circ.13/2022)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Pertanto, per il 2022 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2022

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€ 27,73

Misura mensile (25gg)

€693,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2022, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

 


Anno 2020 (circ.24/2020)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

Pertanto, per il 2020 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2020

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€  27,21

Misura mensile (25gg)

 €  680,00

 

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2020, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.


Anno 2018 (circ.43/2018)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.

Pertanto, per il 2018 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è la seguente:

Anno 2018

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€  26,78

Misura mensile (25gg)

€  670,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2018, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”. 


Anno 2017 (circ.72/2017)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”  

Pertanto, per il 2017 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:

Anno 2017

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€     26,49

misura mensile (25gg)

  €   662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2017, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.


Anno 2016 (circ.24/2016)

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”  

Pertanto, per il 2016 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:

Anno 2016

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€  26,49

misura mensile (25gg)

€  662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2016, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.


Anno 2015 (circ.55/2015)

Per il corrente anno la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è stata accertata dall’ISTAT nella misura dello 0,2%. La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta essere il seguente:

Anno 2014

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€  26,49

misura mensile (25gg)

€  662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2015, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

Altri articoli...

  1. Pescatori autonomi
Twitter Facebook